IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1999, n. 176; Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001 dalla S.p.a. Nuovo Pignone; Vista la deliberazione del comitato tecnico del 26 ottobre 1999 con la quale lo stesso ha espresso parere favorevole sul programma di ristrutturazione presentato dalla S.p.a. Nuovo Pignone per l'unita' di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001, subordinando il proseguimento del trattamento straordinario di integrazione salariale all'esito del monitoraggio da effettuarsi dopo i primi dodici mesi dall'inizio del predetto trattamento; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1999, n. 27419, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, per l'unita' di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001; Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze, a corredo dell'istanza di proroga presentata dall'azienda in argomento, dai quali sono emersi nuovi elementi che hanno indotto ad un ulteriore approfondimento sull'attuazione del programma di ristrutturazione in corso; Ritenuto di riesaminare la questione, sulla base di detti elementi; Vista la deliberazione del comitato tecnico dell'11 luglio 2000, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale il parere favorevole precedentemente espresso per l'intero periodo viene limitato ai primi dodici mesi; Ritenuto, pertanto, di revocare il provvedimento precedentemente adottato e di approvare il programma presentato dall'azienda in parola per un periodo piu' limitato rispetto a quanto richiesto dalla stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, e' revocato il decreto ministeriale 29 novembre 1999, n. 27419, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, per l'unita' di Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001.