IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;
  Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.p.a.  Atlantide  editoriale,
inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da
protocollo  della stessa, in data 23 novembre 1999, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale n. 25872 del 4 marzo 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 30 giugno 1998 e
29 gennaio 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal
6 luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria editoriale applicato a 25,10 ore medie settimanali
nei  confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a 5 unita',
impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita';
  Vista  la  documentazione  istruttoria  dalla  quale risulta che la
situazione  economica  della  societa'  si  e'  deteriorata sino alla
decisione  di  deliberare  la  messa  in  liquidazione della societa'
stessa a decorrere dal 9 dicembre 1999;
  Considerato  che, dalla verifica ispettiva datata 21 febbraio 2000,
risulta,  comunque,  che il C.d.S. in questione e' stato attuato sino
alla messa in liquidazione della societa';
  Considerato  comunque  che il predetto contratto e' stato stipulato
al   fine  di  evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione  o  la
dichiarazione   di   esuberanza   del  personale  interessato,  anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
  Ritenuto,  sulla  base  delle  motivazioni  sopraesposte,  di poter
superare  il  parere  negativo  espresso  dall'ufficio  regionale del
lavoro   competente   per   territorio  e  di  poter  autorizzare  la
concessione  del  trattamento  richiesto  fino  alla  data  in cui la
societa' e' stata posta in liquidazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il
periodo  dal 6 luglio 1999 all'8 dicembre 1999, la corresponsione del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, con sede
in  Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  38,5  ore  settimanali a 25,10 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita'.