Con  provvedimento  n. 01688 del 27 settembre 2000 l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  e  dell'art.  40,  comma  4,  del  decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  il  nuovo testo dello statuto
sociale  del  Lloyd  Adriatico S.p.a., con le modifiche deliberate in
data  27 aprile  2000  dall'assemblea  straordinaria  degli azionisti
relative  ai  seguenti  articoli:  art.  10  (modifica del termine di
convocazione  dell'assemblea  ordinaria:  entro  il 30 aprile di ogni
anno,  ovvero  entro  il  30 giugno  qualora  particolari esigenze lo
richiedano);  art.  17  (riformulazione  dell'articolo  in materia di
composizione  del collegio sindacale, compenso e durata in carica dei
sindaci: "l'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale, formato
da  tre  sindaci  effettivi  e  due  supplenti, le cui attribuzioni e
doveri  sono stabiliti dalla legge... I sindaci restano in carica per
un  triennio...  L'assemblea  determina  la  retribuzione annuale dei
sindaci  all'atto  della  loro  nomina..." (in luogo della precedente
previsione  statutaria:  "il  collegio dei sindaci e' composto da tre
membri  effettivi  e due supplenti nominati dall'assemblea, che fissa
il  loro  compenso.  Essi  durano in carica per un triennio..). Nuova
disciplina  in  materia  di:  a)  nomina  del presidente del collegio
sindacale:  modalita';  b)  cause  di ineleggibilita', di decadenza e
limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
c)   retribuzione  dei  sindaci:  diritto  al  rimborso  delle  spese
incontrate   nell'esercizio   delle  loro  funzioni;  d)  obbligo  di
informativa  al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui
siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate   dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  e,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita');   art.   21   (modifica   del   termine  di  convocazione
dell'assemblea  ordinaria  per  l'approvazione del bilancio: entro il
30 aprile  di ogni anno ovvero entro il 30 giugno qualora particolari
esigenze lo richiedano).