IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale;
  Visto  l'art.  4,  comma  6-bis,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  che  prevede  per  i soggetti
indicati  nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  l'obbligo  di  trasmettere
all'anagrafe  tributaria  gli  elenchi  dei percipienti ai quali sono
stati  corrisposti  compensi  o  emolumenti  assoggettati  a ritenute
d'acconto;
  Visto  l'art.  37  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
cosi'  come  integrato  dal  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490,   che  prevede  la  possibilita'  per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati   di   adempiere   all'obbligo   di   presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  con  l'assistenza  fiscale dei sostituti
d'imposta;
  Visto  il  regolamento  approvato  con  decreto  del Ministro delle
finanze  31 maggio  1999,  n.  164, che reca disposizioni concernenti
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze 25 ottobre 1995 di
approvazione  del  modello  730, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di
approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n.
30 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9 aprile  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 87 del
13 aprile  1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle
istruzioni  e  ai  modelli  di  dichiarazione approvati con i decreti
ministeriali del 14 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
27 dicembre   1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da
parte delle Amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti
compensi  o  emolumenti,  corrisposti  nell'anno 1995, assoggettati a
ritenuta d'acconto;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati  anche  i dati relativi ai conguagli a credito o a debito,
di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati
con  le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a
dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;
  Considerata la necessita' di emanare un decreto del Ministero delle
finanze  al  fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita'
di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo
comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600,  previa  intesa con le presidenze della
Camera  dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica,  della  Corte
costituzionale  e  con  il Segretario generale della Presidenza della
Repubblica;
  Acquisita  l'intesa  con  il  Segretario  generale della Presidenza
della Repubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Amministrazione  della  Presidenza della Repubblica trasmette
all'anagrafe  tributaria  gli  elenchi  nominativi dei percipienti ai
quali  sono  stati  corrisposti  nell'anno 1995 compensi o emolumenti
assoggettati  a  ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  Gli  elenchi  di cui al primo comma sono registrati su supporti
magnetici  secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato
A  al  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25
del 31 gennaio 1997, e nell'allegato A al presente decreto.
  3.  I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera g),
del  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, possono
essere  registrati  su  distinti  supporti  magnetici  con  le stesse
modalita' stabilite nel precedente comma.