IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. SIELTE tendente ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art .19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 19 luglio 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 4 agosto
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  SIELTE, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unita'
di  Agrigento,  per  un massimo di dieci unita' lavorative; Altavilla
Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unita' lavorative; Bari,
per  un  massimo di centoventisei unita' lavorative; Cagliari, per un
massimo  di  trentadue unita' lavorative; Catanzaro-Catanzaro Lamezia
Terme,  per  un massimo di sessantasette unita' lavorative; Citta' S.
Angelo  (Pescara)  per  un  massimo  di  ottanta  unita'  lavorative;
Cosenza, per un massimo di settanta unita' lavorative; Foggia, per un
massimo  di  quindici  unita'  lavorative;  Gazzi  (Messina),  per un
massimo  di  cinque  unita'  lavorative;  Limena  (Pordenone)  per un
massimo  di  quaranta unita' lavorative; Montefiascone (Viterbo), per
un  massimo  di ventotto unita' lavorative; Napoli, per un massimo di
centonovantatre  unita'  lavorative; Novate Milanese (Milano), per un
massimo  di  quarantaquattro  unita'  lavorative;  Oristano,  per  un
massimo  di diciassette unita' lavorative; Palermo, per un massimo di
trentasei  unita'  lavorative;  Reggio  Calabria,  per  un massimo di
trentotto  unita'  lavorative; Roma - Direzione generale, via Lamaro,
15   -   via   Ponte  delle  VII  Miglia,  223,  per  un  massimo  di
duecentosessantaquattro unita' lavorative; Salerno, per un massimo di
quarantuno  unita' lavorative; San Gregorio di Catania (Catania), per
un massimo di settantanove unita' lavorative; Sassari, per un massimo
di  quaranta unita' lavorative; Sulmona (L'Aquila), per un massimo di
diciotto unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventitre unita'
lavorative;  Trapani,  per  un  massimo di tredici unita' lavorative;
Vigliano   Biellese  (Biella),  per  un  massimo  di  ventuno  unita'
lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 giugno 1999 con decorrenza 3
maggio 1999.