IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 ottobre 2000
e' di 51.903 miliardi di lire (pari a 26.806 milioni di Euro);
                              Decreta:
  Per il 31 ottobre 2000 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantuno  giorni  con scadenza il 30 aprile 2001, fino al limite
massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i
prezzi  indicati  dagli  operatori,  espressi in termini percentuali,
possono  variare  di  un millesimo di punto percentuale o multiplo di
tale cifra.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 21 settembre 2000, citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11 del giorno 26 ottobre 2000, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 21 settembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000
                                     p. Il direttore generale: La Via