IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1999, n. 176;
  Vista   l'istanza  contenente  il  programma  per  ristrutturazione
aziendale  presentata,  ai  sensi dell'art. 1 della sopracitata legge
23 luglio  1991, n. 223, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo
2001 dalla S.p.a. Nuovo Pignone;
  Vista la deliberazione del comitato tecnico del 26 ottobre 1999 con
la  quale  lo  stesso  ha espresso parere favorevole sul programma di
ristrutturazione  presentato  dalla S.p.a. Nuovo Pignone per l'unita'
di  Firenze  per  il  periodo  dal  22 marzo  1999  al 21 marzo 2001,
subordinando   il  proseguimento  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale all'esito del monitoraggio da effettuarsi dopo
i primi dodici mesi dall'inizio del predetto trattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 novembre 1999, n. 27419, con il
quale  e'  stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale
della  S.p.a.  Nuovo  Pignone,  con  sede in Firenze, per l'unita' di
Firenze per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001;
  Visti gli elementi istruttori trasmessi dalla direzione provinciale
del  lavoro  di Firenze, a corredo dell'istanza di proroga presentata
dall'azienda  in  argomento, dai quali sono emersi nuovi elementi che
hanno  indotto  ad  un  ulteriore approfondimento sull'attuazione del
programma di ristrutturazione in corso;
  Ritenuto di riesaminare la questione, sulla base di detti elementi;
  Vista  la  deliberazione  del comitato tecnico dell'11 luglio 2000,
che  fa  parte integrante del presente decreto, nella quale il parere
favorevole   precedentemente  espresso  per  l'intero  periodo  viene
limitato ai primi dodici mesi;
  Ritenuto,  pertanto,  di  revocare il provvedimento precedentemente
adottato  e  di  approvare  il  programma  presentato dall'azienda in
parola per un periodo piu' limitato rispetto a quanto richiesto dalla
stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' revocato il decreto
ministeriale  29 novembre  1999,  n.  27419,  con  il  quale e' stato
approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della S.p.a.
Nuovo  Pignone,  con  sede in Firenze, per l'unita' di Firenze per il
periodo dal 22 marzo 1999 al 21 marzo 2001.