Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 01.
(( 1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, e' ospitata
a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgera' dall'11 al
15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un
comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e
sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati. ))
Art. 1.
1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del
coordinamento organizzativo della Conferenza (( di cui all'articolo
01 )), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 febbraio 2000, (( integrato con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del
24 agosto 2000, )) nonche' per far fronte agli oneri gravanti sul
Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione
delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, e' autorizzata una spesa
fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.
2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o
temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al
comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il
decreto di cui al medesimo comma 1, e' autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 5.000 milioni (( a decorrere dall'anno
2001 )), quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla
contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e'
autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalita' la regione
siciliana puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui
fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi
di edilizia residenziale pubblica.
3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti
necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti,
anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di
cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le
modalita' di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la
prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla
regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore
regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita'
dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,
previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed
architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti
giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
(( 4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza,
il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza
medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute. ))
Riferimenti normativi:
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 febbraio 2000 si e' provveduto alla
definizione della struttura organizzativa della Conferenza
per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale e relativi
protocolli.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 aprile 2000 si e' provveduto ad integrare
la composizione del Comitato nazionale per l'organizzazione
della Conferenza per la firma della Convenzione delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
e relativi protocolli.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 agosto 2000 e' stata integrata
ulteriormente la composizione del citato Comitato nazionale
con il presidente della provincia di Palermo.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici): "Art. 33 (Segretezza). - 1. Le opere
destinate ad attivita' delle forze armate o dei corpi di
polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformita' a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento".