IL DIRIGENTE GENERALE
del   Dipartimento  delle  professioni  sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
sanitaria  locale  n. 4 dell'Aquila, in data 8 giugno 2000, intesa ad
ottenere   l'autorizzazione   all'espletamento   delle  attivita'  di
trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso il presidio
ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito.
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Viste  le  leggi regionali 25 ottobre 1994 n. 72 e 2 luglio 1999 n.
37, relative al piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996 e
1999-2001,  recanti  la  previsione  e  la messa a disposizione delle
risorse  per l'istituzione di un centro di trapianto renale presso il
presidio  ospedaliero di Coppito nell'ambito delle azioni programmate
volte alla tutela dei pazienti nefropatici;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409,
che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694,
che  approva  il  regolamento recante norme sulla semplificazione del
procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o giugno  1999, del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno   1999,  del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle determinazioni che la regione Abruzzo
adottera'  ai  sensi  dell'art. 16, comma 1, legge 1o aprile 1999, n.
91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   sanitaria  locale  n.  4  dell'Aquila,  e'  autorizzata
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di rene, da cadavere a
scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o importato gratuitamente
dall'estero.