Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario
n. 122 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa
alle modalita' ed alle procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive,
manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono
state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalita' di
presentazione delle relative domande. Con decreto ministeriale in
pari data, sono stati fissati i termini di presentazione delle
domande del bando del 2000 per le imprese delle regioni
dell'obiettivo 1, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo
prorogato al 31 ottobre con decreto ministeriale del 15 settembre
2000, e sta per essere avviata la relativa attivita' istruttoria da
parte delle banche concessionarie, mentre e' ormai imminente la
fissazione dei termini per la presentazione delle domande relative
alle aree elegibili del centro-nord a seguito dell'approvazione di
queste ultime da parte dell'Unione europea.
In relazione ai contenuti di tale circolare e ad alcune richieste
di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito a taluni
aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede
istruttoria, anche ai fini della valutazione della completezza della
domanda di agevolazione, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. In merito alla piena disponibilita' dell'immobile, di cui al
punto 2.1 della richiamata circolare, che deve sussistere ed essere
comprovata nei modi previsti entro il termine finale di presentazione
delle domande, si precisa che il riferimento ad un "lotto
specificatamente individuato", nell'ambito di un atto formale di
assegnazione del lotto stesso, richiamato nei casi in cui il
programma ricada in agglomerati industriali, aree attrezzate ovvero
in P.I.P. comunali, deve intendersi soddisfatto attraverso
l'indicazione della superficie del lotto stesso, e non
necessariamente attraverso l'indicazione degli estremi catastali,
possibilmente corredata da una planimetria della zona con
l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la
conformazione. Sempre in relazione a tale atto formale di
assegnazione, ci si attende che il soggetto responsabile
dell'assegnazione medesima indichi i tempi massimi richiesti dalla
circolare tenendo conto anche del livello attuale e futuro di
infrastrutturazione dell'area, al fine di fornire un'indicazione
quanto piu' possibile realistica in ordine al momento in cui
all'impresa assegnataria possa essere concretamente consentito
l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio del programma. Si
ricorda infatti che tali tempi, valutati insieme a quelli indicati
dall'impresa per la realizzazione del programma, dovranno risultare
compatibili con quelli massimi previsti dalla normativa; questi
ultimi, infatti, qualora non rispettati, potrebbero comportare la
revoca delle agevolazioni concesse e la perdita delle risorse
comunitarie eventualmente assegnate.
2. L'allegato n. 11 della circolare fornisce l'elenco della
documentazione da inviare a corredo del modulo di domanda, in uno con
lo stesso o anche separatamente ma, comunque, entro la data di
chiusura dei termini di presentazione delle domande. Tra tale
documentazione, ai punti 13 e 14 del detto allegato n. 11, sono
citate rispettivamente la copia dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
203/1988 e quella dell'autorizzazione agli scarichi idrici
qualificati come scarichi di acque reflue industriali ai sensi del
decreto legislativo n. 152/1999; entrambe vengono richieste solo per
gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa, con esclusione
dei "nuovi impianti". Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che
tali autorizzazioni devono essere prodotte esclusivamente per i
"grandi progetti" a supporto delle indicazioni dell'impresa utili per
la determinazione dell'indicatore ambientale (i "grandi progetti",
infatti, sono i soli per i quali l'assoggettamento a tali regimi
autorizzativi rileva ai fini del calcolo del punteggio di tale
indicatore), come peraltro indicato al punto 6.6 della predetta
circolare con riferimento, appunto, ai "grandi progetti", nonche'
nelle istruzioni alla compilazione del punto C3.2.3.0 della sezione B
della scheda tecnica.
3. In merito alle imprese operanti nel settore delle costruzioni
che non utilizzano i beni agevolati per il prescritto quinquennio
stabilmente nell'ambito di un'unica unita' produttiva, bensi'
nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione, si precisa che la sede operativa della quale tali imprese
devono avere piena disponibilita' in detta regione (punto 2.1 della
circolare), non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile.
Ne deriva pertanto che, qualora la sede operativa sia ubicata al di
fuori delle aree ammissibili, la stessa sara' considerata valida ai
fini della presente normativa, ma non potranno essere ammesse alle
agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa
utilizzati e/o realizzati.
4. Il punto 5.3 della circolare prescrive che la scheda tecnica e
la parte numerica del business plan, quest'ultima qualora prevista,
vengano elaborati, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal
computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software
predisposto dal Ministero.
Tale software e' stato definito nella versione denominata "8.00",
che e' stata messa a disposizione dei soggetti interessati sia su
compact disk che sul sito Internet del Ministero
(www.minindustria.it) e su quelli di 18 banche concessionarie.
In merito a tale software si ritiene opportuno sottolineare ancora
una volta, come gia' rappresentato tramite uno specifico messaggio
diffuso tramite Internet ed inserito anche in ciascun compact disk,
che lo stesso, in relazione ad eventuali errori o imprecisioni che
dovessero renderlo necessario, e' soggetto ad aggiornamenti che
vengono resi disponibili, per evidenti motivi organizzativi e legati
ad una rapida ed efficace diffusione, esclusivamente attraverso
Internet, nei siti sopra specificati; i relativi file di
aggiornamento, scaricati ed installati seguendo puntualmente le
specifiche istruzioni, consentono di salvare tutti i dati
eventualmente gia' inseriti. E' attraverso tale modalita', ad
esempio, che verranno inserite, tra le aree ammissibili, allorche'
rese note ufficialmente, anche quelle del centro-nord, oggetto delle
recenti decisioni comunitarie, consentendo cosi' alle imprese
interessate di tali aree di presentare la domanda di agevolazioni una
volta che saranno fissati i relativi termini.
Pur non essendo un elemento vincolante ai fini dell'ammissibilita'
della domanda, si invitano tutti i soggetti interessati, prima di
trasmettere la scheda tecnica e la seconda parte del business plan
alla banca concessionaria, a verificare opportunamente, consultando
uno dei siti internet sopra richiamati, se non vi sia una versione
del software successiva a quella utilizzata e, in caso positivo, di
procedere all'aggiornamento del software stesso ed al successivo
salvataggio dei documenti, alla loro stampa ed all'inoltro alla banca
concessionaria su carta e su floppy disk. Anche in relazione a tale
aspetto le banche concessionarie sono in condizione di fornire ogni
utile assistenza.
In relazione a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che tale
software, distribuito con le suddette modalita' nella versione
denominata "8.00", e' stato successivamente aggiornato con la
versione "8.02". Come preannunciato sui richiamati siti internet, e'
stata pertanto resa disponibile tale nuova versione, per chi non
avesse ancora utilizzato quella precedente, nonche' uno specifico
file di aggiornamento, denominato Patch1.exe, per coloro i quali
avessero gia' utilizzato la versione precedente e avessero la
necessita' di salvare i dati gia' inseriti.
5. In ultimo, anche se in riferimento ad una tematica differente
rispetto a quella sopra trattata, si coglie l'occasione per
sottolineare che la predetta circolare, al punto 9.1, ha definito in
modo piu' chiaro e puntuale, rispetto allo stesso punto della
precedente circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, i casi di revoca
disciplinati dall'art. 8, punto 1, lettera c1) del regolamento. Si e'
dell'avviso che tale nuova formulazione interpreti con maggiore
chiarezza e trasparenza le formalita' regolamentari, tese alla
concreta verifica dell'effettivo avvio a realizzazione del programma
attraverso il raggiungimento, ad una certa data, del primo stato
d'avanzamento dei lavori, piuttosto che al rigoroso espletamento,
entro la stessa data, degli adempimenti formali per la dimostrazione
dello stato d'avanzamento medesimo. Per tale ragione si ritiene, in
via interpretativa, che tale nuova formulazione possa essere
applicata anche ai precedenti programmi di investimento regolati
dalla citata circolare n. 234363/97.
Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Sappino