All'Associazione  nazionali importatori
                              esportatori
                              Alla FIAO c/o CCPB
                              Alle IFOAM Italia
                              Alla Federalimentare
                              Alle Confcommercio
                              Al  Consiglio nazionale dei consumatori
                              utenti c/o il Ministero dell'industria
                              All'Ispettorato    centrale    per   la
                              repressione frodi agro-alimentari
                              Al Ministero della sanita'
                              Al Ministero dell'industria
                              Al Ministero del commercio con l'estero
                              Al  Ministero delle finanze - Direzione
                              centrale dei servizi doganali
                              Al  Nucleo antisofisticazioni e sanita'
                              - NAS
                              Al Comando dei carabinieri tutela norme
                              comunitarie
                                  e per conoscenza:
                              Alle      regioni      e      pubbliche
                              amministrazioni
                              Alla Commissione U.E. AGRI B 4

Premessa:
  Al fine della iscrizione nell'elenco nazionale degli importatori di
prodotti  "biologici"  da  Paesi  terzi,  ai  sensi  dell'art. 11 del
regolamento  CEE  n.  2092/91,  per  importatori  si intendono quegli
operatori  che  acquistano  prodotti  "biologici" da Paesi terzi e li
importano sul territorio nazionale.
  L'attivita'  di importazione di prodotti "da agricoltura biologica"
da Paesi terzi puo' configurarsi secondo le seguenti tipologie:
    a) importazioni  da  Paesi  terzi  la  cui  equivalenza  e' stata
stabilita  con  decisione  della  Commissione  U.E.  e  che  figurano
nell'elenco di cui al regolamento CEE n. 94/92 e successive modifiche
(regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, paragrafi 1 - 5);
    b) importazioni da Paesi terzi la cui equivalenza viene stabilita
dallo   Stato   membro  che  rilascia  una  specifica  autorizzazione
all'importazione (regolamento CEE n. 2092/91, art. 11, parag. 6).
  1) Iter  istruttorio  per le attivita' di importazione - (tipologie
di cui ai precedenti punti a) e b).
  L'iter istruttorio, indicato dalla normativa in oggetto, ha inizio,
per  entrambi  i  tipi  di  importazione  sopra indicati a) e b), con
l'invio al MIPAF, ed in copia all'organismo di controllo operante sul
territorio  nazionale, della notifica di attivita' di importazione ai
sensi  dell'  art. 6 del decreto legislativo n. 220/1995 con marca da
bollo di L. 20.000.
  Il modello di notifica da utilizzare e' rappresentato dall'allegato
V. 1 del suddetto decreto legislativo n. 220/1995 cosi' come indicato
con nota ministeriale n. 9891541 del 5 ottobre 1998 (allegato 1).
  L'organismo  di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avviera'
l'iter  procedurale  di  verifica  delle  condizioni  di ingresso nel
sistema di controllo. A conclusione del predetto iter, e comunque non
oltre  novanta giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo
di  controllo  stesso,  provvedera'  ad  inviare  al  MIPAF  apposita
attestazione  comprovante  l'idoneita',  o  meno, dell'importatore ad
entrare  nel  sistema  di  controllo.  Nel  caso di esito positivo il
Ministero  provvedera'  a  comunicare  alla  ditta interessata, e per
conoscenza   all'organismo   di   controllo,   da  questa  prescelto,
l'avvenuta  registrazione  nell'elenco  degli importatori di prodotti
"da agricoltura biologica" da Paesi terzi.
  Le  operazioni  di  importazione  relative alla tipologia di cui al
precedente   punto   a),   possono   decorrere  dal  momento  in  cui
l'importatore  ha  ricevuto  dal  MIPAFla  predetta  comunicazione di
iscrizione  nell'  elenco nazionale degli importatori di prodotti "da
agricoltura biologica".
  2) Iter  istruttorio  per le attivita' di importazione - (tipologia
di cui al precedente punto b).
  Per   quanto   attiene   alle  importazioni  di  cui  all'art.  11,
paragrafo 6  del  regolamento  CEE n. 2092/91, descritte al punto b),
l'operatore,  oltre  ad  aver  inviato la notifica di attivita' cosi'
come  indicato al precedente punto 1, dovra' provvedere ad inviare il
modello  relativo  alla richiesta di importazione di cui all'allegato
V. 5  del  decreto legislativo n. 220/1995 (allegato 2), al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  (in  originale  debitamente
sottoscritto), ed all'organismo di controllo prescelto sul territorio
nazionale  (in copia) corredandolo della documentazione ivi richiesta
ed in particolare:
    a) attestato  di  accreditamento  alle  norme  EN 45011 o ISO 65,
rilasciato    da   un   ente   operante   nell'ambito   dell'European
Accreditation   (E.A.)   o   dell'International  Accreditation  Forum
(I.A.F),  esteso al Paese terzo interessato all'importazione, per gli
organismi di controllo riconosciuti nei Paesi terzi;
    b) attestato di accreditamento alle norme EN 45011, rilasciato da
un  ente  operante  nell'ambito  dell'European Accreditation (E.A.) o
dell'International Accreditation Forum (I.A.F), esteso al Paese terzo
interessato   all'importazione,   per   gli  organismi  di  controllo
riconosciuti  dai  Paesi  membri  della Comunita' ed accreditati alle
norme EN 45011;
    c) attestato  di  autorizzazione  ad  operare  nel  Paese  terzo,
interessato  all'importazione,  rilasciato  dal  Paese  membro che ha
riconosciuto l'organismo di controllo, per gli organismi riconosciuti
dai Paesi membri della Comunita' sulla base di normative nazionali;
    d) attestato di conformita' al regime comunitario di produzione e
controllo,  dell'azienda  fornitrice,  rilasciato  dall'organismo  di
controllo  prescelto  nel  Paese terzo interessato. Di tale attestato
dovra' esserne indicata la validita' temporale;
    e) dichiarazione  rilasciata dall'organismo di controllo operante
nel Paese terzo sulla vigilanza operata nei confronti dello stesso da
parte di ente, istituzione od organismo abilitato allo scopo;
    f) relazione  illustrativa  sull'attivita'  di  produzione e/o di
raccolta  spontanea  e/o  di  preparazione  dell'azienda  fornitrice,
controfirmata dall'organismo di controllo che rilascia l'attestato di
conformita'  di  cui  al  precedente  punto  b),  relativa all'annata
agraria  in corso, che, in particolare, fornisca, rispettivamente, le
seguenti informazioni:
      f.1) azienda di produzione:
        localizzazione geografica e strade di accesso;
        tipologia di conduzione dell'azienda;
        titolarita' dell'azienda;
        planimetria  dell'azienda  con indicazione degli appezzamenti
coltivati  a "biologico", a "convenzionale" od incolti od occupati da
fabbricati;
        indirizzo produttivo ed ordinamento colturale;
        descrizione  delle  tecniche  colturali  praticate in azienda
(fertilizzazione,  difesa)  e/o  delle tecniche di "preparazione" dei
prodotti;
        istituzioni  ed  organismi  pubblici con i quali l'azienda ha
rapporti amministrativi;
        data  di  ingresso  dell'operatore  nel  sistema di controllo
(data della prima visita con esito positivo) e valutazioni effettuate
nel  caso  di riduzione del periodo di conversione che, in ogni caso,
non  potra'  essere  inferiore  a dodici mesi a partire dalla data di
assoggettamento al sistema di controllo.
      f.2) raccolta spontanea:
        localizzazione geografica e strade di accesso;
        titolarita' dell'area;
        planimetria della zona di raccolta;
        dichiarazione  che  le  aree  interessate  non abbiano subito
trattamenti  con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II
del  regolamento CEE n. 2092/91 per un periodo di tre anni precedenti
la raccolta;
        dichiarazione  che  la  raccolta non compromette l'equilibrio
dell'habitat  naturale  e la conservazione delle specie nella zona di
raccolta.
      f.3) azienda di preparazione:
        localizzazione geografica e strade di accesso;
        titolarita' dell'azienda;
        tipologia di preparazione e loro descrizione;
        installazioni    utilizzate   per   la   trasformazione,   il
condizionamento  ed  il  magazzinaggio  dei prodotti agricoli prima e
dopo le operazioni.
  Sulla   base   delle  suddette  informazioni,  il  MIPAF  valutera'
l'equivalenza   alla  regolamentazione  comunitaria  delle  norme  di
produzione,   controllo   e   vigilanza   applicate   all'azienda  di
provenienza  del prodotto, rilasciando, se del caso, l'autorizzazione
all'importazione,    che   sara'   inviata   per   conoscenza   anche
all'organismo  di  controllo della ditta importatrice. L'importazione
dovra'  essere riferita alla quantita' e tipologia di prodotto che si
intende  importare  sul  territorio  nazionale nell'arco di un anno a
decorrere dalla concessione dell'autorizzazione stessa.
  Tutta  la  documentazione trasmessa dovra' essere in originale o in
copia  conforme  all'originale  e  dovra'  essere accompagnata da una
traduzione in lingua italiana.
  Nel  caso  di  importazioni, di uno stesso prodotto derivante dalla
stessa   azienda,   per   le   quali  e'  stata  ottenuta  una  prima
autorizzazione,  l'importatore, al fine di rinnovare l'autorizzazione
stessa, dovra' presentare all'amministrazione soltanto il certificato
di  conformita'  dell'azienda  al  regolamento  CEE  n.  2092/91 e la
relazione ispettiva relativa all'annata agraria interessata.
  3) Ulteriori   adempimenti  dell'importatore  e  dell'organismo  di
controllo operante sul territorio nazionale.
  Importatore:
    comunicare  al  Ministero  ed  all'organismo  di  controllo  ogni
variazione  intervenuta  rispetto  a  quanto  dichiarato  nella prima
notifica presentata;
    non   avvalersi   dell'assistenza   dell'organismo  di  controllo
prescelto sul territorio nazionale per gli adempimenti amministrativi
relativi all'iter istruttorio sopra descritto;
    presentare,  qualora  proceda  nell'attivita' di preparazione del
prodotto  importato  (attivita' definita dall'art. 4, paragrafo 3 del
regolamento  CEE  n.  2092/91),  ulteriore  notifica  relativa a tale
attivita'.
    Tale  notifica  deve  essere  presentata  alla  regione  nel  cui
territorio   il  preparatore  opera  ed  all'Organismo  di  controllo
prescelto.
  Organismo di controllo (operante sul territorio nazionale):
    comunicare    al    Ministero    ogni    eventuale   interruzione
dell'attivita' di controllo e provvedere, nell'ambito della relazione
annuale,  a dare comunicazione delle visite ispettive effettuate e di
tutti  gli  adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91 e dal
decreto   legislativo  n.  220/1995  nei  confronti  degli  operatori
biologici.
  4) Conclusione.
  La  disciplina  delle  importazioni  di  prodotti  "da  agricoltura
biologica"  in  provenienza  da Paesi terzi, fa salve le disposizioni
emanate  a  livello  comunitario  e nazionale per le importazioni dei
prodotti agricoli ed agro-industriali.
  Si resta a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.
                                      Il direttore generale: Ambrosio