IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 1,  dell'articolo  53  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, che  istituisce,  presso  il  Ministero  delle
finanze,  l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e  quelle  di
riscossione dei tributi e di  altre  entrate  delle  province  e  dei
comuni; 
  Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del  decreto  legislativo
n. 446 del 1997, che prevede  che  con  decreti  del  Ministro  delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta',  sono
definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta', con parere del 5 agosto 1999; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999; 
  Considerato, in ordine alle osservazioni di cui  al  citato  parere
del Consiglio di Stato, che non si e' ritenuto  necessario  apportare
modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime
della pubblicita' delle societa' quotate in borse valori  dell'Unione
europea e' di per se' sufficiente per l'effettuazione  dei  necessari
controlli circa l'identita' delle persone fisiche cui direttamente  o
indirettamente fanno capo quote o azioni dei  soggetti  da  iscrivere
nell'albo e che inoltre il  regime  della  preclusione  all'esercizio
della commercializzazione della pubblicita' opera in via generale per
tutti i soggetti iscrivibili; 
  Considerato, altresi', con riferimento all'articolo 6 del  presente
regolamento, che si e' ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti  in
totale il complesso dei comuni gestibili  dai  soggetti  della  prima
categoria mentre non si  e'  ritenuto  di  modificare  l'entita'  del
capitale sociale, cio'  in  quanto  la  misura  minima  del  capitale
sociale costituisce una garanzia di affidabilita',  che,  esercitando
il   massimo   prudente   apprezzamento   possibile,    si    ritiene
irrinunciabile  tenuto  conto  della  delicatezza  dell'attivita'  di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi  e  delle  altre
entrate di province e comuni; 
  Considerato, inoltre, sempre  in  riferimento  all'articolo  6  del
presente regolamento, che si e' ritenuto di prevedere la possibilita'
di variare i requisiti finanziari  come  richiesto  dalla  Conferenza
Stato-citta', variazione che, tenuto presente l'ordinario  incremento
del costo della vita, non potra' che essere in aumento; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1o febbraio 2000; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Istituzione dell'albo 
  1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento  delle  entrate,
direzione centrale per la fiscalita' locale, e' istituito l'albo  dei
gestori delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province  e
dei  comuni,  previsto  dall'articolo  53,  comma  3,   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato "albo". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          reca, "Riordino della disciplina dei  tributi  locali",  si
          riporta il testo dell'art. 53: 
              "Art. 53. - 1. Presso il  Ministero  delle  finanze  e'
          istituito  l'albo  dei  soggetti   privati   abilitati   ad
          effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento  dei
          tributi e quelle di riscossione  dei  tributi  e  di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di
          tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza  Stato
          citta', sono definiti le  condizioni  ed  i  requisiti  per
          l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare  il  possesso
          di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la  sussistenza
          di sufficienti requisiti morali e  l'assenza  di  cause  di
          incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed   emanate
          disposizioni in ordine alla composizione, al  funzionamento
          e alla durata in carica dei componenti della commissione di
          cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle  modalita'  per
          l'iscrizione  e  la  verifica  dei   presupposti   per   la
          sospensione e la cancellazione dall'albo, nonche'  ai  casi
          di revoca e decadenza della gestione. 
              Per i soggetti affidatari di servizi  di  liquidazione,
          accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli
          enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal  1o
          gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio,
          non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni
          e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'". 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il  testo
          dell'art. 17, commi 3 e 4: 
              "Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possano  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisce   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota  alle
          premesse.