IL PRESIDENTE
                   DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Viste  le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal
Comitato   interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel
trasporto  (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da  quel  Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
117  del  21 maggio  1992)  e  con  delibera  7 giugno 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione
alla  contrazione  di  mutui  per  la realizzazione di parcheggi e di
sistemi  di  trasporto  rapido  di  massa, disposta in relazione alle
previsioni  dell'art.  2,  comma  2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
  Visti  l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che, in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;
  Visto  il  decreto-legge  1o aprile  1995,  n. 98, convertito dalla
legge  30 maggio  1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in
materia di sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato  con  il  decreto-legge  4 ottobre 1996, n. 517, convertito
dalla  legge  4 dicembre  1996,  n.  611, che, al comma 1, rifinanzia
l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  sono state dettate le disposizioni per l'unificazione
del  Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio e della
programmazione  economica  ed  e'  stata,  in tale contesto, prevista
l'istituzione  del  nucleo  tecnico  di  valutazione e verifica degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,
convertito  dalla  legge  27 febbraio  1998,  n.  30, che consente, a
favore   di  interventi  gia'  approvati,  l'elevazione  dell'apporto
statale  sino  al  limite  massimo  del  60%  rispetto al costo degli
interventi   stessi   e   prevede   il   finanziamento   di   tranvie
indipendentemente   dalla   riconducibilita'   alla  tipologia  delle
"tranvie veloci";
  Visto  l'art.  3,  comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che
reca,  tra  l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli
interventi di cui alla legge n. 211/1992;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1,
prevede  il rifinanziamento dell'art. 9 della piu' volte citata legge
n.  211/1992,  autorizzando ulteriori limiti di impegno ventennali di
80  mld.  di  lire a decorrere dall'anno 2000 e di 100 mld. di lire a
decorrere   dall'anno  2001,  ampliando  nel  contempo  il  campo  di
applicazione  del  menzionato art. 9 ai sistemi di trasporto pubblico
urbano  con trazione a fune, nonche' ai sistemi urbani di connessione
quali ascensori e tapis roulant;
  Visto  l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1
pone  termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi
relativi  agli  interventi  approvati  da  questo  Comitato  entro il
31 dicembre  1998,  pena  la revoca dei contributi concessi, e che al
comma  2  prevede,  da  parte  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i problemi delle aree
urbane  (ora  Ministro  dei  lavori  pubblici),  la  formulazione  di
proposte  al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a
seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta;
  Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2
autorizza,  per  la  prosecuzione  degli interventi sopra richiamati,
ulteriori  limiti  d'impegno  quindicennali  di  37  mld.  di  lire a
decorrere   dall'anno  2000,  finalizzandoli,  in  particolare,  alla
realizzazione   delle  opere  previste  in  progetti  esecutivi  gia'
approvati, e che demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti
stessi,  fermo  restando  il  rilascio del nulla osta tecnico ai fini
della  sicurezza  da  parte  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;
  Visto  l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma
1  autorizza  ulteriori  limiti d'impegno quindicennali di 37 mld. di
lire  a  decorrere  dall'anno  2000  e di 40 mld. di lire a decorrere
dall'anno 2001;
  Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio  1996),  21 dicembre  1995  (Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo  1996),  8 maggio  1996  (Gazzetta  Ufficiale n. 160 del
10 luglio  1996),  27 novembre  1996  (Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del
14 febbraio  1997,  errata  corrige  in  Gazzetta Ufficiale n. 83 del
10 aprile  1997)  e  30 gennaio 1997, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 69
del  24 marzo  1997),  con  le  quali questo Comitato ha proceduto al
riparto  delle  risorse  recate,  rispettivamente,  dall'art. 9 della
legge  n.  211/1992,  come  sopra  rifinanziato, e dell'art. 10 della
stessa   legge,   attenendosi   alla   graduatoria   compilata  dalla
commissione  di  alta  vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla
stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al
contributo statale;
  Vista  la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n.  199  del  27 agosto  1998),  con  la  quale  questo  Comitato, in
attuazione   del   disposto   dell'art.   1  del  menzionato  decreto
legislativo   n.  430/1997,  ha  proceduto  ad  adeguare  il  proprio
regolamento  interno,  demandando a successive delibere l'istituzione
di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a
questioni  di  particolare  rilevanza  generale ed intersettoriale ed
annoverando    tra   le   istituende   commissioni   la   commissione
infrastrutture;
  Vista  la  propria  delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta
Ufficiale  n.  241  del  15 ottobre  1998),  con  la quale sono state
istituite  le  suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti,
composizione e strutture di supporto;
  Viste  le  delibere  in  data  25 settembre  1997, n. 185 (Gazzetta
Ufficiale  n.  275  del  25 novembre  1997), 19 novembre 1998, n. 138
(Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del 17 febbraio 1999), 21 aprile 1999, n.
66 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999), 30 giugno 1999, n.
105  (Gazzetta  Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), 6 agosto 1999,
n.  138 (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999), con le quali
questo  Comitato  ha  assunto  altre  determinazioni  in materia, tra
l'altro  procedendo  alla  finalizzazione  di  "economie" conseguenti
all'abbassamento  del  tasso  di sconto, elevando, anche in relazione
alle   indicazioni  fornite  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, il contributo statale per interventi gia' approvati sino
al  60%  del  costo,  provvedendo ad un accantonamento a favore della
regione  Puglia,  in  parte  poi  programmaticamente  assegnato  alla
realizzazione  del collegamento ferroviario Bari centrale - aeroporto
di Bari Palese;
  Visto   il   decreto  interministeriale  in  data  22 ottobre  1999
(Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2 novembre  1999  con il quale il
Ministero   dei  trasporti  e  della  navigazione,  d'intesa  con  il
Ministero  dei  lavori pubblici ed in relazione al mandato attribuito
da  questo  Comitato  nella  citata delibera del 19 novembre 1998, ha
provveduto  a dettare criteri per la presentazione e la selezione dei
progetti  concernenti  interventi  di miglioramento della mobilita' e
delle    condizioni   ambientali   nei   centri   abitati   ai   fini
dell'allocazione  delle  risorse  di cui all'art. 50 della piu' volte
richiamata  legge  n. 448/1998, stabilendo percentuali di riparto tra
aree metropolitane ed aree urbane e formulando indicazioni intese, in
linea  con  le direttive a suo tempo emanate dal CIPET, ad assicurare
l'effettiva  rispondenza  dei  progetti ad esigenze di mobilita' ed a
premiare la qualita' della progettazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 21 dicembre 1999 (Gazzetta
Ufficiale  n.  305  del  30 dicembre  1999), con il quale la predetta
amministrazione  ha  formalizzato  i criteri e le specifiche tecniche
relative alle istanze di richiesta di finanziamento dei progetti;
  Viste  le note n. 371(TIF5)/211 B del 9 marzo 2000 e n. 570/211 del
20 aprile   2000,  con  le  quali  le  citate  amministrazioni  hanno
trasmesso  le graduatorie redatte, alla stregua dei criteri di cui al
citato  decreto  interministeriale  22 ottobre 1999, dalla menzionata
commissione   di   alta   vigilanza,   rispettivamente  per  le  aree
metropolitane  e  per  le  aree  urbane,  formulando  le proposte per
l'allocazione  delle  risorse  recate  dall'art.  50  della  legge n.
448/1998;
  Considerato   che   le   leggi   richiamate   delineano  un  chiaro
orientamento  alla  determinazione  di un tetto di contributo statale
superiore  a  quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che
pertanto,   in  sede  di  finanziamento  di  nuovi  interventi  o  di
integrazione  di  finanziamenti  per  interventi  gia'  approvati, e'
opportuno  stabilire  sin  dall'inizio  il  contributo  nella  misura
massima  prevista,  ove necessario e fermo restando che l'importo del
contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto
attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili;
  Considerata la necessita' di sviluppare sistemi di trasporto rapido
di   massa   soprattutto  nelle  citta'  metropolitane,  maggiormente
interessate  da  fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di
politica  nazionale  per  la  riduzione  dell'emissione dei gas serra
definite  da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998, ma di
sollecitare  nel  contempo  un  piu'  incisivo  ricorso  a  forme  di
mobilita'  sostenibile  anche  nei centri minori, riservando pertanto
alle  aree  urbane  una percentuale di risorse piu' elevata di quella
sinora prevista;
  Ritenuto  di condividere le valutazioni formulate dalla commissione
infrastrutture nella seduta del 15 giugno 2000;
  Ritenuto  in particolare di concordare sulla proposta, avanzata dai
Ministeri di settore in considerazione della scomponibilita' in lotti
di  alcuni  interventi  relativi  alle aree metropolitane e condivisa
dalla  suddetta commissione, di ripartire le risorse su di un maggior
numero d'interventi, raccomandando peraltro d'inserire, tra i criteri
prioritari  per  l'allocazione  delle  ulteriori  disponibilita',  la
finanziabilita'   di   lotti   gia'   valutati   positivamente  dalla
commissione di alta vigilanza nella presente occasione;
  Ritenuto,   altresi',   di  concordare  sui  criteri  adottati  per
l'individuazione  degli  interventi  da  ammettere a finanziamento in
caso di classificazioni ex aequo;
  Ritenuto   di   prevedere   l'emanazione   di   nuove  disposizioni
procedurali  in  relazione  alle  modifiche introdotte dalla legge n.
472/1999   ed  in  considerazione  della  necessita'  di  parametrare
l'entita'  del  contributo statale ai tempi di effettivo utilizzo del
mutuo  cosi'  attivabile,  in  modo  da  ottimizzare l'utilizzo delle
risorse  disponibili  e  favorire  l'avvio di un piu' vasto programma
d'interventi;
                              Delibera:
1. Allocazione nuove risorse.
  1.1. Sono  approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992,
i  programmi  d'interventi  per  le  aree metropolitane e per le aree
urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2,
che formano parte integrante della presente delibera.
  Agli   interventi   di  cui  ai  suddetti  programmi  e'  destinata
annualmente  una  quota delle disponibilita' di cui all'art. 50 della
legge  n.  448/1998  per  la durata specificata nelle tabelle stesse:
tale  quota  e'  da  intendere quale misura massima per assicurare il
finanziamento   della   percentuale   del   costo  complessivo  degli
interventi indicata in dette tabelle.
  1.2. L'approvazione  definitiva  degli interventi resta subordinata
alla  trasmissione,  da  parte  dell'ente  locale interessato, di una
documentazione  dalla  quale risultino le ulteriori fonti individuate
per  assicurare  la copertura del costo residuo. Detta documentazione
dovra' pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro
novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della presente delibera.
  I  soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di
parcheggi  devono  quantificare  e  comunicare  al  citato Dicastero,
tempestivamente  e  comunque  non  oltre  il  termine di cui al comma
precedente,  il  costo  della  realizzazione dei parcheggi stessi, da
stralciare  dal  costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi
della  legge  n.  211/1992, e documentare le fonti individuate per la
copertura del costo cosi' stralciato, che resta a loro carico.
  Ai  fini  della  dimostrazione  della disponibilita' della quota di
cofinanziamento  prevista  al  comma 1 del presente punto, nonche' ai
fini  della  dimostrazione della disponibilita' del finanziamento dei
parcheggi,  sono  applicabili  le disposizioni di cui all'art. 43 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
  1.3. Il  Ministero dei trasporti e della navigazione definira', nel
rispetto  delle  procedure  previste  dall'art.  13  della  legge  n.
472/1999,  il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle
informazioni  relative  ai  parcheggi di cui al precedente punto 1.2.
detto  costo  dovra'  ricomprendere  anche  le  previsioni  di  spesa
relative agli oneri accessori, nonche' l'IVA.
  Il citato Dicastero verifichera', altresi', l'effettiva sussistenza
dei  cofinanziamenti  dichiarati  dall'ente  richiedente  l'eventuale
esito  negativo  della  verifica comportera' l'automatica caducazione
del finanziamento statale.
  Del  pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture
di  sosta,  il  citato Ministero provvedera' ad accertare l'effettiva
esistenza   della   copertura  finanziaria  dichiarata  dal  soggetto
beneficiario  con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso
di esiti negativi di tale accertamento.
  1.4. Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione provvedera' a
comunicare  a  questo  Comitato  i procedimenti istruttori conclusisi
negativamente  ed  a  trasmettere,  nelle  altre  ipotesi, i relativi
provvedimenti  approvativi,  con  la  quantificazione delle riduzioni
eventualmente  operate  rispetto  al  costo  considerato in delibera,
anche  in  relazione  allo  scomputo  degli  oneri per gli interventi
relativi ai parcheggi.
  1.5. Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  definira'  di  concerto  con  il Ministero dei trasporti e
della  navigazione,  una procedura intesa a consentire l'espletamento
della  gara  sulla  base  di  un  formale  atto d'impegno della Cassa
depositi  e  prestiti  o  di  istituto  di  credito di cui al decreto
legislativo  n. 385/1990 ed a correlare l'entita' del mutuo al quadro
economico   come   rideterminato   a  seguito  della  gara  medesima,
prevedendo,  ove  possibile, anche l'accensione di mutui per tranches
successive,  in  relazione  all'effettivo  stato  di  attuazione  del
programma d'investimento.
  Il costo complessivo su cui parametrare definitivamente la quota di
contributo  statale  non puo' eccedere quello riportato nella colonna
(C)  dei  menzionati allegati 1 e 2, al netto degli oneri relativi ai
parcheggi  di cui ai punti precedenti ed al netto delle "economie" di
gara,  che  restano  attribuite allo Stato nella medesima percentuale
riportata alla colonna (D) delle suddette tabelle.
  1.6 Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei
soggetti beneficiari.
  1.7. La consegna dei lavori dovra' essere comunque effettuata entro
18  mesi  dalla  data  di pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale, pena la revoca del finanziamento.
  1.8. Questo  Comitato  potra'  successivamente  destinare  ad altri
interventi  del medesimo settore le quote di contributo disponibili a
seguito  delle  economie  che vengano a realizzarsi per effetto della
procedura di cui al precedente punto 1.5.
2. Verifiche.
  Il  nucleo  tecnico  di  valutazione  e verifica degli investimenti
pubblici   del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  effettuera' le verifiche di competenza, in
coordinamento  con  il  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
nella  fase  di  concreta realizzazione degli interventi finanziati a
carico delle risorse di cui sopra.
3. Relazioni.
  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione, anche sulla base
dei  lavori  della  Commissione  di  alta  vigilanza,  provvedera'  a
sottoporre  entro il 31 gennaio 2001 alla commissione infrastrutture,
per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata
ed  esaustiva  sullo  stato  di  attuazione del complessivo programma
d'interventi  finanziato  da  questo Comitato medesimo a carico degli
stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e
successivi  rifinanziamenti,  nonche'  a  valere sulle risorse per le
aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
  La  suddetta  relazione  evidenziera'  in  particolare  i risultati
conseguiti  in  tema  di soddisfacimento delle esigenze di mobilita',
nonche'  le  ulteriori  misure necessarie, tra l'altro per assicurare
maggiore   fruibilita'   delle   opere   programmate:   a  tali  fini
ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma
di  ammodernamento  delle  ferrovie  concesse  e  delle  ferrovie  in
gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive  modifiche  ed  integrazioni, in modo da offrire un quadro
organico  delle  iniziative avviate in materia a carico delle diverse
fonti di finanziamento.
  Il  citato  Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui
sopra  entro  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  sino  alla completa
realizzazione del programma di cui trattasi.
                               Invita
il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione ed il Ministro dei
lavori  pubblici  a prevedere che in sede di applicazione dei criteri
per   l'allocazione   delle  ulteriori  risorse  recate  dalla  legge
7 dicembre  1999,  n.  472,  e  dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
venga  data specifica rilevanza alle richieste che perverranno per il
finanziamento  di  ulteriori lotti d'interventi collocatisi utilmente
nelle  graduatorie  menzionate in premessa ed ammessi a finanziamento
solo in parte con la presente delibera.
    Roma, 22 giugno 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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