IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Viste  le  modifiche  apportate  dall'art. 6, comma 22, della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  all'art.  2 del testo unico delle leggi
sulle  tasse  automobilistiche  (approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  5 febbraio  1953,  n.  39),  lettere d e d-ter, in
virtu'  delle  quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti
al  trasporto  di  cose  non  sono  piu' da commisurarsi alla portata
espressa   in   quintali   bensi'   al   peso  massimo  dei  rimorchi
trasportabili per le automotrici;
  Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre
procedere   alla   determinazione   di   nuovi  importi  delle  tasse
automobilistiche,  da  corrispondere  per  uno  o  due  periodi fissi
quadrimestrali  decorrenti  dal  1o febbraio, 1o giugno e 1o ottobre,
oppure  per  un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei
suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e, del
regolamento  recante  modalita'  e  termini  di pagamento delle tasse
medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;
  Visto  il  decreto  ministeriale 26 gennaio 2000, che ha differito,
per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse
automobilistiche  con  scadenza nel mese di febbraio 2000, al periodo
compreso  tra  il  1o  ed  il  30 aprile  2000, nonche' il versamento
relativo  alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000,
con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;
  Visto  il decreto ministeriale 10 aprile 2000, che ha ulteriormente
differito,  per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento
delle  tasse  automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000
al  periodo  compreso  tra  il  1o  ed  il 30 giugno 2000, nonche' il
versamento   relativo  alle  nuove  immatricolazioni  effettuate  dal
1o gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 giugno 2000 che, nel differire
nuovamente il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel
mese  di febbraio  2000, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose,
al  periodo  compreso  tra  il  1o ed il 31 ottobre 2000, ha altresi'
differito  allo  stesso periodo il pagamento delle medesime tasse per
il  periodo  con  scadenza  nel  mese di giugno 2000 e posticipato il
termine  per  il  versamento  relativo  alle  nuove  immatricolazioni
effettuate  dal 1o gennaio 2000, con scadenza anteriore al 31 ottobre
2000,  in  base  al  regolamento  adottato  con  decreto ministeriale
18 novembre 1998, n. 462;
  Visto  l'art.  18  della  legge  21 maggio  1955,  n. 463, il quale
attribuisce  al  Ministro  delle finanze la facolta' di stabilire con
proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche
e  di  modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento del
predetto tributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento
delle  tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000,
gia'  prorogato al periodo compreso tra il 1o ed il 30 aprile 2000 e,
successivamente,  ai  periodi compresi tra il 1o ed il 30 giugno 2000
ed il 1o ed il 31 ottobre 2000, e' ulteriormente prorogato al periodo
compreso  tra  il  1o  ed  il  28 febbraio  2001; al medesimo periodo
compreso  tra  il 1o ed il 28 febbraio 2001 e' prorogato, inoltre, il
pagamento  delle  stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese
di giugno e nel mese di ottobre 2000.
  Nello  stesso  termine  e'  corrisposto il versamento relativo alle
nuove  immatricolazioni  effettuate dal 1o gennaio 2000, con scadenza
anteriore  al  28  febbraio 2001, in base al regolamento adottato con
decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2000
                                             Il Ministro: Del Turco