Il  comune  di  San  Pietro  in  Casale  (Bologna) ha adottato il
23 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis);
    1) di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille;
    2) di differenziare l'aliquota come segue:
      al 4,5 per mille per:
        a) abitazione  principale  come  disciplinata  dalla  legge e
dall'art. 12 - comma 1, 4 e 5 - del regolamento comunale ICI;
        b) immobili  gia'  dichiarati  inagibili  ed inabitabili e di
fatto  non  utilizzati,  per  i  quali  sia  in  atto l'intervento di
recupero  -  agevolazione  per  un  massimo  di  tre anni a decorrere
dall'anno  successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10
- comma 4 - regolamento comunale ICI);
        c) immobili   posseduti   da   esercenti   (commercianti   ed
artigiani) nei quali svolgono l'attivita', penalizzati economicamente
dalla  protratta  chiusura  al  traffico per lavori di oltre sei mesi
(agevolazione  rapportata  al  periodo  dell'anno  in cui si realizza
l'interruzione) (art. 10 - comma 4 - regolamento comunale ICI);
        d) immobili   classificati   al  gruppo  D/1  -  D/7  -  D/8,
interamente posseduti da imprese che aprono l'attivita' nel comune di
San  Pietro in Casale (agevolazione per sessanta mesi a decorrere dal
mese  di  apertura  dell'attivita')  (art. 10 - comma 4 - regolamento
comunale ICI);
        e) terreni  agricoli sui quali viene realizzato un intervento
di  riequilibrio  ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere
dall'anno  di  realizzazione  dell'intervento)  (art.  10 - comma 4 -
regolamento comunale ICI);
        f) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di
primo  grado  (agevolazione  da  applicarsi  per  gli  effettivi mesi
durante i quali si verifica tale situazione);
        g) immobili  posseduti  ed  utilizzati da imprese commerciali
che aprono l'attivita' nel comune di San Pietro in Casale;
      al 4 per mille:
        per   le   abitazioni   locate   a   seguito  di  convenzione
sottoscritta   con   l'amministrazione   comunale  (agevolazione  per
l'intera durata della convenzione);
      al 7 per mille:
        per  le  abitazioni  non locate e non utilizzate stabilmente,
come  definite all'art. 12 - comma 2 3 e 6 - del regolamento comunale
ICI;
    3)  di stabilire per l'anno 2000 l'esonero dal pagamento dell'ICI
per le ONLUS secondo quanto previsto all'art. 4 del regolamento delle
entrate;
    4) i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota dovranno
presentare  per se e per gli altri contitolari apposita istanza, pena
l'esclusione,   entro  i  termini  previsti  per  la  consegna  della
dichiarazione di variazione I.C.I. anno 2000;
    5)  di  elevare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a
L. 240.000.