IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 29 settembre 1999, n. 412, recante le norme tecniche concernenti
le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti
(gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione -
serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 19 settembre 2000 della societa' Osculati
S.p.a., con sede in via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (Milano), con
la quale la stessa societa' ha richiesto il riconoscimento del "tipo
approvato" per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria
produzione, denominati:
"Solas 6P";
"Solas 8P";
Visto il rapporto n. G5489 BVITA30.00.2591 in data 5 maggio 2000 ed
il fax G 5603/DEF in data 4 ottobre 2000, relativo alle prove
effettuate dal Bureau Veritas - Genova, quale organismo notificato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data
6 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Sono dichiarati di "tipo approvato" gli apparecchi galleggianti di
tipo gonfiabile (da utilizzare esclusivamente sulle unita' da
diporto) denominati "Solas 6P" e "Solas 8P", rispettivamente da sei e
otto persone, fabbricati dalla societa' Osculati S.p.a., presso lo
stabilimento della societa' Arimar S.p.a.
Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in
conformita' al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna
modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione
di questo comando generale.
Gli apparecchi dovranno essere marcati in modo indelebile e
leggibile con i seguenti dati:
nome del fabbricante;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che e' autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformita' del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.