Ai comuni
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle
entrate
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI)
Pervengono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in
ordine all'applicazione del canone o diritto per i servizi relativi
alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle
acque, determinate soprattutto dalle varie modifiche legislative che
ne hanno da ultimo sancito la natura non tributaria.
Per affrontare con chiarezza la materia e' opportuno ripercorrere
preliminarmente l'evoluzione normativa, che risulta, invero,
costituita da un sovrapporsi di disposizioni che hanno spesso creato
problemi applicativi.
1. L'evoluzione normativa.
Il canone o diritto era inizialmente disciplinato dagli articoli 16
e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento".
L'art. 16, stabiliva, al comma 1, che "Per i servizi relativi alla
raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque
di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e
pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque
uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori da parte degli utenti, il
pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa".
La tariffa in questione si componeva di due parti, di cui:
la prima era relativa al servizio di fognatura e veniva
determinata in rapporto alla quantita' di acqua effettivamente
scaricata;
la seconda riguardava il servizio di depurazione, ed era
determinata in base alla quantita', e, per gli scarichi provenienti
dagli insediamenti produttivi, in base alla qualita' delle acque
scaricate.
Il successivo art. 17, fissava i criteri per la determinazione
delle due quote della tariffa.
La disciplina del canone o diritto e' stata completata con
l'inserimento delle integrazioni recate dal decreto-legge 28 febbraio
1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, che,
oltre a sostituire gli articoli 16 e 17, ha inserito nella legge n.
319 del 1976:
l'art. 17-bis che stabiliva le norme generali per la
predisposizione della formula tipo per la determinazione del canone e
l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da
insediamenti produttivi;
l'art. 17-ter nel quale erano contenute le norme per
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni del
canone.
Gli articoli 17-bis e 17-ter sono stati abrogati dall'art. 32 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta "legge Galli"), che, nel
prevedere la costituzione del servizio idrico integrato, organizzato
sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha fissato, all'art. 14,
i criteri per la determinazione delle quote della tariffa prevista
per il servizio di fognatura e di depurazione.
L'abrogazione dei suddetti articoli aveva pero' creato un vuoto
normativo relativamente all'accertamento, alla riscossione, alle
sanzioni ed al contenzioso del canone, che e' stato colmato dalla
legge 17 maggio 1995, n. 172, che ha aggiunto, in sede di
conversione, il comma 3-bis all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 79. Detta disposizione, che inserisce l'ultimo comma
dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, stabilisce, tra l'altro,
che "Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli
13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del
canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione e' effettuata
ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso
di liquidazione o di accertamento".
Occorre precisare che le modifiche sostanziali hanno interessato il
sistema della riscossione, poiche' e' stata disposta la sostituzione
dell'ingiunzione fiscale, prevista in precedenza, con il ruolo
coattivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988.
Il successivo intervento normativo e' stato effettuato dall'art. 3,
comma 42, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, che limitatamente
alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha
stabilito che "In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del
servizio idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di
depurazione di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del
1994, e' determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di
utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e'
riscossa dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali
vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione".
In sostanza con detta norma venivano superate le disposizioni
contenute nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente
alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, ma,
persistendo la natura tributaria di questa quota di tariffa, venivano
fatte salve le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso art. 17,
che, come precisato, atteneva alla disciplina fiscale del canone.
Con l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
stato poi stabilito che "A decorrere dal 1o gennaio 1999 il
corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce
quota di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5
gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma
dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art.
2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'art.
3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle
parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di
fognatura e di depurazione".
Il successivo comma 29 del citato art. 31 ha dettato disposizioni
in ordine ai criteri, ai parametri ed ai limiti per la determinazione
e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del
servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione, che fino all'entrata in vigore del metodo
normalizzato, devono essere fissati con deliberazione del CIPE.
E' opportuno precisare che con le norme sopra riportate venivano
definitivamente superate le disposizioni contenute:
nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla
quota di tariffa riferita al servizio di fognatura che, diversamente
dalla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, non era
stata modificata dall'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995;
nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976,
relativo alla disciplina fiscale del canone. Infatti dal 1o gennaio
1999 il canone non ha piu' natura tributaria. A rafforzare tale
indicazione e' intervenuto l'art. 6, comma 13, della legge 13, maggio
1999, n. 133, che ha stabilito che "Le somme dovute per i servizi di
fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e
riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono
corrispettivi agli effetti dell'IVA". Tale precisazione trova
fondamento proprio nella natura tributaria che il canone ha avuto
fino al 31 dicembre 1998, sul cui importo non poteva naturalmente
applicarsi il tributo erariale;
nell'art. 3, comma 42, della legge n. 549 del 1995 limitatamente
alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di
canoni di fognatura e di depurazione".
Da quanto fin qui esposto deve ritenersi che anche le disposizioni
contenute nell'art. 16 della legge n. 319 del 1976, sono state di
fatto superate dai continui interventi operati dal legislatore.
In questo coacervo di norme bisogna infine inserire l'art. 62,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che
dispongono:
"5. L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio
1976, n. 319, cosi' come modificato ed integrato', quest'ultimo,
dall'art. 2, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ha
effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato
di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.
36";
"6. Il canone o diritto di cui all'art. 16 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni continua ad applicarsi ai
presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione
del tributo ad opera del presente decreto. Per l'accertamento e la
riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo
abrogato".
Bisogna poi aggiungere che l'art. 63, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 152 del 1999 ha abrogato espressamente l'intera legge
n. 319 del 1976.
La contemporanea esistenza delle norme appena citate che sanciscono
da un lato l'ultrattivita' degli articoli 16 e 17 della legge n. 319
del 1976 e dall'altro la graduale eliminazione degli stessi articoli,
definitivamente avvenuta il 1o gennaio 1999 ad opera del comma 28,
dell'art. 3, della legge n. 448 del 1998, hanno creato molti dubbi
sulla concreta operativita' delle norme e sulla natura stessa del
canone. La confusione e' destinata pero' a venir meno a seguito delle
modificazioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 153/L alla Gazzetta
Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218), recante: "Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma
dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128", che
all'art. 24, comma 1, lettera a), prevede l'eliminazione dei commi 5
e 6 dell'art. 62, proprio perche' fanno riferimento agli articoli 16
e 17 della legge n. 319 del 1976, che, in concreto, erano gia' stati
implicitamente abrogati.
E' tuttavia necessario precisare che l'eliminazione del comma 6
dell'art. 62 del decreto legislativo n. 152 del 1999, non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni recate dall'abrogato art. 16 della
legge n. 319 del 1976 ai presupposti di imposta verificatisi fino al
31 dicembre 1998, poiche' gli effetti da esse scaturenti sono
comunque assicurati dai principi generali dell'ordinamento giuridico
(tempus regit actum).
2. Particolari problemi applicativi.
a) I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o
diritto.
Molti sono i dubbi che sono stati sollevati in merito
all'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria
che devono essere individuati esclusivamente in coloro che sono
allacciati alla pubblica fognatura.
Le perplessita' sono sorte soprattutto a causa di alcune
espressioni utilizzate in varie risoluzioni e circolari emanate negli
anni passati, nelle quali si faceva riferimento al fatto che
l'allaccio alla pubblica fognatura doveva essere "reale o
potenziale", "diretto o indiretto".
Per "allaccio potenziale" si deve intendere la possibilita'
obiettiva, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla fognatura
pubblica, di usufruire dell'apposito servizio, a prescindere
dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilita'
concreta che questi ne tragga.
Con l'espressione "allaccio indiretto" alcuni hanno ritenuto di
poter individuare tra i soggetti passivi del canone anche coloro che,
pur non essendo collegati alla pubblica fognatura, lo erano comunque
"indirettamente" per il fatto che periodicamente svuotavano a proprie
spese le fosse biologiche dove venivano convogliate le acque reflue,
utilizzando il servizio di privati che provvedevano a smaltire tali
acque. In questo modo, secondo tale tesi, sarebbe realizzato il
collegamento "indiretto" con il servizio pubblico, e quindi il
presupposto impositivo.
La questione deve essere invece inquadrata nei suoi corretti
termini. Infatti, come del resto risulta in modo costante in tutte le
circolari e le risoluzioni ministeriali emanate sull'argomento, unico
ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone fino al
31 dicembre 1998 e' stato l'allaccio alla pubblica fognatura.
L'esatta definizione di scarico "indiretto" si rinviene nella
circolare n. 8 del 10 dicembre 1981, che stabilisce che "sono
parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono
di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse
confluiscono le acque reflue dal proprio insediamento, anche se
questo non sia direttamente collegato alla fognatura stessa.
In sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita
dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura
effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a
raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi
le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attivita'
umane.
Dette canalizzazioni potevano essere anche indirette, e cio'
avveniva esclusivamente quando le stesse erano collegate a scarichi
di altri soggetti, che avevano invece un collegamento diretto alla
pubblica fognatura.
Non si puo' viceversa includere in tali fattispecie il caso di
coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche
o, comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio
perche' non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena
precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio
"indiretto" lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il
ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attivita'.
Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto
legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola
tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14
della legge n. 36 del 1994.
Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora piu' evidente che coloro che
non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono
tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; e'
richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa
al servizio di depurazione, che ovviamente e' a carico di colui che
effettua il trasporto dei rifiuti.
Una soluzione diversa porterebbe all'irrazionale conclusione che il
contribuente sarebbe tenuto a pagare per ben due volte la tariffa
relativa alla depurazione: la prima volta sotto forma di importo da
corrispondere a colui che provvede alla raccolta delle acque dalle
fosse biologiche, la seconda come quota di canone o diritto da pagare
al comune. Per quanto riguarda invece la quota di tariffa relativa al
canone di fognatura, il contribuente sarebbe costretto a pagare un
servizio che in effetti non gli viene reso, il cui pagamento, proprio
per questa ragione, e' stato escluso dalla disposizione contenuta
nell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
L'allaccio alla pubblica fognatura costituiva, quindi, il
presupposto impositivo generale, la cui sussistenza doveva essere
verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla
quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al
servizio di depurazione.
Occorre aggiungere che, per quanto riguarda quest'ultima parte del
canone o diritto, in passato l'obbligo tributario doveva essere
assolto nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un
impianto di depurazione, anche se insufficiente a svolgere pienamente
il relativo servizio.
Diversamente da tale impostazione, l'art. 14 della legge n. 36 del
1994 stabilisce espressamente che la quota di tariffa relativa al
servizio di depurazione "e' dovuta dagli utenti anche nel caso in cui
la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione
o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi
affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente
alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti
centralizzati di depurazione".
Risultano in tal modo del tutto superati i dubbi circa la
corresponsione della quota di tariffa relativa alla depurazione, in
quanto attualmente e' la legge stessa che, a differenza di quanto
avveniva in passato, ne impone il pagamento da parte di coloro che
sono allacciati alla pubblica fognatura - circostanza che costituisce
pur sempre il presupposto per richiedere il canone - ma non
usufruiscono del servizio di depurazione, poiche' manca o e' inattivo
l'impianto di depurazione.
Si precisa altresi' che detta norma ha avuto effetto solo dal 1o
gennaio 1996, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dai
commi 42 e seguenti della legge n. 549 del 1995, che hanno
determinato la quota di tariffa del servizio di depurazione ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 36 del 1994, dandone pertanto concreta
attuazione.
b) Le modalita' per la riscossione del canone o diritto.
Relativamente alla riscossione del canone o diritto, occorre
innanzitutto effettuare una duplice distinzione tra:
le acque provenienti da insediamenti civili e quelle provenienti
da insediamenti produttivi (o industriali, come li definisce l'art.
14 della legge n. 36 del 1994);
i diversi soggetti che possono gestire il servizio di acquedotto,
quali ad esempio i comuni, i consorzi intercomunali, le comunita'
montane, le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici.
b1) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili
allacciati al pubblico acquedotto.
La riscossione del canone o diritto per le acque provenienti da
insediamenti civili era regolata dall'art. 17 della legge n. 319 del
1976, che al comma 5, prevedeva che "Per i soggetti che si
approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e'
riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per
la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua".
Occorre, inoltre, ulteriormente distinguere se la fornitura
dell'acqua effettuata dal comune o da altri soggetti.
In entrambi i casi la riscossione del canone o diritto avveniva
contestualmente alla riscossione del canone acqua, attraverso cioe'
l'invio al contribuente di apposita fattura o bollettino di
versamento di conto corrente postale ed il volume dell'acqua
scaricata veniva direttamente determinato dall'ente gestore, in
rapporto al volume dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.
Se la fornitura dell'acqua veniva effettuata dal comune ed il
contribuente non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto
poteva essere riscosso coattivamente dall'ente locale attraverso il
ricorso:
all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1988, che stabiliva che il concessionario del servizio di riscossione
provvedeva alla riscossione anche coattiva delle entrate patrimoniali
ed assimilate dei comuni su richiesta e d'accordo con questi ultimi
enti. L'adozione di questo sistema era giustificata dall'espressa
previsione del comma 5 del citato art. 17, in base alla quale il
canone o diritto doveva essere riscosso con le stesse modalita' e
negli stessi termini fissati per la riscossione del canone relativo
alla fornitura di acqua. Pertanto, se per quest'ultima entrata di
carattere patrimoniale il comune aveva seguito le modalita' dell'art.
69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, anche
per l'entrata tributaria valeva questo sistema;
all'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, che operava se l'ente locale non aveva adottato alcuna
convenzione con il concessionario del servizio di riscossione.
Nel caso invece in cui la fornitura dell'acqua veniva effettuata da
un soggetto privato e il contribuente non pagava gli importi
richiesti, il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente
attraverso l'ingiunzione di pagamento, con la quale, sempre in virtu'
del citato art. 17, comma 5, veniva riscosso sia il canone o diritto
(di natura tributaria) e sia il canone dell'acqua (di natura
civilistica).
Nelle fattispecie finora esaminate la fattura o il bollettino di
versamento costituiva gia' di per se' provvedimento di determinazione
del tributo il cui ammontare era reso certo, liquido ed esigibile
contestualmente a quello del canone dell'acqua.
Uno dei punti sui quali si e' creata maggiore confusione e' stato
quello relativo al termine entro il quale doveva essere liquidato il
canone o diritto.
La soluzione del problema deve essere ricercata sempre nell'art.
17, comma 5, della legge n. 319 del 1976, che, come gia' si e'
precisato, stabiliva che il canone o diritto doveva essere riscosso
con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la
riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
Pertanto, poiche' e' necessario rinviare alla disciplina stabilita
per la riscossione di un canone connesso alla fornitura periodica di
un servizio, quale il canone dell'acqua - avente natura di entrata
patrimoniale se riscossa dal comune -, e visto che la norma non detta
al riguardo alcun termine di decadenza dal potere di richiedere gli
importi dovuti, l'unico termine a cui fare riferimento e' quello
prescrizionale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice
civile, che fissa in cinque anni il termine per richiedere "tutto
cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu'
brevi", come in realta' avviene per i canoni in esame.
Alla luce delle osservazioni innanzi illustrate, si deve, quindi,
ritenere superato quanto espresso nella circolare n. 263/E del 29
ottobre 1996, nella parte in cui si e' individuato detto termine in
quello previsto dall'art. 290 del testo unico per la finanza locale
(T.U.F.L.) approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in
base al quale l'ente poteva iscrivere nei ruoli principali e
suppletivi i carichi tributari dovuti per l'anno in corso e per i due
anni precedenti.
Questa soluzione si fondava sul presupposto che l'ultimo comma
dell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, richiamava l'applicabilita'
delle norme del testo unico in quanto compatibili. Il riferimento al
termine triennale appare, in realta', del tutto erroneo, in quanto il
citato art. 290, regolava esclusivamente la fase dell'iscrizione a
ruolo di quei tributi per i quali il ruolo costituiva la forma
ordinaria di pagamento. Tale sistema non appare, in ogni caso
compatibile con il canone in questione, posto che la sua riscossione
deve seguire, per espressa disposizione, la riscossione del canone
dell'acqua che ovviamente, non ha natura tributaria. Inoltre, occorre
rammentare che la riscossione ordinaria del canone non avveniva piu',
sin dal 1o gennaio 1981, attraverso il ruolo.
L'applicazione del termine di prescrizione quinquennale comporta
che i comuni possono ancora legittimamente richiedere il pagamento
del canone o diritto di natura tributaria, per le annualita' a
partire dal 1995 fino a tutto il 1998.
b2) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili
non allacciati al pubblico acquedotto.
Diversa e' la situazione dei soggetti che, pur essendo allacciati
alla fognatura pubblica, non lo sono invece all'acquedotto, poiche'
la fattispecie non era regolata piu' dal comma 5, dell'art. 17 della
legge n. 319 del 1976, ma dal successivo comma 6, che stabiliva che
"Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti
diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume
dell'acqua prelevato ... Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente
gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro
trenta giorni dalla richiesta".
Il mancato collegamento con l'acquedotto rendeva infatti
impossibile la liquidazione diretta da parte dell'ente gestore della
pubblica fognatura, ai sensi del comma 4, dell'art. 17, per cui era
necessario il ricorso ad un'apposita denuncia in cui il contribuente
dichiarava il volume dell'acqua prelevata.
La denuncia aveva l'effetto di una vera e propria dichiarazione di
natura tributaria che consentiva all'ente gestore di effettuare la
liquidazione del canone o diritto attraverso l'emissione della
fattura o del bollettino di pagamento. Pertanto ogni inadempimento
correlato all'omessa, parziale o ritardata presentazione della
denuncia che veniva constatato dal comune, richiedeva la
notificazione di un apposito avviso di accertamento.
Anche in questo caso, il termine per la notificazione di detto
avviso, data la mancanza di un'apposita previsione normativa, deve
essere sempre ricercato nel termine quinquennale stabilito dall'art.
2948, numero 4), del codice civile, attesa la periodicita' con cui
veniva richiesto il canone o diritto anche per la categoria di utenti
in esame.
Valgono, al riguardo, le stesse osservazioni svolte in precedenza
in relazione al superamento del contenuto della circolare n. 263/E
del 29 ottobre 1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.
La riscossione coattiva del canone o diritto poteva avvenire in
questa ipotesi solo attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, mentre non si poteva far ricorso agli
articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1988, poiche' il primo riguardava esclusivamente il canone o
diritto dovuto per gli insediamenti produttivi ed il secondo, invece,
le entrate di carattere patrimoniale ed assimilate.
b3) La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti
produttivi.
La riscossione del canone per le acque provenienti da insediamenti
produttivi era regolata dall'art. 17-bis, della legge n. 319 del
1976, che prevedeva che gli utenti di scarichi provenienti da
insediamenti produttivi erano tenuti alla presentazione della
denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, nonche'
degli altri elementi necessari alla concreta determinazione del
canone, secondo le modalita' e nei termini fissati dalle singole
regioni.
Tali modalita' di determinazione del canone o diritto sono rimaste
pressoche' invariate anche a seguito dell'abrogazione dell'art.
17-bis, ad opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, poiche'
l'art. 14, comma 4, di quest'ultima legge ha stabilito che "per le
utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e'
determinata sulla base della qualita' e della quantita' delle acque
reflue scaricate".
In questi casi la denuncia presentata dal contribuente aveva natura
tributaria, rispetto alla quale ogni inadempimento constatato dal
comune comportava la notificazione di un apposito avviso di
accertamento.
Considerazioni analoghe a quelle gia' espresse valgono per il
termine di notificazione di detto avviso che, in mancanza di
un'apposita previsione normativa, andava individuato in quello
quinquennale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile,
attesa la periodicita' con cui veniva richiesto il canone o diritto
in questione.
Ovviamente, si ribadisce quanto gia' affermato in ordine al
superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre
1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.
Riguardo alla riscossione coattiva del canone o diritto si doveva
far riferimento all'art. 68, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, che, al comma 1, stabiliva che i
concessionari del servizio provvedevano alla riscossione coattiva di
vari tributi locali tra i quali veniva espressamente indicato il
canone o diritto di disi nquinamento delle acque provenienti da
insediamenti produttivi.
E' opportuno precisare che per la riscossione coattiva del tributo
in questione i richiami finora effettuati al decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988 devono essere riferiti alle
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che,
unitamente al decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ed al
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha riformato
completamente il sistema della riscossione dei tributi.
c) I termini per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Nella normativa del canone o diritto manca l'espressa indicazione
del termine entro il quale il contribuente puo' legittimamente
richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di
canone o diritto.
Il problema deve essere risolto attraverso il rinvio alla norma
sostanziale contenuta nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, che, nell'affrontare il problema del
termine per la proposizione del ricorso avverso il rifiuto tacito
della restituzione di tributi, sanzioni, interessi ed altri accessori
non dovuti, dispone espressamente che "... La domanda di
restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere
presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal
giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione".
Tutto cio' non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove
accerti la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in
un'istanza presentata anche oltre il citato termine di due anni,
possa agire in autotutela annullando l'atto illegittimo od infondato
e disporre conseguentemente il rimborso di somme versate e non
dovute. In questo caso l'istanza del contribuente non ha piu' valore
di domanda di rimborso ma costituisce in sostanza una sollecitazione
verso il comune all'esercizio del potere di autotutela che, come
stabilisce l'art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, puo' essere finalizzato anche all'annullamento degli atti con
cui e' stato liquidato o accertato il tributo, che non sono piu'
impugnabili e sono quindi divenuti definitivi.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano