IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608  che  individua  in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Viste  le  istanze  presentate dalla societa' La Rinascente S.p.a.,
Magazzini  UPIM,  unita'  di Iglesias (Cagliari), inoltrate presso la
competente   direzione   regionale   del   lavoro   e  della  massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 8 luglio 1997 e
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  13 giugno 1997,
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di   dodici   mesi  decorrente  dal  23  giugno  1997  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)  E'  autorizzata, per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno
1998  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede in Milano, unita' di Iglesias (Cagliari),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  229  ore  di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 32 unita'.
  B)  E'  autorizzata, per il periodo dal 23 giugno 1997 al 22 giugno
1998  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede in Milano, unita' di Iglesias (Cagliari),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di 141 ore, articolate su settimane intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base  all'effettiva  articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei  confronti  di  un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 32
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  ha  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  UPIM,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi