IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 ottobre 1999, n. 437, che stabilisce che la procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale, da parte del Ministero delle finanze, ai fini del rilascio della carta di identita' e del documento di identita' elettronico, sia disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, che detta disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale", che, all'art. 2, disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della richiamata legge n. 63/1993, ha stabilito le modalita' tecniche e la ripartizione delle spese connesse all'attivazione dei collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che il Ministero delle finanze, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, tramite il proprio sistema informativo, genera ed assegna alle persone fisiche il codice fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicita'; Considerato che il Ministero dell'interno ha predisposto il sistema di accesso e interscambio anagrafico, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico tra i comuni dei dati anagrafici e la loro diffusione agli enti pubblici destinatari di tali informazioni per fini istituzionali; Considerato che la realizzazione di tale progetto, gia' avviata dal 1o gennaio 1999, e' stata ritenuta prioritaria dal Governo nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in vista del pieno conseguimento della semplificazione burocratica, della riduzione dei costi dei servizi pubblici e del rilascio della carta d'identita' elettronica; Considerato che il Ministero delle finanze ha predisposto il sistema di interscambio tra anagrafe tributaria ed enti locali, inserito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione, per lo scambio telematico dei dati in materia tributaria; Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende: a) per D.P.C.M.: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437; b) per documento: la carta di identita' elettronica e/o il documento d'identita' elettronico, di cui all'art. 2 del D.P.C.M., costituito dall'insieme del supporto fisico e dei supporti informatici; c) per SAIA: il sistema predisposto dal Ministero dell'interno per l'accesso e l'interscambio anagrafico; d) per SIATEL: il sistema predisposto dal Ministero delle finanze per l'interscambio dei dati in materia tributaria; e) per anagrafi comunali: l'anagrafe della popolazione residente e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero tenute dai comuni; f) per cittadino/i: i cittadini italiani e i cittadini stranieri iscritti nelle anagrafi comunali.