IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni a tutto il 21 ottobre
2000  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici gia'
effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo, ed in particolare
l'art.  11,  che  prevede  e disciplina il rimborso della tassa sulle
concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;
  Visto,  altresi',  il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 448
del  1998  che, per le finalita' dell'articolo medesimo, autorizza il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad
effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle
annualita'  comprese  tra  il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro
che  tali  emissioni  non  concorrano  al raggiungimento del suddetto
limite massimo di emissione di prestiti pubblici, che il netto ricavo
delle suddette emissioni venga versato al Ministero delle finanze che
provvedera'  a soddisfare gli aventi diritto, e che per le annualita'
successive  alla  prima  l'importo  di  emissione dei suddetti titoli
venga determinato con la legge finanziaria;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2000),  ed  in  particolare  l'art. 69, che determina in
lire 2.500  miliardi  l'importo  del  netto ricavo dell'emissione dei
titoli  di Stato da destinare alle finalita' di cui all'art. 11 della
citata  legge  n.  448 del 1998, relativamente all'anno 2000 (seconda
annualita');
  Vista  la  lettera  n.  212286  in  data 12 ottobre 2000 con cui il
Ministero  delle  finanze  ha  confermato  nell'importo di lire 2.500
miliardi   le   occorrenze   relative  alla  seconda  delle  suddette
annualita';
  Visto  il  proprio decreto in data 10 ottobre 2000, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  5,25%  con  godimento  15 ottobre 2000 e scadenza
15 ottobre 2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
tesoro  poliennali,  il  cui  netto  ricavo  dovra' essere destinato,
quanto a lire 1.000 miliardi, alle finalita' di cui al citato art. 69
della  legge  n.  488  del  1999, a valere sull'importo di lire 2.500
miliardi, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e per le finalita' dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  citata nelle premesse, e' disposta l'emissione di una terza
tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre
2000  e  scadenza  15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di 1.750
milioni  di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.