L'AMMINISTRATORE DELL'ENTE
                       NAZIONALE PER LE STRADE

  Visto  l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143;
  Visto  l'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;
  Visto  l'art.  27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la delibera del consiglio dell'ente n. 23 del 30 giugno 2000,
con  la  quale  sono stati confermati i criteri per la determinazione
dei  canoni  e  dei  corrispettivi  dovuti  per le concessioni e/o le
autorizzazioni  diverse,  stabiliti  con  provvedimento dell'ente del
4 agosto 1998;
  Vista  la  nota n. 254 del 28 luglio 2000, con cui il Ministero dei
lavori  pubblici  ha  espresso  il  proprio nulla-osta nell'esercizio
della   vigilanza  governativa  prevista  dall'art.  55  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449;
                              Dispone:
  Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997,  sono  adeguati  ai  criteri  del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, i canoni ed i corrispettivi
dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art.
18,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1995, n. 242.
  Le  concessioni e/o autorizzazioni, lungo e/o in vista delle strade
statali, sono suddivise secondo la seguente tipologia:
    a)  attraversamenti  longitudinali  e trasversali, sotterranei ed
aerei;
    b) accessi in genere;
    c) pubblicita';
    d) accessi ad impianti carburanti.
  Per l'anno 1999 sono applicate le seguenti tariffe:
    per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei
ed  aerei"  le  cui  concessioni  sono  state  rilasciate  prima  del
21 agosto  1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E,
F,  G,  H, ed I, del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del
150%;
    per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei
ed  aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto
1998,  si  applicano  le tariffe previste dalla tabella A allegata al
provvedimento 4 agosto 1998;
    per  gli  "accessi  in  genere"  le  cui  concessioni  sono state
rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste
dalle  tabelle  A,  B  e  C  del  decreto  ministeriale 23 marzo 1990
aumentate del 150%;
    per  gli  "accessi  in  genere"  le  cui  concessioni  sono state
rilasciate  dopo  il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste
dalle tabelle B e B.1, allegate al provvedimento 4 agosto 1998;
    per la "pubblicita'" si applicano le tariffe previste dal decreto
ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%;
    per  gli "accessi ad impianti carburanti" si applicano le tariffe
previste  dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con
valore del coefficiente "At" pari a Lire 3.688,7 per metro quadrato;
  Per l'anno 2000 sono applicate le seguenti tariffe:
    per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei
ed  aerei"  le  cui  concessioni  sono  state  rilasciate  prima  del
21 agosto  1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle D, E,
F,  G,  H  ed  I del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del
150%;
    per gli "attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei
ed  aerei" le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto
1998,  si  applicano  le tariffe previste dalla tabella A allegata al
provvedimento 4 agosto 1998;
    per  gli  "accessi  in  genere"  le  cui  concessioni  sono state
rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste
dalle  tabelle  A,  B  e  C  del  decreto  ministeriale 23 marzo 1990
aumentate del 150%;
    per  gli  "accessi  in  genere"  le  cui  concessioni  sono state
rilasciate  dopo  il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste
dalle tabelle B e B.1 allegate al provvedimento 4 agosto 1998;
    per  la  "pubblicita'"  si  applicano  le  tariffe previste dalla
tabella  C  allegata  al  provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo
prezziario e' stato pubblicato presso le sedi degli uffici periferici
dell'ente in data 9 novembre 1998;
    per  gli "accessi ad impianti carburanti" si applicano le tariffe
previste  dalla tabella D allegata al provvedimento 4 agosto 1998 con
valore  del  coefficiente  "At"  pari  a  lire  3.823,675  per  metro
quadrato;
    per  la  "pubblicita' temporanea", nell'ambito di impianti per la
distribuzione    carburanti   connessa   a   campagne   pubblicitarie
promozionali  a carattere nazionale, si applicano le tariffe previste
dalla   tabella  C  allegata  al  provvedimento  4 agosto  1998,  con
riduzione  al  mese  e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e
con  valore  convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo
all'importanza  della strada "Ki" uguale a 3 per le strade statali ed
uguale a 5 per le autostrade in gestione diretta;
  Il  coefficiente  di maggiorazione  "Ki"  attinente  all'importanza
della  strada,  previsto  dal  decreto ministeriale in data 14 giugno
1965,  verra'  rideterminato,  ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto
legislativo   n.  285/1992  e  successive  modificazioni,  una  volta
conclusa la fase operativa di decentramento delle competenze stradali
alle regioni in esecuzione del decreto legislativo n. 112/1998.
  Nei confronti delle societa' fornitrici e distributrici di pubblici
servizi  (es.:  acqua, gas, elettricita', telecomunicazioni, ecc.) si
provvedera',  in  sede  di  stipula  delle  convenzioni  generali, ad
applicare    il    concetto   di   redditivita'   della   concessione
quantificandone    l'importo   per   classi   di   potenzialita'   ed
utilizzazione delle strutture.
    Roma, 21 settembre 2000
                                        L'amministratore: D'Angiolino