L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 settembre 2000,
  Premesso che:
    con  deliberazione  3 agosto  2000,  n.  140/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000
(di  seguito:  deliberazione  n.  140/00),  l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e
condizioni  delle  importazioni  di  energia elettrica in presenza di
capacita'  di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art.
10,  comma  2,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    in   vista   dell'assegnazione   della   capacita'  di  trasporto
sull'interconnessione  con  l'estero per l'anno 2001, l'art. 2, comma
2.1,  della deliberazione n. 140/00 dispone che il gestore della rete
di  trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di seguito: gestore della rete)
promuova  la  stipula di accordi che prevedano l'impegno da parte dei
gestori confinanti:
      a  determinare  e ad assegnare, congiuntamente al gestore della
rete,  la  capacita'  di  interconnessione  disponibile,  secondo  le
modalita' e condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima
deliberazione,  prevedendo  che  i proventi delle eventuali procedure
concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra
il gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
      ad  applicare  una  disciplina  per  il  trasporto dell'energia
elettrica  destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e
che  comunque  non  comporti  una  ingiustificata  riduzione  per gli
operatori del valore della capacita' di interconnessione;
      a    rendere    disponibile    alla    frontiera   la   potenza
complessivamente   prevista  nei  programmi  orari  comunicati  dagli
assegnatari   ai   sensi  dell'art.  7,  comma  7.3,  della  medesima
deliberazione;
    l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 140/00 prevede che il
gestore  della  rete  trasmetta  all'Autorita'  copia  degli  accordi
stipulati con i gestori confinanti;
    il  gestore  della  rete,  con  lettera in data 22 settembre 2000
(prot.   AD/P/20000123),   ha   comunicato   all'Autorita'  che,  con
riferimento  alla  capacita'  di  interconnessione  con  l'estero per
l'anno  2001  ed in particolare agli accordi con i gestori confinanti
che il gestore della rete e' tenuto a promuovere ai sensi dell'art. 2
della deliberazione n. 140/00:
      a seguito degli incontri tenuti con i gestori confinanti non e'
stato  possibile  addivenire  con  alcuno  di  essi ad un accordo che
consenta   di   assegnare   congiuntamente   l'intera   capacita'  di
interconnessione disponibile sulla relativa frontiera;
      sono  in  corso  approfondimenti  con  la societa' RTE, gestore
della  rete  di  trasmissione  francese,  al  fine  di  verificare la
praticabilita'  di un accordo per l'allocazione congiunta dell'intera
capacita' di interconnessione disponibile;
      con  i gestori sloveno e austriaco e' stato raggiunta un'intesa
in  base  alla  quale  detti  gestori si impegnano a riconoscere, nel
rispetto di condizioni di reciprocita', ai soggetti assegnatari della
quota  di  capacita'  di  interconnessione con l'estero assegnata dal
gestore  della  rete i diritti e gli obblighi di cui all'art. 7 della
deliberazione n. 140/00;
    la  societa' RTE con lettera in data 26 settembre 2000 al gestore
della  rete,  da  questi  trasmessa all'Autorita' nella medesima data
(prot. Autorita' n. 13301), ha manifestato il proposito di addivenire
ad  un  accordo  per  l'assegnazione  congiunta  della  capacita'  di
interconnessione   per  l'importazione  di  energia  elettrica  dalla
Francia,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2.1, lettere a) e b), della
deliberazione dell'Autorita' n. 140/00;
    il  gestore  della rete, con lettera del 26 settembre 2000 (prot.
Autorita'  n.  13300),  ha  trasmesso  all'Autorita'  una  nota sugli
incontri  tenuti  con  le  societa' ATEL, BKW, EGL, EOS, NOK e RATIA,
gestori  delle  reti  di  trasmissione  svizzere  interconnesse  alla
frontiera  con  la  rete  di  trasmissione  nazionale,  allo scopo di
raggiungere  l'accordo  di  cui  al  comma  2.1  della  deliberazione
dell'Autorita' n. 140/00.
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto  il  decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art.
10;
  Vista la deliberazione n. 140/00;
  Considerato che:
    l'art. 3, comma 3.4, della deliberazione n. 140/00 prevede che il
gestore  della  rete  pubblichi  sul  proprio sito internet, entro il
23 settembre 2000, i valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001;
    l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 prevede che le
richieste   per   l'assegnazione   della   capacita'   di   trasporto
sull'interconnessione  per  l'anno  2001  siano presentate al gestore
della rete entro il 30 settembre 2000;
    l'art.  2,  comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 prevede che,
in  mancanza  di  accordo  con  uno o piu' dei gestori confinanti con
almeno  sette  giorni  di anticipo rispetto alla scadenza del termine
per  la presentazioni delle richieste per l'assegnazione di bande, il
gestore   della  rete,  avendone  data  comunicazione  all'Autorita',
assegna  autonomamente  il  50%  della  capacita' di interconnessione
disponibile  sulle  relative frontiere, secondo quanto previsto dagli
articoli  da  3  a  7  della medesima deliberazione; e che, in questo
caso,   il   gestore  della  rete,  nel  rispetto  di  condizioni  di
reciprocita',  riconosce  ai  soggetti  assegnatari della quota della
capacita'  di  interconnessione  disponibile  assegnata  dai  gestori
confinanti,  i  diritti  e  gli  obblighi  previsti dall'art. 7 della
medesima deliberazione per gli assegnatari di bande;
  Ritenuta l'opportunita' di:
    prorogare  i  termini di cui all'art. 3, comma 3.4, e all'art. 4,
comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 e conseguentemente i termini
per  gli  adempimenti previsti dagli articoli 2, comma 2.3 e 4, commi
4.5  e  4.6,  della medesima deliberazione, al fine di consentire gli
approfondimenti  necessari alla verifica di praticabilita' di accordi
per  l'assegnazione  congiunta  della  capacita'  di interconnessione
disponibile,   nonche'   alla   formalizzazione   delle  intese  gia'
raggiunte;
    definire  le  condizioni  di  reciprocita' richiamate all'art. 2,
comma  2.3, della deliberazione n. 140/00, nel caso in cui il gestore
della  rete non abbia potuto stipulare gli accordi di cui all'art. 2,
comma 2.1, della medesima deliberazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas 3 agosto 2000, n. 140/00, nonche' le
seguenti:
    a) per  deliberazione  n.  140/00  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 3 agosto 2000, n.
140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204
del 1o settembre 2000;
    b) per operatore di sistema confinante si intende:
      qualora  in un paese confinante operino piu' gestori di reti di
trasmissione interconnesse alla frontiera con la rete di trasmissione
nazionale,   come   definiti   all'art.  2,  comma  20,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999, ciascun gestore di una rete di trasmissione
interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;
      qualora in un paese confinante operi un solo gestore della rete
di   trasmissione   interconnessa  alla  frontiera  con  la  rete  di
trasmissione  nazionale,  come  definita  all'art.  2,  comma 20, del
decreto legislativo n. 79/1999, il gestore confinante.