IL VICE COMMISSARIO
In  funzione di Commissario delegato (art. 5 legge 24.02.1992 n. 225)
-Ordinanza  del  Ministro  dell'Interno delegato per il coordinamento
della   Protezione   Civile   n.   2741  del  30.1.1998  -  Ordinanza
                Commissariale n. D/874 del 25.5.2000

   VISTA  l'Ordinanza  del  Ministro  dell'Interno,  delegato  per il
coordinamento  della Protezione Civile, n. 2741 del 30.01.1998 con la
quale   il  Presidente  della  Giunta  Regionale  e'  stato  nominato
Commissario  delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.02.1992 n.
225,  per  gli  interventi  necessari  a  salvaguardare l'incolumita'
pubblica  e  privata,  nei  territori  dei  comuni di Anghiari, Badia
Tebalda,   Caprese  Michelangelo,  Monterchi,  Pieve  Santo  Stefano,
Sansepolcro,  Sestino  in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati
dalla crisi sismica del settembre/ottobre 1997;

   VISTA l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la
quale  il  Presidente  ha  nominato il sottoscritto Assessore Tommaso
Franci   quale   Vice   Commissario   per   la   crisi   sismica  del
settembre/ottobre  1997  nei  comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese
Michelangelo,  Monterchi,  Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino
in  provincia  di  Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza DPC n.
2741 del 30 gennaio 1998;

   VISTA  l'ordinanza  25  maggio  1998  n.  483 con la quale il Vice
Commissario  ha  approvato il Piano stralcio degli interventi urgenti
volti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  alla crisi sismica del
settembre-ottobre 1997 nel territorio della Provincia di Arezzo;

   CONSIDERATO  la  successiva ordinanza n. D/782 del 2 dicembre 1999
con  la quale il Vice Commissario ha approvato la prima rimodulazione
del piano stralcio sopra citato;

   VISTA la presa d'atto della prima rimodulazione del Piano stralcio
avvenuta  in  data  3  marzo  2000  da  parte  del Dipartimento della
Protezione Civile;

   RITENUTO  opportuno accogliere le richieste motivate trasmesse dai
Comuni  di  Anghiari  e  Badia  Tedalda,  agli  atti dell'ufficio del
commissario, di utilizzo immediato della risorse previste nella prima
rimodulazione  -  seconda fase -, di cui all'ordinanza n. D/782 del 2
dicembre  1999,  ad integrazione delle risorse necessarie per l'avvio
degli  interventi n. 3, 4, 6, 7, 8, 10 riportati nell'allegato 1 alla
presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale;

   RITENUTO  opportuno accogliere la richiesta del Comune di Anghiari
di  utilizzo  delle  economie  derivanti  dagli interventi n. 1, 2, 5
integrata  da  parte  delle  disponibilita'  previste  per  la  quota
dell'intervento n. 3 programmata alla seconda fase, come da richiesta
del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario;

   RITENUTO altresi' di accogliere la richiesta presentata dal Comune
di Badia Tedalda, agli atti dell'ufficio del commissario, di utilizzo
delle  economie  risultanti  dagli  interventi  n.  6,  7,  8,  10  a
compensazione  dell'eccedenza  del costo dell'intervento n. 12 pari a
L. 805.782 (ottocentecinquemilasettecentottantadue) (Euro 416,15);

   PRESO ATTO dell'esito positivo della valutazione nell'ambito delle
Conferenze   di  Servizi  dei  progetti  esecutivi,  che  sono  stati
successivamente  approvati  dall'ente attuatore e da questi trasmessi
al  Genio Civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.
88/1982, elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

                               ORDINA

1.  Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato 1
alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, per gli
importi  a fianco di ciascuno indicati, e rispondenti alle previsioni
del   Piano   di   prima   rimodulazione   approvato   con  Ordinanza
commissariale no D/782 del 2 dicembre 1999.

2.  L'intervento  n.  3  realizzato dal Comune di Anghiari e' ammesso
utilizzando parte dell'importo programmato per la quota di intervento
prevista  alla  seconda  fase,  come da richiesta del medesimo Comune
agli atti dell'ufficio del Commissario.

3.  L'intervento  n.  4  realizzato dal Comune di Anghiari e' ammesso
utilizzando  le  economie  derivanti dagli interventi n. 1, 2, 5 e di
parte delle disponibilita' previste per la quota dell'intervento n. 3
programmata  alla seconda fase, come da richiesta del medesimo Comune
agli atti dell'ufficio del Commissario.

4.  Gli  interventi  n.  6,  7,  8, 10 realizzati dal Comune di Badia
Tedalda  sono ammessi utilizzando parte degli importi programmati per
le  quote  di interventi ammessi alla seconda fase, come da richiesta
del medesimo Comune agli atti dell'ufficio del Commissario.

5.  L'intervento  n.  12  realizzato  dal  Comune di Badia Tedalda e'
ammesso    utilizzando   a   copertura   dell'eccedenza   del   costo
dell'intervento          pari          a          L.          805.782
(ottocentocinquemilasettecentottantadue)  (Euro  416,15)  le economie
risultanti dagli interventi n. 6, 7, 8, 10.

6.  I  suddetti  interventi  sono  eseguiti  dagli  Enti attuatori in
conformita'  ai progetti approvati nelle conferenze di servizi di cui
all'art.  14 del DL n. 6/98 e sono dichiarati urgenti e indifferibili
ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza DPC n. 2741 del 30 gennaio 1998.

7.  Gli  Enti  attuatori  sono tenuti a fornire tutte le informazioni
richieste  dal  Commissario  nell'attuazione  del  Piano  tramite  la
compilazione  di  apposite  schede  di monitoraggio predisposte dagli
uffici.

8.  La  presente ordinanza e' comunicata ai Comuni, alla Provincia di
Arezzo,   alla  Comunita'  Montana  della  Valtiberina,  agli  Uffici
regionali interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

9. La presente ordinanza comprensiva dell'allegato parte integrante e
sostanziale e' pubblicata sul Bollettino della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2000

                                  Il vice commissario: FRANCI