IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante
norme   sull'ordinamento   degli  organi  speciali  di  giurisdizione
tributaria;
  Visto  l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 che
attribuisce  la  durata  in  carica del predetto consesso per quattro
anni;
  Visto l'art. 21, comma 1, che prevede che le elezioni del Consiglio
di  presidenza hanno luogo entro tre mesi anteriori alla scadenza del
precedente  consiglio  e  sono indette con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
almeno  trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un
giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21;
  Visto  l'art.  21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545
del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze
dell'ufficio   elettorale   centrale   e  presso  ciascuna  direzione
regionale  delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati
dal  Ministro  delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite
nel medesimo comma 2;
  Visto  l'art.  45,  comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4, del ripetuto
decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente,
l'elettorato attivo e l'elettorato passivo;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono indette le elezioni per la nuova costituzione del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria.
  2. Le elezioni si svolgono nella data del 12 novembre 2000.