IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2 febbraio  1994, n. 196, e il decreto
ministeriale  27 dicembre  1996,  n.  704, concernenti il riordino di
questo Ministero;
  Visto  l'art.  20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  l'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1999,  n.  39,  che  rendono disponibile - per la realizzazione degli
interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata
legge  n.  67  del  1988  - la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200
miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2.000 e lire
1.500 miliardi per l'anno 2001;
  Visto  l'articolo  4,  lettera  b)  del  Regolamento  approvato con
delibera  CIPE  n.  141  del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni
da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento
dei  progetti  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  suscettibili di
immediata  realizzazione,  ai sensi del citato art. 20 della legge n.
67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri
per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di
investimenti  previsto  dal  citato articolo 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del  quadro  programmatico  per  il  completamento  del
suddetto  programma  di investimenti che assegna alla regione Toscana
la  quota di lire 963.208 milioni per il secondo e terzo triennio del
programma, dei quali lire 288.704 milioni gia' assegnati alla regione
con  delibera  CIPE  6 maggio  1998  concernente "Art. 20 della legge
11 marzo  1988,  n.  67  -  Seconda  fase  -  Programma specifico per
l'utilizzo  delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450"
e  lire  332.664  milioni  assegnati  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero   della  sanita'  del  30 novembre  1999  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  29 febbraio  2000,  nell'ambito dei
finanziamenti previsti dall'accordo di programma;
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la delibera di giunta regionale n. 328 del 30 settembre 1997
avente per oggetto "Programma decennale di cui alla D.C.R. 222/1990 e
successive  modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di investimenti
sanitari  ex  art.  20,  legge n. 67/1988, approvazione della seconda
fase del programma";
  Vista  la  delibera  di  giunta regionale n. 881 del 26 luglio 1999
avente  per oggetto "Approvazione della seconda fase del programma di
investimenti  sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988, azienda USL 9 di
Grosseto - Settore ospedali - Rimodulazione programmi";
  Visto  l'accordo  di programma quadro, concernente il completamento
del  piano  di edilizia sanitaria della regione Toscana, sottoscritto
nell'ambito  dell'intesa  istituzionale di programma tra Governo e la
giunta  regione Toscana, approvato con deliberazione CIPE n. 29/1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999;
  Viste  le  richieste  di  finanziamento  presentate  dalla  regione
Toscana  per  un  totale di lire 127.812 milioni pari a 66.009.389,19
e,  di  cui  lire  28.392  milioni con nota prot. n.
105/38177701.01  del  31  dicembre  1999, lire 7.605 milioni con nota
prot.  n. 105/4651/01.14 del 16 febbraio 2000, lire 6.000 milioni con
nota  prot.  n. 105/7108/01.15 del 7 marzo 2000 e lire 85.815 milioni
con nota prot. n. 105/10796/01.15 del 28 marzo 2000;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  1,  della  citata  legge
17 maggio  1999,  n.  144,  che  prevede  l'istituzione di "nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A  valere  sulle  autorizzazioni  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  previste dall'art. 50,
comma  1,  lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, ed
incrementate   dall'art.   4-bis,   comma 1,  del  decreto-legge  del
28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio  1999,  n. 39, sono ammessi a finanziamento gli interventi
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto per un importo totale di lire 127.812 milioni pari a
e 66.009.389,19 (al netto della quota del 5% a carico
della regione Toscana).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote IVA.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento, la regione Toscana assicura che l'aggiudicazione e
la  consegna  dei  lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano
entro  i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica  e  del  Ministro  della sanita' del
10 febbraio   1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2000
                                      Il dirigente generale: Dirindin
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro 2 Sanita', foglio n. 131