IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale; Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto; Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilita' per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995; Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle Amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale; Considerata la necessita' di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica; Acquisita l'intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica; Decreta: Art. 1. 1. L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato A al presente decreto. 3. I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalita' stabilite nel precedente comma.