IL DIRIGENTE
dell'ufficio  revoche,  sequestri,  sospensioni  e sistema di allerta
rapido   internazionale  del  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
                  medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  marzo  2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000
concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29
maggio  1991,  n.  178, e successive integrazioni e modificazioni, di
alcune  specialita'  medicinali,  tra  le quali quella indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Vista   la   domanda  della  ditta  Bayer  S.p.a.,  titolare  della
specialita',   che   ha   chiesto   la   revoca   della   sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
citato  decreto  dirigenziale  del  7 luglio 2000, limitatamente alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni per la revoca
della  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio
della  specialita'  medicinale  indicata  nella parte dispositiva del
presente decreto;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  e' revocato con
decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale
sottoelencata  -  il  decreto  dirigenziale  800.5/L.488-99/D1  del 7
luglio 2000:
  Specialita' medicinale ACTRON:
    gel tubo 50 g 2,5% - A.I.C. n. 028840054.
  Titolare: ditta Bayer S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 12 ottobre 2000
                                                Il dirigente: Guarino