IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il regolamento (CE) n. 2038/99 del Consiglio del 13 settembre
1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero,  ed  in  particolare  l'art.  53  che  autorizza l'Italia a
concedere  aiuti  di  adattamento  ai  produttori  di barbabietole da
zucchero  su  tutto il territorio, ed eventualmente, ai produttori di
zucchero limitatamente alle regioni del Sud;
  Visto  il  decreto legislativo 20 novembre 1981, n. 694, convertito
in  legge  n.  19  del  29 gennaio 1982, concernente il finanziamento
degli  aiuti  nazionali  previsti  dalla normativa comunitaria per il
settore  bieticolo-saccarifero  e in particolare l'art. 3 che demanda
al CIPE il compito di stabilire i limiti e le modalita' di erogazione
degli  aiuti  nazionali,  di  adattamento  previsti  dalla  normativa
comunitaria;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Visto  il  decreto-legge  21 dicembre  1990,  n. 391, convertito in
legge  18 febbraio  1991,  n.  48,  recante il trasferimento all'AIMA
della  gestione  delle  risorse  proprie  della  Comunita'  economica
europea  e degli aiuti nazionali per il settore bieticolo-saccarifero
gia' attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, relativo al
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
che in tabella C prevede un finanziamento di lire 100 miliardi (51,64
milioni di Euro) a valere sul cap. 1980 del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica per il finanziamento degli
aiuti  nazionali  previsti  dalla  normativa  comunitaria  al settore
bieticolo-saccarifero;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente
"Disposizioni   correttive  e  integrative  del  decreto  legislativo
27 maggio  1999,  n.  165,  di  soppressione  dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista  la  proposta  avanzata con nota n. 1243/61 del 7 giugno 2000
dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, con la quale
vengono  valutate  in  circa 59,86 miliardi di lire (30,91 milioni di
Euro)  le  risorse finanziarie occorrenti per corrispondere gli aiuti
ai  bieticoltori  per  la  campagna  1999/2000  e  viene  proposto di
utilizzare  l'ulteriore disponibilita' prevista in finanziaria, anche
in  relazione  ai  minori  aiuti  erogati  nelle  precedenti campagne
1994/1995, 1995/1996 rispetto al regime previsto dall'Unione europea;
  Considerata  la  situazione  di  insufficiente  competitivita'  del
settore  bieticolo-saccarifero  e l'orientamento comunitario verso un
progressivo contenimento degli aiuti;
  Tenuto conto che nel corso della riunione preparatoria del Comitato
si e' ritenuto opportuno avviare una riflessione sull'opportunita' di
orientare  le  risorse  eccedenti  i  livelli  massimi  di  aiuto  ad
ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo del settore agricolo;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  sulla  quale  e'  stata  acquisita  in seduta l'intesa del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  Per  la  campagna  1999/2000 gli aiuti nazionali di adattamento, di
cui  all'art.  53  del  regolamento  (CE) n. 2038 del Consiglio, sono
concessi  nei  limiti  massimi  delle  autorizzazioni  comunitarie, a
valere  sullo  stanziamento di 100 miliardi di lire (51,64 milioni di
Euro)  autorizzato  in  tabella C della legge finanziaria per il 2000
per    la    concessione    di    aiuti    nazionali    nel   settore
bieticolo-saccarifero.
  Gli   aiuti   saranno   corrisposti  a  favore  dei  produttori  di
barbabietola  con  riferimento  alla  produzione di zucchero ottenuta
nelle  unita'  di  trasformazione  situate in ciascuna delle tre zone
italiane,  in  rispondenza  alle  modalita'  ed  alle  condizioni  di
corresponsione  previste  dalla  regolamentazione comunitaria ed alle
indicazioni  attuative  che  saranno  trasmesse  dal Ministero per le
politiche agricole all'AGEA, ente erogatore.
  La  parte  dello  stanziamento  sopra indicato che dovesse eccedere
l'importo  degli  aiuti  consentiti  per la campagna 1999/2000 potra'
essere,  sulla  base  di  misure  attuative  che  il  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali  emanera'  in  linea  con  le norme
comunitarie  e  tenuto  conto delle esigenze di sviluppo del settore,
destinata  ai  bieticoltori con riferimento alle minori somme erogate
nelle  precedenti  campagne  1994/1995,  1995/1996, rispetto a quanto
consentito dal citato regolamento (CE) n. 1101 del 1995.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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