IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 1994, n.
101;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del
24 luglio 1998 come modificata dall'ordinanza 16 marzo 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 70 del 24 marzo 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000
pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000;
Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento che consenta una
uniforme applicazione della sopracitata decisione sull'intero
territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni e disposizioni generali
1. Il presente decreto stabilisce le misure sanitarie che devono
essere applicate nei confronti del materiale specifico a rischio di
cui al comma 2, lettera f), relativamente alla produzione e
immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti da
animali della specie bovina, ovina e caprina o contenenti materiali
provenienti da tali specie.
2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE ad
eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo;
b) prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un
animale o contenenti tali prodotti;
c) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di
origine animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i
prodotti di cui al comma 3;
d) fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di
origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita
della vegetazione, compresi i residui di digestione derivati dalla
produzione di biogas o di composti;
e) autorita' competente: le regioni e le province autonome e le
autorita' da esse incaricate per le attivita' di vigilanza, di
controllo ed esecutive; il Ministero della sanita' per le attivita'
di coordinamento e verifica dell'uniformita' applicativa delle misure
di cui al presente decreto;
f) materiale specifico a rischio:
1) i tessuti di cui all'allegato I;
2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie
bovina di eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina
di qualunque eta';
3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui
ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;
g) discarica: come definita nella direttiva 1999/31/CE del
Consiglio.
3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti non
destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo umano o
mangimi o fertilizzanti, nonche' i loro materiali di base o prodotti
intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche; qualora queste
ultime autorizzino l'utilizzo del materiale specifico a rischio come
definito al comma 2, lettera f) per l'ottenimento dei citati
prodotti, la raccolta e il trasporto del materiale specifico a
rischio devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita'
sanitaria competente sullo stabilimento di rimozione e raccolta di
detto materiale specifico a rischio, previo parere favorevole
dell'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di produzione
dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione deve indicare
il quantitativo del materiale specifico a rischio da prelevare, i
dati identificativi e gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' relative allo stabilimento presso il quale sara'
utilizzato detto materiale.
4. I servizi veterinari delle A.S.L. sono autorizzati alla
rimozione del materiale specifico a rischio ai fini dell'invio
all'Istituto superiore di sanita' e agli istituti zooprofilattici
sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici.
5. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, su richiesta, la
rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini
diagnostici, di ricerca e didattici di istituti ufficialmente
riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.