IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
  Vista  la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   disposizioni  per  la  ricostruzione  e  la
rinascita  delle  zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Visto  il  decreto-legge  26 luglio  1996,  n. 393, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 996;
  Visto  il  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 130, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228;
  Viste   le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n. 2212/FPC del 3  febbraio 1992, n. 2245/FPC del
26 marzo  1992  e  n.  2293/FPC  del  25 giugno  1992,  n.  2414  del
18 settembre  1995, n. 3050 del 31 marzo 2000 e n. 3059 del 30 maggio
2000, concernente la disciplina citata in titolo;
  Considerato  che  e'  necessario disporre l'emanazione di ulteriori
disposizioni  rivolte  a  velocizzare e semplificare le procedure per
l'attuazione   degli   interventi  a  favore  della  ricostruzione  e
salvaguardia del patrimonio edilizio ad uso privato danneggiato dagli
eventi  sismici  del  13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Ragusa e Catania;
  Acquisito  il  parere della regione siciliana con nota n. 22744 del
26 luglio 2000;
  Su  proposta  del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'ordinanza  n. 3050 del 31 marzo 2000 sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
    all'art.  1,  comma  2, secondo periodo: dopo le parole "......le
limitazioni"   sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "di  superficie
previste dai successivi articoli 2, 3, 4 e";
    all'art. 3, comma 1, primo periodo: sono soppresse le parole "che
intendono realizzare un intervento di miglioramento sismico";
    all'art. 3, comma 1, primo periodo: dopo la parola "...., come.."
viene sostituita la parola "definito" con la parola "definita";
    all'art.   6,   comma   1:   dopo   le  parole,  "....nelle  aree
classificate..." sono soppresse le parole "ad alto rischio sismico";
    all'art. 6, comma 3, sono soppresse le parole "per il calcolo del
contributo";
    all'art.  6,  comma  3, le parole "della richiesta di contributi"
sono  sostituite  con "di entrata in vigore della presente ordinanza.
La  destinazione  d'uso  dell'immobile  e'  esclusivamente riferita a
quella  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
ordinanza";
    all'art. 7, comma 2, sono apportate le seguenti integrazioni:
      al  termine della lettera "a" sono aggiunte le seguenti parole:
"certificato dal sindaco";
      al  termine della lettera "b" sono aggiunte le seguenti parole:
"su  mandato  del sindaco; detti stati di avanzamento dei lavori sono
sottoscritti   dal   direttore   dei   lavori,   dal  proprietario  e
dall'impresa";
    all'art. 8, comma 1, dopo le parole "... dalla medesima data." va
inserito  il  seguente  periodo:  "I  termini  suddetti  hanno valore
perentorio  e  potranno essere prorogati con ordinanza sindacale solo
ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi di forza maggiore.";
  all'art. 8, vengono aggiunti i seguenti commi:
    3.  L'ufficio tecnico comunale, all'uopo supportato dal personale
tecnico  ed  amministrativo  assunto in forza dell'art. 14, comma 14,
della legge n. 61 del 30 marzo 1998, esercitera' l'alta vigilanza nel
corso dei lavori.
    4.   Nei  casi  di  accertata  grave  irregolarita'  il  sindaco,
avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui al successivo art.
9,  e'  tenuto  a disporre la decadenza del contributo con obbligo di
restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.
  all'art.10, comma 3, al termine del terzo periodo, sono inserite le
seguenti  parole:  "dopo  istruttoria  da  parte dell'ufficio tecnico
comunale.  Nel  caso  che la variante comporti modifiche strutturali,
tale  variante  verra'  riportata  alla  conferenza  dei  servizi per
l'approvazione.";
  all'art.   11,   comma   2,   prima   linea:  dopo  le  parole  "ed
urbanistico..."  vengono  inserite  le  seguenti parole "ed economico
relativamente all'erogazione del buonocontributo";
  all'art.  11,  comma  2,  al  termine del primo periodo deve essere
inserito  il  seguente periodo: "L'istruttoria verra' condotta con le
modalita' previste dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2212/1992
e successive modifiche ed integrazioni.";
  all'art.  12,  comma  1,  viene  aggiunto  il seguente periodo: "Il
certificato  di  abitabilita'  potra'  essere  rilasciato dal sindaco
anche  in  deroga  alle norme regolamentari che riguardano le altezze
dei  vani,  ed  il  rapporto tra superfici finestrate e superfici dei
vani,  quando  gli  interventi riguardino immobili che ricadono nelle
zone  omogenee  A  dei  piani  regolatori  generali, e non comportino
variazioni  in  diminuzione  dei  parametri  suscritti  rispetto alle
situazioni preesistenti. La conferenza dei servizi di cui all'art. 11
esprime  il proprio parere anche ai sensi e per gli effetti del comma
2,  art.  3-quater  della  legge 13 luglio 1999, n. 226; in deroga al
citato  disposto,  tale  conferenza  dei  servizi  viene  indetta dal
sindaco, sentito il genio civile";
  all'art. 12, vengono aggiunti i seguenti commi:
    3.  Il  progetto,  redatto per l'intera unita' strutturale, sara'
approvato   dalla   conferenza   dei   servizi   di  cui  all'art.  5
dell'ordinanza   n.   2436   del   9 maggio   1996,  come  modificato
dall'ordinanza  n.  2768  del 25 marzo 1998. I progettisti incaricati
della   parte   pubblica   progetteranno   anche   la  parte  privata
limitatamente  alle opere strutturali di consolidamento (per la parte
privata).  La  restante  parte  dell'intervento  per la parte privata
sara' effettuata dai progettisti incaricati dai privati proprietari.
    4.  Dopo  l'approvazione, a cura dei progettisti incaricati della
parte  pubblica  (e  privata  limitatamente  alle  opere strutturali)
verra'   estrapolato  il  computo  metrico  relativo  alle  opere  da
realizzarsi  sulla parte privata. La quota del buono-contributo della
parte privata riferita alle sole opere strutturali di consolidamento,
calcolata  secondo  gli  articoli 3 o 4, e con le modalita' di cui al
presente  comma,  verra'  rilasciata  dal  sindaco a favore dell'ente
attuatore dell'opera in unica soluzione e senza trattenute.
    5.  Il  buono-contributo,  di cui al comma 4, ed il finanziamento
della   parte   pubblica   verranno  gestiti  direttamente  dall'Ente
attuatore,  secondo le normative vigenti per l'esecuzione delle opere
pubbliche  e  delle  ordinanze  emesse in merito per la realizzazione
unitaria dell'intervento.
  6. Ai fini dello sgombero dei campi containers, in attuazione della
previsione  del  comma 1, lettera 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge
19 maggio  1997,  n.  130,  coordinato con la legge di conversione 16
luglio  1997,  n.  228,  modificato  dall'art.  23-quater della legge
30 marzo  1998,  n.  61,  il  comune,  per  far  fronte alle esigenze
abitative   delle   famiglie   alloggiate   nei   campi   containers,
proprietarie e non proprietarie di immobili danneggiati dal sisma del
13 dicembre  1990,  e  nelle more della realizzazione di immobili con
caratteristiche  di edilizia pubblica, puo' procedere alla stipula di
contratti  di locazione che avranno durata non inferiore ad un anno e
non  superiore  a  tre  anni.  Il beneficio potra' essere esteso alle
famiglie che alla data di pubblicazione della legge n. 228/1997 erano
alloggiate  nei  campi  containers,  anche se successivamente abbiano
lasciato  il  campo  per  motivi di necessita', definiti con apposito
atto  prefettizio  su  specifica  attestazione  del  comune.  L'onere
derivante  dai  contratti  di locazione stipulati dai comuni gravera'
sui fondi della legge n. 433/1991, art. 1, obiettivo l-ter.
  all'art.   14,   comma  3,  viene  aggiunto  il  seguente  periodo:
"Resteranno  altresi'  all'esame delle commissioni comunali, seguendo
le  procedure  previste  dall'art.  12  dell'ordinanza  n.  2212  del
3 febbraio   1992  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  le
pratiche  in  corso  in  base  all'art. 10 dell'ordinanza n. 2414 del
18 settembre 1995".
  all'allegato A sono effettuate le seguenti variazioni:
    il punto 2 e' sostituito dal seguente: "Gli edifici che non hanno
subito  danni  alla struttura portante e/o cedimenti alle fondazioni,
il  contributo  verra' determinato secondo l'art. 4; al contrario per
gli  edifici  che  hanno  subito  danni  alla  struttura portante e/o
cedimenti  alle  fondazioni, il contributo verra' determinato secondo
l'art. 3.";
    al punto 4, tabella 1, vengono variati i primi due parametri:
      1) la cifra "30 (3)" viene sostituita con "20 (2)";
      2) la cifra "50 (5)" viene sostituita con "30 (3)";
      al  punto  4,  tabella  l,  la  terza linea e' sostituita dalla
seguente:
      muratura in pietrame squadrato e ben organizzato 80 (8);
      muratura in blocchi di tufo 40 (4).