IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli  articoli  1  e 2 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n.
487,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale  del  23  luglio  1992  e  relativo ad una prima stesura del
presente regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nella adunanza del 28 settembre
1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento;
  Sentito  il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26
giugno 2000;
  Considerato  che  gli  elementi  identificativi  dei  soggetti, che
intrattengono  rapporti  di  conto o di deposito con gli intermediari
creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti
nell'archivio  unico  informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197 e che detto archivio e' tenuto da tutti gli intermediari
creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.;
  Considerato  che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da
istituirsi  sulla  base  dell'articolo  20,  comma  4, della legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  allo  stato attuale della tecnologia, puo'
essere  realizzata con maggiore efficienza ed economicita' attraverso
la  istituzione  di un centro operativo in grado di collegarsi in via
telematica con i predetti archivi unici;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 45082 del 17 luglio 2000);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito
  1.   L'anagrafe  dei  rapporti  di  conto  e  di  deposito  di  cui
all'articolo  20,  comma  4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e'
istituita  mediante la costituzione di un centro operativo, presso il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
titolare  del  trattamento  dei  dati,  al  quale  i  soggetti di cui
all'articolo  4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche
o  giuridiche  specificamente  individuate,  l'eventuale esistenza di
rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati
o  relativamente  ai  quali  esse  agiscono  in nome e per conto o ne
possono  disporre  nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto
dagli  intermediari  creditizi  o  finanziari  e dalle Poste italiane
S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
  2.  Ai  fini  del presente regolamento, per "rapporti di conto o di
deposito"   si  intendono  i  conti,  i  depositi,  nominativi  o  al
portatore,  in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonche' ogni
altro  rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attivita'
istituzionale   dell'intermediario   relativo  all'amministrazione  o
gestione  di  attivita'  patrimoniale  della  clientela.  Il  termine
"deposito"  non  comprende  i  certificati  di  deposito  e  i titoli
analoghi;  sono  esclusi  i  conti  transitori  bancari ed i rapporti
relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.
  3.  Al  centro operativo, quale responsabile della organizzazione e
della  correttezza  della gestione, viene preposto il dirigente della
competente  direzione  del  Dipartimento del tesoro del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  20  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
          imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e potenziare
          l'attivita'    di   accertamento;   disposizioni   per   la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche'  per  riformare il contenzioso e per la definizione
          agevolata   dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega  al
          Presidente  della Repubblica per la concessione di amnistia
          per  reati  tributari; istituzioni dei centri di assistenza
          fiscale  e  del conto fiscale esi in via di sviluppo) e' il
          seguente:
              "4.  Con  decreto  del Ministro del tesoro, di concerto
          con  i  Ministri  dell'interno  e delle finanze, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sono stabilite, con il massimo di elementi
          di  riservatezza,  la  destinazione  e  le  modalita' delle
          comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito
          e   dell'amministrazione  postale  nonche'  delle  societa'
          fiduciarie  e  di  ogni altro intermediario finanziario dei
          dati  identificativi,  compreso  il codice fiscale, di ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  rapporti  di conto o
          deposito o che comunque possa dispone del medesimo, nonche'
          i criteri per le relative utilizzazioni.".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo del comma 4 dell'art. 20 della citata
          legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota al titolo.
              -  Il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 dicembre  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              -  Il  testo  degli  articoli  1  e 2 del decreto legge
          1o dicembre      1993,      n.      487     (Trasformazione
          dell'amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          in   ente   pubblico   economico   e  riorganizzazione  del
          Ministero),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          29 gennaio 1994, n. 71, e', rispettivamente, il seguente:
              "Art.   1  (Trasformazione  dell'amministrazione  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e' trasformata in
          ente  pubblico  economico denominato ente "Poste italiane",
          con  effetto  dalla data di efficacia dei decreti di nomina
          degli  organi  previsti  dall'art.  3,  che dovranno essere
          emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
              2.  Entro  il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste italiane"
          e' trasformato in societa' per azioni. A tal fine, entro la
          medesima   data,   il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica delibera in ordine alla proprieta'
          ed   al   collocamento   delle   partecipazioni  azionarie,
          favorendone  la  massima diffusione tra i risparmiatori. Lo
          schema  di  delibera  del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  e'  preventivamente inviato alle
          commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere
          nel termine di giorni trenta.".
              "Art.  2  (Attivita'  dell'ente).  -  1.  L'ente "Poste
          italiane" svolge le attivita' e i servizi determinati nello
          statuto   e  nel  contratto  di  programma,  nonche',  fino
          all'adozione   dei  medesimi,  le  attivita'  e  i  servizi
          esercitati   dall'amministrazione   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Restano  attribuite  al Ministero delle
          poste   e  delle  telecomunicazioni  le  funzioni  indicate
          nell'art. 11.
              2.  Entro  il  31 marzo  1994  l'ente  "Poste italiane"
          stipula  apposite  convenzioni,  aventi efficacia a partire
          dal  1o gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa
          con  la  Banca  d'Italia,  la  Cassa depositi e prestiti ed
          altri  enti  pubblici per le rispettive competenze, al fine
          di regolare:
                a) le   operazioni   afferenti   lo  svolgimento  del
          servizio  di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto
          attiene  al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello
          Stato  e  degli enti del settore pubblico allargato che per
          quanto  riguarda i conti correnti postali e la raccolta del
          risparmio postale, con distinte modalita' che assicurino il
          rispetto  dei  flussi e la tempestivita' delle rilevazioni,
          fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una
          contabilita'   analitica   per   centro  di  costo  fornita
          dall'ente Poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di
          parametri rappresentativi di tali costi e con modalita' che
          spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o
          lorda,  di risparmio postale, tale da generare un utile per
          il  servizio  coerente  con  le  regole  del  mercato. Tali
          remunerazioni   potranno   essere  riviste  annualmente;  a
          richiesta  di  uno dei contraenti, con apposite convenzioni
          aggiuntive;
                b) le  modalita' di movimentazione, tra le sezioni di
          tesoreria  e  gli uffici postali, dei fondi connessi con le
          anzidette operazioni.".
              -  Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca:
          "Recepimento  della  direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993
          relativa  ai servizi di investimento nel settore dei valori
          mobiliari  e  della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993
          relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese  di
          investimento e degli enti creditizi".
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca:
          "Integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE
          in  materia  di  riciclaggio  dei  capitali  di provenienza
          illecita".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
              -  Il  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca:
          "Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizazione   del   sistema   finanziario   a  scopo  di
          riciclaggio".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo del comma 4 dell'art. 20 della citata
          legge n. 413/1991 si veda in note alle premesse.
              -   Per   il  titolo  del  decreto-legge  n.  143/1991,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
          n. 197, si veda in note alle premesse.