IL MINISTRO DELLA DIFESA
                          di concerto con i
           Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
              della sanita' e per la funzione pubblica

  Visto  il  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,  fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo
7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente
attuazione   delle   direttive   n.  89/391/CEE,  n.  89/654/CEE,  n.
89/655/CEE,   n.   89/656/CEE,   n.  90/269/CEE,  n.  90/270/CEE,  n.
90/394/CEE,   n.   90/679/CEE   riguardanti  il  miglioramento  della
sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di lavoro e
successive modificazioni;
  Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
15  agosto  1991,  n.  277,  e  l'articolo  1,  com-ma 2, del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo
1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  marzo  1996,  n. 242, e
successive  modificazioni  i  quali  prevedono che nei riguardi delle
Forze  armate  e  di  polizia  e dei servizi di protezione civile, le
norme   in   essi   contenute  sono  applicate  tenendo  conto  delle
particolari  esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto interministeriale;
  Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma
4,  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626, nel testo
sostituito   rispettivamente  dagli  articoli  3  e  10  del  decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
  Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica del 18 novembre
1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli
Stati  maggiori  e  la  riorganizzazione  degli uffici centrali della
difesa e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  16,  lettera  f),  della legge 2 luglio 1926, n.
1178,  che  include  il  Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi
militari della Marina militare;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del  servizio  Sanitario  nazionale ed, in particolare, l'articolo 6,
comma  1,  lettere  v)  e  z),  relativo  alle competenze dello Stato
afferenti,  rispettivamente,  all'organizzazione sanitaria militare e
ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
  Tenuto   conto   delle   deleghe   autorizzative,  con  particolare
riferimento  all'articolo  18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959
che,  in  ragione  delle  speciali  esigenze di funzionalita' e della
disponibilita'   di  strutture  idonee  allo  scopo,  sono  conferite
all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge
in  materia  di  accertamenti  e verifiche a tutela della sicurezza e
salute negli ambienti di lavoro;
  Considerata   l'opportunita'  di  garantire  l'applicazione  ed  il
rispetto  della  legislazione  in  materia  di  tutela della salute e
sicurezza  nei  luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei
principi   istituzionali  che  prevedono:  l'unicita'  di  comando  e
controllo,  l'effettuazione  di  particolari  e  specifiche attivita'
connesse   all'impiego  istituzionale  della  forza  militare  ed  al
relativo  addestramento,  la tutela delle informazioni riguardanti la
prontezza  e  funzionalita'  dell'intera  struttura  militare, da cui
dipende  la  potenzialita'  operativa  delle forze, e la tutela delle
informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;
  Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione
alla  identicita' delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno
unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo  15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo
23,  comma  4,  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.    Tutte    le    attivita'    lavorative   svolte   nell'ambito
dell'amministrazione  della  difesa  dal personale militare e civile,
dagli  apprendisti,  dagli allievi degli istituti di formazione e dai
lavoratori  estranei  all'amministrazione che operano per conto delle
Forze  armate  e  che  non rientrano in quelle di cui all'articolo 2,
sono   assoggettate  alle  vigenti  norme  di  legge  in  materia  di
prevenzione,  protezione,  sicurezza,  igiene  del  lavoro e rispetto
dell'integrita' dell'ambiente.
  2.  L'amministrazione  della  difesa provvede con proprio personale
tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa
vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi,
a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di
lavoro  dell'amministrazione  della difesa, per le finalita' previste
dalle  normative  vigenti.  Alla formazione tecnico-professionale del
personale,  adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma
1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  delle  disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              Per  gli  argomenti  dei decreti legislativi: 227/1991,
          626/1994 e 242/1996, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277,
          concernente  "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge  30 luglio 1990, n. 212" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          concernente:  "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n.
          89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n.
          90/270/CEE,  n.  90/394/CEE  e n. 90/679/CEE riguardanti il
          miglioramento  della  sicurezza  e la salute dei lavoratori
          sul luogo di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' il seguente:
              "4.  Nei riguardi delle Forze armate, o di polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile  e  del  Servizio sanitario
          nazionale  per  quanto  concerne  le  sale operatorie degli
          ospedali,  degli istituti di istruzione e di educazione, le
          norme  del  presente  decreto  sono applicate tenendo conto
          delle  particolari esigenze connesse al servizio espletato,
          individuate   con   decreto  del  Ministro  competente,  di
          concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e della previdenza
          sociale e della sanita'".
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  come modificato
          dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto legislativo 19 marzo
          1996, n. 242, e' il seguente:
              "2.  Nei  riguardi delle Forze armate e di polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie  di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di  istruzione universitaria
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica".
              -   Il   testo  dell'art.  4,  comma  12,  del  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni e' il seguente:
              "12.  Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
          e  di  manutenzione  necessari per assicurare, ai sensi del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal
          presente  decreto  relativamente ai predetti interventi, si
          intendono  assolti  da  parte  dei  dirigenti  o funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico".
              -   Il   testo  dell'art.  23,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime  portuali  ed  aeroportuali per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale  ed aeroportuale ed ai
          servizi  sanitari  e tecnici istituti per le Forze armate e
          per le Forze di polizia: i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda  le modalita' di attuazione con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
          L'amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante convenzione con i rispettivi ministeri nonche' dei
          servizi    istituiti   con   riferimento   alle   strutture
          penitenziarie".
              - I decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre
          1965,  n.  1477  e n. 1478, sono pubblicati nel supplemento
          ordinario alla & Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11.
              -  Il  testo  dell'art.  16,  lettera  f),  della legge
          2 luglio  1926,  n.  1178,  concernente  "Ordinamento della
          regia marina", e' il seguente:
              "f) il Corpo delle capitanerie di porto;".
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z), della
          legge  23 dicembre  1978, n. 833, concernente l'istituzione
          del Servizio sanitario nazionale e' il seguente:
              "Sono   di   competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti:
                a) - u) (omissis);
                v) l'organizzazione sanitaria militare;
                z)  i  servizi sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto    1998,    n.   400,   concernente   "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              "4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  regolamento  sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione   della   Corte   dei   conti   e  pubblicati
          nellaGazzetta Ufficiale".