IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla
Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per la
durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e
risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta'
sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di
legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione
amministrativa dell'ente;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n.
108;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2000, alla quale e' stato debitamente
invitato il presidente della Regione siciliana;
Decreta:
La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria
(Palermo), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di
sei mesi.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 274