IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 35 della legge n. 416/1981;
Visto l'art. 24 della legge n. 67/1987;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
Vista l'istanza della societa' S.p.a. Atlantide editoriale,
inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da
protocollo della stessa, in data 23 novembre 1999, che unitamente al
contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visto il decreto direttoriale n. 25872 del 4 marzo 1999;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 giugno 1998 e
29 gennaio 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal
6 luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore
settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore industria editoriale applicato a 25,10 ore medie settimanali
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita',
impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita';
Vista la documentazione istruttoria dalla quale risulta che la
situazione economica della societa' si e' deteriorata sino alla
decisione di deliberare la messa in liquidazione della societa'
stessa a decorrere dal 9 dicembre 1999;
Considerato che, dalla verifica ispettiva datata 21 febbraio 2000,
risulta, comunque, che il C.d.S. in questione e' stato attuato sino
alla messa in liquidazione della societa';
Considerato comunque che il predetto contratto e' stato stipulato
al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la
dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche
attraverso un suo piu' razionale impiego;
Ritenuto, sulla base delle motivazioni sopraesposte, di poter
superare il parere negativo espresso dall'ufficio regionale del
lavoro competente per territorio e di poter autorizzare la
concessione del trattamento richiesto fino alla data in cui la
societa' e' stata posta in liquidazione;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata, per il
periodo dal 6 luglio 1999 all'8 dicembre 1999, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, con sede
in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', impiegati grafici su un organico complessivo di 20 unita'.