IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Premesso  che la politica del trasporto aereo nazionale deve essere
finalizzata ai seguenti obiettivi:
    estensione  della  rete nazionale e dei collegamenti che comunque
interessano   il   Paese   nella   prospettiva  politica,  economica,
commerciale, turistica ed aeroportuale;
    tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;
    sviluppo   dell'industria   del  trasporto  aereo  nazionale,  in
relazione alle potenzialita' del mercato;
    promozione di un ambiente competitivo e pluralistico.
  Considerato:
    che il trasporto aereo infracomunitario e' stato liberalizzato in
forza del regolamento n. 2408/92 (CE);
    che  i  collegamenti con origine o destinazione al di fuori dello
spazio  economico europeo sono sottoposti alla regolamentazione degli
Stati  membri  dell'unione  europea  e  alla  stipula  di  accordi di
traffico  con gli Stati terzi interessati, previsti dall'art. 6 della
convenzione di Chicago del 7 aprile 1944;
    che gli accordi aerei e le consultazioni bilaterali costituiscono
la base del sistema del trasporto aereo mondiale;
    che la disciplina degli accordi concerne:
      a) il quadro normativo;
      b) gli  scali da operare sui territori delle parti contraenti e
di Stati terzi;
      c) la capacita' da offrire, in termini di frequenza dei servizi
e di tipologia degli aeromobili;
      d) la designazione del numero dei vettori per ciascuna parte;
    che le consultazioni aeronautiche si configurano quali iniziative
governative,   che  possono  essere  attivate  anche  sulla  base  di
richieste delle controparti o di vettori interessati;
    che  l'impostazione  italiana  e'  stata  storicamente basata, in
linea  generale,  sulla  monodesignazione  del vettore, la pluralita'
degli  scali  di  origine, l'unicita' dello scalo di destinazione, la
predeterminazione  della  capacita' ed il carattere complementare dei
diritti su Paesi terzi.
  Considerato inoltre:
    che al momento pendono richieste per sviluppare destinazioni;
    che  al  momento  pendono e vengono presentate, da parte di Stati
terzi,   numerose  proposte  per  avviare  negoziati  riguardanti  le
seguenti questioni principali:
      a) la stipula di un accordo;
      b) la  concessione  prevalentemente,  di  Milano  quale secondo
scalo in aggiunta a Roma;
      c) l'incremento  dei diritti esistenti, segnatamente in termini
di frequenze;
    che  si  va  delineando  un  regime  di  pluridesignazione  delle
compagnie;
    che,  mentre  la  precedente  convenzione tra lo Stato italiano e
Alitalia,  e  in  generale  i  rapporti  fra di esso e altri vettori,
prevedevano  un  regime di esclusiva, gli attuali rapporti concessori
si  limitano  a registrare i diritti di traffico in esercizio, e come
tali   non   ostacolano   la  necessita'  di  ampliare  il  campo  di
applicazione sul versante internazionale;
    che  in  tale  quadro,  alla  luce  della  situazione competitiva
internazionale  e  di  interessi  aziendali  di altre compagnie, sono
state  gia'  avviate  iniziative  negoziali  che  riguardano non solo
l'industria  del  trasporto  aereo  nella sua globalita', ma anche il
sistema generale dell'aviazione civile;
    che nell'obiettivo di perseguire l'interesse pubblico nazionale i
predetti  interessi  aziendali vanno valutati sulla base di parametri
generali,  anche  tenuto  conto  dell'effetto  di precedente che ogni
specifico caso puo' assumere nelle relazioni con altri Paesi omogenei
per area geopolitica o per altri elementi obiettivi;
    che nel contesto delle valutazioni e' opportuno considerare anche
il  "costo  del  non  accordo",  vale a dire, le conseguenze negative
della  mancata  istituzione  di collegamenti, in termini di (i) buone
relazioni  aeronautiche internazionali e di portafoglio potenziale di
diritti,  (ii) impatto sul contesto generale dei rapporti bilaterali,
(iii)  sacrificio  degli  interessi  degli  utenti, degli aeroporti e
delle comunita' locali;
    che  la  negoziazione  degli  accordi di traffico con Paesi terzi
deve essere basata, almeno tendenzialmente, sulla reciprocita', cioe'
sulla "somma zero" dei vantaggi concessi e ricevuti;
    che  i  diritti  di  quinta e sesta liberta' andranno valutati in
condizioni  di  reciproca convenienza per gli Stati contraenti, anche
alla  luce  di  quanto  disponibile  e  acquisibile,  in  atto  e  in
prospettiva nei rapporti con Stati terzi;
    che  nel  contesto  di  cui  sopra  puo'  sussistere un possibile
profilo  di  valutazione  concernente  comparazioni  con  settori non
aeronautici.

                                Emana
le  seguenti  direttive  per  l'avvio e la negoziazione di accordi di
traffico aereo con Paesi terzi:
    1) la  politica  degli accordi aerei sara' improntata a un'ottica
complessiva di sistema;
    2) va  considerata  favorevolmente  la  stipula  di un accordo di
traffico con Stati terzi, improntato al principio della reciprocita',
per   l'istituzione   di  servizi  tra  i  rispettivi  territori.  La
definizione  della capacita' dovra' tenere conto delle esigenze e dei
programmi  concreti  delle  compagnie;  al  tempo stesso, essa dovra'
essere  stabilita in modo ragionevolmente ampio per coprire strategie
evolutive e per stimolare la concorrenza;
    3) allo  scopo  di offrire flessibilita' e di assicurare maggiore
pluralismo si preferira' la previsione della bi/multidesignazione;
    4) gli  scali  di  origine, preferibilmente, non do-vranno essere
predeterminati,   mentre  le  negoziazioni  relative  agli  scali  di
destinazione  dovranno  ricercare  soluzioni  che  salvaguardino  gli
interessi degli utenti e dell'industria di trasporto aereo nazionale,
promuovendo   altresi'  un  equilibrato  sviluppo  del  traffico  sul
territorio nazionale;
    5) gli   accordi   di  code  sharing  dovrebbero  presupporre  la
disponibilita'  di diritti di traffico da parte di entrambe le parti;
ove  riguardino  intese con compagnie di Paesi terzi dovranno basarsi
sulla  parita'  di  trattamento, qualora insistano sul medesimo Stato
terzo,  ovvero sulla reciprocita', quando siano relativi a differenti
Paesi terzi;
    6) accordi   di   piena  liberalizzazione  andranno  promossi  in
presenza  di  adeguati  valori  di  traffico  o  quando  il  contesto
geografico   lo   suggerisca   per  ottimizzare  il  complesso  delle
situazioni  o, infine, quando la politica della controparte lo assuma
come inderogabile.
  La  presente  direttiva  viene  trasmessa  ai  competenti organi di
controllo per il visto e la registrazione.
    Roma, 7 luglio 2000
                                               p. Il Ministro: Danese
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2000
Registro n. 2 Trasporti e della navigazione, foglio n. 81