Agli   assessori   alla  Sanita'  delle
                              regioni a statuto ordinario e speciale
                              Agli   assessori   alla  Sanita'  delle
                              province autonome di Trento e Bolzano
                                  e, per conoscenza:
                              Ai commissari del Governo

  Il  decreto ministeriale 29 marzo 1999, "Introduzione della ricerca
di  acido  nucleico  del  virus dell'epatite C mediante la tecnica di
amplificazione  genica  nei  pool  di  plasma umano utilizzati per la
produzione  di  emoderivati",  ha recepito le linee guida emanate dal
CPMP/BWP/390/97,  nonche'  quelle  della farmacopea europea, le quali
stabiliscono  che  dal  1o luglio  1999  tutti i lotti di emoderivati
devono  essere  prodotti  a partire da plasma-pool risultati negativi
per  HCV-RNA, mediante tecnica di amplificazione degli acidi nucleici
(NAT) per il rilevamento dell'HCV.
  Per  assicurare un pari livello di sicurezza nelle trasfusioni tale
tecnica  deve  essere  progressivamente estesa anche al sangue e agli
emocomponenti  destinati  alle  trasfusioni. Al riguardo, i risultati
preliminari  dello  studio  di fattibilita' in atto presso l'Istituto
superiore   di  sanita'  nell'evidenziare  l'esistenza  di  punti  di
criticita' di rilevante impatto sul Servizio trasfusionale nazionale,
confermano  la  necessita' della creazione di una complessiva cornice
organizzativa  che,  pur  nel rispetto delle autonomie regionali, dia
comunque   garanzie   che  il  sangue  e  gli  emocomponenti  vengano
sottoposti,  quale  ulteriore  criterio  di validazione ai fini della
trasfusione, alla ricerca dei costituenti dell'HCV, mediante indagini
basate sulla tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.
  Il  Ministero  della  sanita'  e  l'Istituto  superiore di sanita',
nell'ambito  dei  rispettivi  compiti  agli  stessi  attribuiti dalla
normativa  vigente,  oltre  alla  valutazione  di  kit destinati alla
ricerca  di  costituenti  virali  dell'HCV  a  scopo di screening del
sangue   donato,   in  rapporto  a  qualita',  sicurezza,  efficacia,
specificita',   applicabilita'   ed  alla  successiva  registrazione,
provvederanno,  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione della
presente circolare in Gazzetta Ufficiale, alla definizione:
    dei criteri di autorizzazione dei laboratori;
    delle procedure operative della manipolazione dei campioni;
    dei  criteri  di valutazione dei risultati e i relativi algoritmi
di interpretazione;
    dei pannelli di riferimento e dei controlli interni;
    dell'organizzazione dei proficiency test interlaboratori.
  Di seguito si riportano le indicazioni per il modello organizzativo
da  attuarsi  a  cura  delle  regioni  e  province  autonome, volte a
consentire,  entro  il termine di un anno dalla data di pubblicazione
della   presente   circolare,   la   introduzione  della  ricerca  di
costituenti virali dell'HCV, mediante tecnica di amplificazione degli
acidi  nucleici (NAT) sul sangue e gli emocomponenti destinati ad uso
trasfusionale.
  Le  regioni,  sulla  base delle indicazioni formulate dal Ministero
della  sanita' e dall'Istituto superiore di sanita', relativamente ai
punti sopraindicati, provvederanno:
    1)  alla  definizione  del  fabbisogno  di test per la ricerca di
costituenti   virali  di  HCV,  mediante  NAT,  nel  sangue  e  negli
emocomponenti  destinati  alla terapia trasfusionale, cioe' al numero
delle  indagini  da  eseguire,  riconducibile  approssimativamente al
numero di donazioni/anno per regione;
    2) alla definizione del grado di diffusione dell'erogazione della
prestazione  (numero delle strutture trasfusionali di riferimento per
l'esecuzione dell'indagine), in rapporto a:
      grado   di   differibilita'   della   risposta  alla  richiesta
dell'indagine,  indicativamente legata all'emocomponente labile dalla
vita  piu' breve e cioe' ai concentrati piastrinici (non oltre quindi
le 24-36 ore);
      grado di sensibilita' dell'indagine all'economia di scala;
      necessita'  di  raggiungere  un  limite critico di indagini per
ottenere  garanzia  di  qualita'  sul risultato ed economicita' della
gestione;
      definizione   del   protocollo   operativo   per   l'invio,  il
confezionamento dei campioni e la trasmissione dei risultati, qualora
l'indagine venga eseguita in sedi diverse;
      disponibilita'  di  ambienti idonei in cui effettuare l'analisi
nei laboratori di riferimento;
      necessita'   di   effettuare  l'analisi  anche  nelle  giornate
prefestive (e talora festive, in caso di necessita');
      caratteristica    economica   dell'acquisizione   dei   presidi
diagnostici;
      personale  sanitario  addetto  ai  laboratori di esecuzione del
test;
    3) costituzione del modello di sviluppo: le regioni e le province
autonome,   nell'ottica   della   riorganizzazione   delle  strutture
trasfusionali  secondo  il modello dipartimentale, ribadita dal Piano
nazionale   sangue   e   plasma  1999-2001,  dovranno  individuare  i
laboratori  di  riferimento  per  l'esecuzione  del test, verificando
l'applicazione  dei  criteri di autorizzazione; l'autorita' regionale
quantifichera'  altresi'  il  numero  dei laboratori, preferibilmente
strutture  trasfusionali,  afferenti ai laboratori di riferimento che
dovranno  operare  sulla scorta di parametri definiti (massa critica,
logistica, altro).
  In  via  transitoria  le  regioni  impartiranno  disposizioni a che
presso le strutture trasfusionali venga comunque garantita la ricerca
di   costituenti   virali   dell'HCV,  quale  ulteriore  criterio  di
validazione  ai fini della sicurezza trasfusionale, con ogni metodica
diagnostica autorizzata per lo screening del sangue, purche' in grado
di  ridurre  il  periodo  finestra  dell'infezione  da  HCV a livelli
pressoche'  paragonabili a quelli ottenibili mediante indagini basate
sulla tecnica di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.
    Roma, 30 ottobre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi