IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  La Irti Lavori S.p.a. ha chiesto un parere a questa Autorita' circa
l'applicabilita'  della  riduzione  del  50%  sulle cauzioni prevista
dall'art. 8, comma 11-quater, della legge quadro qualora, nel caso di
partecipazione  ad  una gara d'appalto di un'associazione temporanea,
la  societa'  capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI
EN  ISO  9000  da un soggetto accreditato mentre la societa' mandante
non risulti certificata.
  Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualita' deve
essere  stata rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1,
lettera  l)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
Inoltre,  la  disposizione della legge quadro e' stata introdotta con
la  legge  n.  415/1998,  per incentivare una rapida riorganizzazione
aziendale  delle  imprese  sotto  il  profilo  dell'ottenimento della
certificazione   di   qualita'  rilasciata  dagli  organismi  a  cio'
accreditati  ovvero  della  dichiarazione  della presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualita'.
  In  particolare, per le sole imprese certificate, e' stata disposta
la  riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da
prestare  ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994
e successive modificazioni ed integrazioni.
  Al  fine  di  stabilire  il  regime  applicabile  alle associazioni
temporanee d'imprese in ordine al godimento del suindicato beneficio,
occorre considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di
cui  trattasi e i profili soggettivi di responsabilita' delle imprese
stesse.
  Infatti,  anche  secondo un recente orientamento giurisprudenziale,
si  rileva  come  la cauzione prestata dal concorrente non garantisce
solo  l'offerta  da  un  punto  di  vista  meramente oggettivo, ma si
caratterizza anche per il profilo soggettivo in relazione alla natura
ed alla qualita' dell'offerente.
  Lo  stesso  art.  108  del  decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999, n. 554, in tema di garanzie di concorrenti riuniti
pone   in   essere   una   distinzione,   sotto   il   profilo  della
responsabilita', tra associazioni temporanee orizzontali e verticali.
Infatti,   la   menzionata   disposizione   stabilisce   che  per  le
associazioni  orizzontali di cui all'art. 13, comma 2 della legge, le
garanzie  fidejussorie  e  assicurative  sono presentate dall'impresa
mandataria   in   nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti  con
responsabilita'   solidale.  Nel  caso,  invece,  delle  associazioni
verticali  la  responsabilita' correlata alle garanzie risulta essere
ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento.
  Sulla   base   delle   suesposte  considerazioni,  quindi,  per  le
associazioni   di   tipo   verticale,   essendo   individuabile   una
responsabilita'  pro quota sulle garanzie, si puo' concludere che per
esse  il  beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall'art.
8,  comma  11-quater, della legge quadro e' parimenti ripartibile pro
quota. Per converso, stante il regime di responsabilita' solidale, in
presenza  di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio puo'
essere  riconosciuto  solo  allorche'  tutte  le imprese risultino in
possesso della certificazione di qualita'.
  In  conclusione,  relativamente  al  periodo  transitorio in cui le
imprese  certificate  possono  godere  dei  benefici  sulle  garanzie
fidejussorie, si rileva quanto segue:
    1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di
qualita',  ad  essa  va  riconosciuto il diritto alla riduzione della
garanzia;
    2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
      se  tutte  le  imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso  della  certificazione  di  qualita',  al  raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
      se   solo   alcune   delle   imprese  sono  in  possesso  della
certificazione  di  qualita',  il  raggruppamento non puo' godere del
beneficio della riduzione della garanzia;
    3) In caso di raggruppamento verticale di imprese:
      se  tutte  le  imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso  della  certificazione  di  qualita',  al  raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
      se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di
qualita',  esse  potranno  godere del beneficio della riduzione sulla
garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
        Roma, 27 settembre 2000

                                                Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito