IL  DIRETTORE  GENERALE  delle  politiche agricole ed agroindustriali
                              nazionali
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera h, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. l493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  il  decreto  direttoriale  1o settembre 2000 con il quale e'
stata  concessa l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico
volumico  naturale  dei  prodotti  destinati a dare V.Q.P.R.D. per la
campagna viticola 2000/2001 per la regione Sardegna;
  Visto     l'ulteriore    attestato    dell'assessorato    regionale
all'agricoltura  della  regione  Sardegna,  con il quale la stessa ha
certificato   che   per  il  proprio  territorio  e'  intervenuta  la
necessita'  di  una  rettifica  del  limite  del titolo alcolometrico
volumico   naturale   autorizzato   per  la  vendemmia  2000  con  il
sopracitato decreto;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le  operazioni  di  arricchimento  previste nell'articolo unico del
decreto  direttoriale  1o settembre 2000, citato in premessa, possono
essere  effettuate,  secondo  le  modalita'  previste dai regolamenti
comunitari sopracitati, nel limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio