IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, che istituisce, presso il Ministero delle
finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, che prevede che con decreti del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta', sono
definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
Sentita la Conferenza Stato-citta', con parere del 5 agosto 1999;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999;
Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere
del Consiglio di Stato, che non si e' ritenuto necessario apportare
modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime
della pubblicita' delle societa' quotate in borse valori dell'Unione
europea e' di per se' sufficiente per l'effettuazione dei necessari
controlli circa l'identita' delle persone fisiche cui direttamente o
indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere
nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio
della commercializzazione della pubblicita' opera in via generale per
tutti i soggetti iscrivibili;
Considerato, altresi', con riferimento all'articolo 6 del presente
regolamento, che si e' ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in
totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima
categoria mentre non si e' ritenuto di modificare l'entita' del
capitale sociale, cio' in quanto la misura minima del capitale
sociale costituisce una garanzia di affidabilita', che, esercitando
il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene
irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate di province e comuni;
Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del
presente regolamento, che si e' ritenuto di prevedere la possibilita'
di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza
Stato-citta', variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento
del costo della vita, non potra' che essere in aumento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1o febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione dell'albo
1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate,
direzione centrale per la fiscalita' locale, e' istituito l'albo dei
gestori delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e
dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato "albo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note
alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
reca, "Riordino della disciplina dei tributi locali", si
riporta il testo dell'art. 53:
"Art. 53. - 1. Presso il Ministero delle finanze e'
istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di
tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato
citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per
l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso
di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza
di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di
incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento
e alla durata in carica dei componenti della commissione di
cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per
l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la
sospensione e la cancellazione dall'albo, nonche' ai casi
di revoca e decadenza della gestione.
Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione,
accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli
enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1o
gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio,
non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni
e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la
disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo
dell'art. 17, commi 3 e 4:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisce tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle
premesse.