Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a
sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e'
autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300,
ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal
Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui
all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal
1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
2-bis. (( Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il
Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione
degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche' del presente
decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
3 agosto 1998, n. 300 (Finanziamento dei progetti di
intervento coordinati dal commissario straordinario del
Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione
dell'Albania):
"Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione
alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al
31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
governative albanesi, sulla base dalle richieste dalle
stesse formulate, previo coordinamento del commissario
straordinario del Governo, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, i mezzi
dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di
consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo
supporto logistico.
Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la consulenza,
l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia
albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre
1977, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal
17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero".
- Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437,
reca: "Finanziamento della missione italiana in Albania per
riorganizzare le Forze di polizia albanesi e
dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia".