IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni; Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e l'articolo 1, com-ma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale; Visti in particolare l'articolo 4, comma 12, e l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l'ordinamento degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni; Visto l'articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina militare; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate; Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all'articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita' di strutture idonee allo scopo, sono conferite all'amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro; Considerata l'opportunita' di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei principi istituzionali che prevedono: l'unicita' di comando e controllo, l'effettuazione di particolari e specifiche attivita' connesse all'impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato; Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla identicita' delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Tutte le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all'articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente. 2. L'amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell'articolo 3, provvede il Ministero della difesa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Per gli argomenti dei decreti legislativi: 227/1991, 626/1994 e 242/1996, vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente: "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' il seguente: "4. Nei riguardi delle Forze armate, o di polizia, dei servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente: "2. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica". - Il testo dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e' il seguente: "12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico". - Il testo dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente: "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime portuali ed aeroportuali per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale ed ai servizi sanitari e tecnici istituti per le Forze armate e per le Forze di polizia: i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie". - I decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, sono pubblicati nel supplemento ordinario alla & Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11. - Il testo dell'art. 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento della regia marina", e' il seguente: "f) il Corpo delle capitanerie di porto;". - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale e' il seguente: "Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) - u) (omissis); v) l'organizzazione sanitaria militare; z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nellaGazzetta Ufficiale".