L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 ottobre 2000;
  Premesso che:
    l'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito:
legge  n.  10/1991)  prevede  che  il  Comitato interministeriale dei
prezzi  (nel  seguito: il C.I.P.), su proposta della Cassa conguaglio
per   il  settore  elettrico  (nel  seguito:  la  Cassa  conguaglio),
stabilisca  entro  ogni  anno,  sulla  base  del  bilancio  dell'anno
precedente  delle  imprese elettriche minori non trasferite all'Enel,
l'acconto  per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente
da  corrispondere  a  titolo di integrazione tariffaria alle medesime
imprese;
    il  medesimo  art.  7,  comma  4,  prevede  che  "il  C.I.P. puo'
modificare  l'acconto  per  l'anno  in  corso  rispetto  al  bilancio
dell'anno  precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi
dei   combustibili   e  o  del  personale  che  modifichino  in  modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
    l'art.  3,  comma  1,  della  legge  14 novembre 1995, n. 481 (di
seguito:  legge  n.  481/1995),  prevede che tra i compiti trasferiti
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  vi e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma
3,  della  legge  9 gennaio  1991,  n. 10, le integrazioni tariffarie
spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
    gli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi utilizzati per la
produzione di energia elettrica verificatisi nel corso dell'anno 2000
hanno  determinato  un  incremento  significativo dei costi variabili
rispetto ai valori di integrazione di acconto corrisposti attualmente
alle imprese elettriche minori;
  Visti:
    il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie speciale - n. 90 del
5 dicembre  1944  ed il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile
1946,  n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni;
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile
1947,  n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale,  Serie  generale,  n.  217  del  22 settembre  1947 e loro
successive modifiche e integrazioni;
    il  decreto  legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 56 del 6 marzo 1948 che
detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/1997,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 150 del
30 giugno   1997,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (di
seguito: deliberazione n. 70/1997);
    la delibera dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/2000;
  Vista  la  sentenza  del  tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, Sezione II, n. 590/2000, del 15 luglio 1999, pubblicata il
5 febbraio 2000 (di seguito: sentenza n. 590/2000);
  Considerato che:
    con   la   sentenza  n.  590/2000,  il  tribunale  amministrativo
regionale   per   la   Lombardia   ha   annullato   la  deliberazione
dell'Autorita'   21 maggio   1998,   n.  48/1998  e,  al  fine  della
rinnovazione  delle  istruttorie, ha ritenuto, in via provvisoria, di
conservare  validita' per quella parte della citata deliberazione con
la  quale  si  stabilisce  che  per gli anni 1996 e seguenti la cassa
conguaglio  corrisponde,  a  titolo  di  acconto  e salvo conguaglio,
l'integrazione   tariffaria   calcolata   sulla   base  dell'aliquota
definitiva approvata per l'anno 1995;
    l'andamento  dei  prezzi  di acquisto dei combustibili utilizzati
per   la   produzione  di  energia  elettrica  e'  caratterizzato  da
significative  variazioni  sul  mercato  internazionale  e  che  tali
variazioni sono connaturate all'organizzazione di tale mercato;
  Ritenuto che:
    la   sopra  indicata  congiuntura  dei  prezzi  di  acquisto  dei
combustibili  comporti  una variazione nei costi dei combustibili che
modifica  in  modo  significativo  i costi di esercizio delle imprese
elettriche minori non trasferite all'Enel nell'anno 2000;
    sia opportuno modificare l'acconto per l'anno 2000 e, a tal fine,
definire  un meccanismo di indicizzazione del prezzo del combustibile
utilizzato  per  la  produzione  di  energia elettrica da parte delle
imprese  elettriche  minori che consenta di aggiornare bimestralmente
l'acconto   di   integrazione   tariffaria  nel  caso  di  successive
variazioni  nei  costi  dei  combustibili  che  modifichino  in  modo
significativo i costi di esercizio;
    sia  opportuno  prevedere una soglia percentuale della variazione
dei costi per l'acquisto dei combustibili al cui superamento consegua
la modifica della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria
corrisposta  in  acconto  relativa  ai maggiori costi di acquisto del
combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Aggiornamento    bimestrale   della   componente   dell'aliquota   di
           integrazione tariffaria corrisposta in acconto
  1.1.   La   componente  dell'aliquota  di  integrazione  tariffaria
corrisposta  in  acconto,  relativa ai maggiori costi di acquisto del
combustibile  utilizzato  per  la produzione di energia elettrica, e'
indicizzata,  per  ogni  bimestre, alle variazioni del costo unitario
variabile  riconosciuto  dell'energia  elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui
all'art.   6,  comma  6.5,  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997.
  1.2. La componente di cui al precedente comma 1.1 viene determinata
per   ogni   bimestre   moltiplicando   il  valore  della  componente
dell'aliquota  definitiva,  relativa  all'anno  di riferimento per la
determinazione  dell'aliquota  di acconto, per il rapporto dei valori
del  costo  unitario  variabile  riconosciuto  dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  termoelettrici  di cui all'art. 6, comma 6.5,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
26 giugno  1997,  n.  70/1997  relativi, rispettivamente, al bimestre
considerato e all'anno di riferimento.
  1.3.  La componente di cui al precedente comma 1.1 viene aggiornata
all'inizio  di ciascun bimestre qualora il valore del rapporto di cui
al  precedente  comma 1.2 registri variazioni in aumento superiori al
2%.