IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608  che  individua  in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Viste  le  istanze presentate dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  unita'  di  Cagliari  Petrarca  e  Quartu  S. Elena
(Cagliari),  inoltrate  presso  la competente direzione regionale del
lavoro  e  come  da protocollo dello stesso, in data 30 luglio 1997 e
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  25 giugno 1997,
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di  ventiquattro  mesi  decorrente  dal  1o luglio 1997 una riduzione
dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984  n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  societa' La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  UPIM,  con  sede  in Milano, unita' di Cagliari
Petrarca  (Cagliari),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'   che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad un massimo di 145 ore di
lavoro,  articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole
giornate  lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori su
un organico di 50 unita'.
  B)  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno
1998  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla societa' La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino UPIM con sede in Milano, unita' Cagliari Petrarca
(Cagliari),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che  stabilisce,  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo  di 87 ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario  di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 22
lavoratori, su un organico di 50 unita'.