IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 che attribuisce la durata in carica del predetto consesso per quattro anni; Visto l'art. 21, comma 1, che prevede che le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita, e si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21; Visto l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze dell'ufficio elettorale centrale e presso ciascuna direzione regionale delle entrate di un ufficio elettorale regionale, nominati dal Ministro delle finanze, nelle rispettive composizioni stabilite nel medesimo comma 2; Visto l'art. 45, comma 1, e l'art. 17, commi 2 e 4, del ripetuto decreto legislativo n. 545 del 1992 che individuano, rispettivamente, l'elettorato attivo e l'elettorato passivo; Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. 1. Sono indette le elezioni per la nuova costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Le elezioni si svolgono nella data del 12 novembre 2000.