IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Cassera, inoltrata presso il
competente ufficio della Direzione generale della previdenza e
assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data
7 settembre 2000, relativa al periodo dal 6 settembre 2000 al
5 settembre 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1999;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 luglio 1999 e
22 agosto 2000, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal
6 settembre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
48 unita', su un organico complessivo di 81 unita';
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 2000 al 5 settembre
2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Cassera, con sede in Milano, unita' di Bergamo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un organico complessivo di
81 unita'.