IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1996, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 1o agosto 1983, 18
novembre  1987  e  5  dicembre 1990, con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto   il   decreto   dirigenziale  28  ottobre  1996,  contenente
modificazione  al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata "Frascati";
  Visto   il   decreto  dirigenziale  26  novembre  1996,  contenente
integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto   dirigenziale  13  novembre  1997  contenente
modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II-ter n. 763/1999, che ha annullato il predetto dirigenziale
28 ottobre 1996 di modifica del disciplinare di produzione del vino a
denominazione  di  origine controllata "Frascati", nella parte in cui
si   dispone   l'imbottigliamento  obbligatorio  in  zona  delimitata
rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in
presenza di "eccesso di potere per carenza di istruttoria";
  Visto   il   decreto   dirigenziale  1o  aprile  1999,  concernente
l'annullamento   di   alcune   disposizioni   contenute  nel  decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo
del Lazio, sezione II-ter n. 763/1999;
  Visto   il   decreto   ministeriale   15   giugno   2000   relativo
all'imbottigliamento  del vino a denominazione di origine controllata
"Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
148  del  27  giugno  2000, con il quale e' stato ripristinato in via
transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione
di  origine  controllata  "Frascati" nella zona delimitata all'art. 5
del  relativo  disciplinare  di  produzione,  introdotto  dal decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il  decreto  ministeriale  28  luglio  2000  recante  norme
concernenti  l'imbottigliamento  in  zona del vino a denominazione di
origine controllata "Frascati" ed in particolare l'art. 2 che prevede
l'emanazione  del  provvedimento  recante  le modalita' relative alla
verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona;
  Ritenuto   di   doversi  procedere  alla  emanazione  del  suddetto
provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  soggetti  ai  quali,  ai  sensi  e  per gli effetti di quanto
disposto  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale 28 luglio 2000, e'
stata concessa la facolta' prevista dal predetto articolo sono tenuti
a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  la  documentazione  comprovante il possesso della
consolidata      tradizione      all'imbottigliamento     ed     alla
commercializzazione  del vino medesimo per un periodo complessivo non
inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore del decreto
28   luglio   2000,   al  fine  dell'ottenimento  dell'autorizzazione
all'imbottigliamento   fuori  zona  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Frascati".