IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla Societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  unita'  di  Salerno,  Aversa  (Caserta)  e Caserta,
inoltrata  presso  la  competente  direzione  regionale  del lavoro e
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 23
luglio  1997  e  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il  contatto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 15 maggio 1997, ed
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di 24 mesi decorrente dal 1o giugno 1997 una riduzione dell'orario di
lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o giugno 1997 al 31 maggio
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Salerno, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  598  ore  di  lavoro,  articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 7 lavoratori su un organico di 20 unita'.
  B)  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o giugno 1997 al 31 marzo
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Salerno, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  359 ore, articolate su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 12 lavoratori, su un organico di 20 unita'.