IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  1'art.  2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    tromba d'aria 11 giugno 2000 nella provincia di Padova;
    tromba d'aria 11 giugno 2000 nella provincia di Verona;
    grandinate 28 giugno 2000 nella provincia di Rovigo;
    grandinate 28 giugno 2000 nella provincia di Verona;
    grandinate 8 luglio 2000 nella provincia di Verona;
    grandinate 10 luglio 2000 nella provincia di Treviso;
    tromba d'aria 10 luglio 2000 nella provincia di Treviso;
    grandinate 15 luglio 2000 nella provincia di Venezia;
    grandinate 15 luglio 2000 nella provincia di Treviso;
    grandinate  dal  15 luglio 2000 al 19 luglio 2000 nella provincia
di Padova;
    grandinate 16 luglio 2000 nella provincia di Verona;
    grandinate 28 luglio 2000 nella provincia di Verona;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni ed alle strutture aziendali nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Padova:
      tromba  d'aria dell'11 giugno 2000, provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Montagnana;
      grandinate  del 15 luglio 2000, del 19 luglio 2000, provvidenze
di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei
comuni di Arqua' Petrarca, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia;
    Rovigo:  grandinate  del  28  giugno  2000,  provvidenze  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di
Porto Tolle;
    Treviso:
      grandinate  del  10 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Cordignano,
Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago;
      tromba  d'aria  del 10 luglio 2000, provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Gaiarine;
      grandinate  del  15 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Cimadolmo,
Mareno di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola;
    Venezia:  grandinate  del  15  luglio  2000,  provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di
Concordia Sagittaria, Portogruaro;
    Verona:
      tromba  d'aria dell'11 giugno 2000, provvidenze di cui all'art.
3,  comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Cologna Veneta,
Pressana, Roveredo di Gua';
      grandinate  del  28 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2, lettere b), c), d), f) nel territorio dei comuni di Negrar,
Verona;
      grandinate  dell'8  luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c),  d),  f),  nel  territorio dei comuni di
Bevilacqua, Terrazzo;
      grandinate  dell'8  luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Terrazzo;
      grandinate  del  16 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di Castagnaro;
      grandinate  del  28 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2,  lettere  b),  c),  d),  f),  nel  territorio dei comuni di
Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio