IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
    Vista  la  legge  24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  2000  recante  la  delega  delle  funzioni  in  materia  di
coordinamento   della   protezione   civile   e   di  organizzazione,
funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro
dell'interno;
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12 novembre  1996,  n. 576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in  tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
    Visto  l'art.  23-sexies,  comma  2, del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.  61,  che  prevede  la  rendicontazione delle somme effettivamente
spese  da  parte  degli  enti,  al  fine  di  verificare  lo stato di
attuazione  degli  interventi  finanziati con decreti o ordinanze del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
    Vista   l'ordinanza  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  n. 1972/FPC del 16 luglio 1990, con la quale sono
state  assegnate  le  somme  di  L. 480.000.000,  L. 494.000.000 e L.
101.000.000  rispettivamente  ai  comuni di Giuncugnano, Minucciano e
Comano,  per interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate
dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;
  Vista  la nota n. 3510 del 10 dicembre 1999, con la quale il comune
di  Giuncugnano  (Lucca)  ha  comunicato  che l'importo residuo di L.
44.802.270  sul suddetto finanziamento e' da considerarsi economia di
bilancio;
  Vista  la nota n. 7641 del 29 novembre 1999, con la quale il comune
di  Minucciano  (Lucca)  ha  comunicato  che  l'importo residuo di L.
1.430.410 sul suddetto puo' essere considerato economia di bilancio;
  Vista  la  nota n. 5379 del 3 dicembre 1999, con la quale il comune
di  Comano  (Macerata)  ha  comunicato  che  l'importo  residuo di L.
1.059.790 sul suddetto finanziamento puo' essere considerato economia
di bilancio;
  Considerato  che le suddette economie risultano tuttora disponibili
sul  capitolo 9338 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate le somme
di    L. 44.802.270,    L.1.430.410    e    L. 1.059.790,   assegnate
rispettivamente  ai comuni di Giuncugnano (Lucca), Minucciano (Lucca)
e  Comano  (Macerata) con ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile n. 1972/FPC del 16 luglio 1990.
  2.  Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2000
                                                  Il Ministro: Bianco