IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
6 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire 49.287 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 6 e 20 luglio e 7 settembre 2000,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches
dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di
ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza
15 luglio 2002;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.
119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 14 luglio 2000 e scadenza
15 luglio 2002, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di
cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2000, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati
stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2000.