Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Neorecormon", autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/031/041 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc; EU/1/97/031/042 Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc; EU/1/97/031/043 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc; EU/1/97/031/044 Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringhe prer. di vetro uso ev/sc. Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd. IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 29 maggio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Neorecormon"; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lett. H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso nella seduta del 19-20 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale Neorecormon debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. Alla specialita' medicinale NEORECORMON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430417/E (in base 10), 10URGK (in base 32); Neorecormon 4000 ui soluzione per iniezione 6 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430429/E (in base 10), 10URGX (in base 32); Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 6 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430443/E (in base 10), 10URHC (in base 32); Neorecormon 6000 ui soluzione per iniezione 1 siringa prer. di vetro uso ev/sc n. 034430431/E (in base 10), 10URGZ (in base 32).