IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere
eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche'
assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli
eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale:
grandinate del 7 agosto 2000 nella provincia di Chieti;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
Chieti: grandinate del 7 agosto 2000;
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel
territorio del comune di Casoli.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio