IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio   di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6,  del  decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.p.a. Italtecno, inoltrata presso
il  competente  ufficio  della  Direzione generale della previdenza e
assistenza   sociale,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
5 settembre  2000, relativa al periodo dal 1o marzo 2000 al 14 giugno
2000,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 10 settembre 1999;
  Considerato  che il contratto di solidarieta', cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopra  citata  e le competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 11 febbraio 1999,
16 febbraio  1999  e  7 giugno  2000,  stabilisce  per  un periodo di
ventiquattro mesi, decorrente dal 1o marzo 1999, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  settimanali,  come previsto dal
contratto  collettivo nazionale del settore industria appalti aziende
FF.SS.  applicato,  a  35  ore  medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  settecentosei  unita' su un
organico complessivo di settecentocinquantasei unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1o marzo 2000 al 14 giugno 2000,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con
sede  in  Napoli,  unita' di FS Benevento, FS Caserta, FS Napoli e FS
Salerno,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  35  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
settecentosei    unita',    su    un    organico    complessivo    di
settecentocinquantasei unita'.