IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                         direzione centrale
                 per i servizi generali il personale
                         e l'organizzazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31  marzo  1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata
rideterminata  la  competenza territoriale dell'ufficio delle entrate
di Carrara;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA, si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta  soppressi  i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Bagheria, Carrara e Cesena;
Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle  regioni  Emilia-Romagna,  Sicilia e Toscana sono attivati
gli   uffici   delle   entrate  specificati  nell'unita  tabella  che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto. Contestualmente
all'attivazione  delle  nuove  strutture  sono  soppressi  gli uffici
indicati nella medesima tabella.
  2. A  decorrere  dalla  data di avvio degli uffici delle entrate di
cui  al  comma  1,  gli  uffici  dell'imposta  sul valore aggiunto di
Palermo  e  Forli'-Cesena,  nonche'  le locali sezioni staccate dalle
direzioni  regionali  delle entrate, esercitano la propria competenza
limitatamente    all'ambito   territoriale   non   ricompreso   nelle
circoscrizioni   degli  uffici  delle  entrate  attivati.  Alla  data
medesima,   i   predetti  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
provvedono,  per  le  annualita'  fino  al 1996, al controllo formale
delle  dichiarazioni  IVA  e  ai  conseguenti adempimenti anche per i
contribuenti  domiciliati  nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli
uffici delle entrate di Bagheria e Cesena.
  3. Alla  data  di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  di  Massa-Carrara, i compiti gia' svolti da tale ufficio in
materia   di   controllo  formale  delle  dichiarazioni  IVA  per  le
annualita'  fino  al  1996,  nonche'  i conseguenti adempimenti, sono
attribuiti all'ufficio delle entrate di Massa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano