Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta "Salame di Varzi",
registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio di
tutela del Salame di Varzi, con sede in Varzi (Pavia), mediante
talune variazioni al testo di detto disciplinare. Considerato che
la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico
che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato
fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la
qualita' del prodotto ottenuto;
Considerato altresi' che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede
la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di
proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in
ambito comunitario;
Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di
modifica nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposto di bollo" e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualita' dei prodotti
agricoli - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di
opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta
proposta alla Commissione europea.
E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Salame di Varzi" nel testo di
seguito indicato:
all'art. 5, comma 1, lettera a), anziche':
"a) la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:
1) Salame di Varzi - filzetta; peso da chilogrammi 0,5 a
chilogrammi 0,7 - periodo minimo di stagionatura quarantacinque
giorni;
2) Salame di Varzi - filzettone: peso da chilogrammi 0,7 a
chilogrammi 1 - periodo minimo di stagionatura sessanta giorni;
3) Salame di Varzi - sottocrespone a budello semplice: peso da
chilogrammi 1 a chilogrammi 2 - periodo minimo di stagionatura
centoventi giorni;
4) Salame di Varzi - cucito a budello doppio: peso da
chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e piu' - periodo minimo di stagionatura
centottanta giorni;",
leggasi:
"a) la pezzatura che, in relazione al periodo minimo di
asciugatura e stagionatura, e' distinta nelle seguenti classi di
diametro:
Tempi minimi di stagionatura
Diametro del salame fresco compreso l'asciugamento
(in mm) (in giorni)
- -
fino a 50 15
da 50 a 60 30
da 61 a 80 45
da 81 a 90 60
da 91 a 110 100
Prodotti speciali:
Il Salame di Varzi con budello gentile e budello cucito doppio ha
un tempo di stagionatura minimo di cento giorni indipendentemente dal
diametro del salame fresco.".