IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, in data 8 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, presso il presidio ospedaliero "S. Salvatore" di Coppito. Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 7 agosto 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Viste le leggi regionali 25 ottobre 1994 n. 72 e 2 luglio 1999 n. 37, relative al piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996 e 1999-2001, recanti la previsione e la messa a disposizione delle risorse per l'istituzione di un centro di trapianto renale presso il presidio ospedaliero di Coppito nell'ambito delle azioni programmate volte alla tutela dei pazienti nefropatici; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1o aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene, da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.