Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Agli  Uffici  centrali del bilancio
                                  presso  le Amministrazioni centrali
                                  dello Stato
                                  Agli  Uffici centrali di ragioneria
                                  presso  le Amministrazioni autonome
                                  dello Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alla      Banca      d'Italia     -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti col Tesoro
                                  Al Magistrato alle acque - Venezia,
                                  al Magistrato per il Po
                                  All'Ufficio di ragioneria presso il
                                  Magistrato per il Po di Parma
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alle  sezioni  e  procure regionali
                                  della Corte dei conti
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo  atti  del Magistrato per
                                  il Po - Parma
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Ai     Tribunali     amministrativi
                                  regionali
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle  Avvocature distrettuali dello
                                  Stato
                                  Alle prefetture
                                  Alle   Direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Alle    sezioni    staccate   delle
                                  direzioni regionali delle entrate e
                                  agli uffici delle entrate
                                  Alle  direzioni compartimentali del
                                  territorio
                                  Alle    sezioni    staccate   delle
                                  direzioni    compartimentali    del
                                  territorio   e   agli   uffici  del
                                  territorio
                                  Alle    direzioni   compartimentali
                                  delle dogane
                                  Al   Dipartimento   del   tesoro  -
                                  Direzione V
                                  Alle   direzioni   provinciali  dei
                                  servizi vari
                                  e, per conoscenza:
                                  Alla  Corte  dei  conti  - Servizio
                                  relazioni al Parlamento
                                  Alle amministrazioni autonome dello
                                  Stato
                                  Ai  commissari o rappresentanti del
                                  Governo  per  le  regioni a statuto
                                  ordinario,  le  regioni  a  statuto
                                  speciale e le provincie autonome di
                                  Trento e Bolzano
                                  Alle  ragionerie  delle  regioni  a
                                  statuto  ordinario, delle regioni a
                                  statuto  speciale  e delle province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle Poste italiane S.p.a.

    Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi
od   incomplete   comunicazioni,  si  riportano  qui  di  seguito  le
disposizioni  relative  alla  chiusura  delle contabilita' per l'anno
finanziario 2000 raccomandandone l'osservanza.
    N.   B.   -  Per  motivi  tecnici  connessi  con  il  sistema  di
elaborazione  del  Servizio  di  tesoreria,  diversi  adempimenti non
possono  essere  effettuati  entro i termini prescritti dalla vigente
normativa,  con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni
di chiusura delle contabilita'.
    Pertanto,  i termini indicati nella presente circolare, in attesa
di  una  revisione  generale  della  materia,  s'intendono  anche per
l'esercizio 2000, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

                         TITOLO I - ENTRATE

                             Paragrafo 1

ADEMPIMENTI  DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
                            CONTABILITA'

Per  le  entrate  erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  compileranno  e  trasmetteranno, entro il 5 gennaio 2001, agli
Uffici  che  amministrano  le entrate stesse gli elenchi mod. 55 T. e
mod.  55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 2000
(competenza e residui).

Per  quanto  riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle
entrate,   si   richiamano   gli  Uffici  interessati  alla  rigorosa
osservanza  degli  articoli  254  e  257  del vigente Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  circa  l'invio entro il 10 gennaio 2001 a gli Uffici centrali
del  bilancio  presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del
tesoro,  dei  prospetti  o  rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e
documenti  prescritti,  con esclusione di quelli prodotti dal Sistema
informativo  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato
come  da  istruzioni  emanate  dal  Ministero  del  Tesoro-Ragioneria
generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n.
53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del
21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n. 97 del
28  dicembre 1974 e lettera n. 100469 del 14 aprile 1975, per il capo
XXVIII,  e  con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX.
Per  i  capi XXXII e XXXIII dovra' operarsi con le modalita' previste
per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Ai  fini  di  quanto  sopra il Ministero delle finanze e' invitato ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari  del  servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano  a  rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini  prescritti  ed  a  sanare  le  irregolarita'  rilevato dalle
Ragionerie provinciali dello Stato.

Le   stesse  Ragionerie  provinciali,  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle
contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare al Ministero
delle finanze - Segretariato generale e al Dipartimento delle entrate
-  Direzione  centrale  per  la  riscossione  - l'elenco degli agenti
contabili  inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei
conti.

Per  i  versamenti  risultanti  dalle  contabilita' amministrative si
rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali  variazioni  avvenute  negli  importi  dei versamenti, dopo
l'invio  delle contabilita' amministrative che gli uffici sono tenuti
a  rendere  in  base al 3º comma del presente paragrafo devono essere
tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al Dipartimento del Tesoro -
Direzione   V   (Ufficio   I),  agli  Uffici  centrali  del  bilancio
competenti.

Le  prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli
Uffici  centrali  del  bilancio  e dalle Ragionerie provinciali dello
Stato,  secondo  le  rispettive  competenze,  seguendo  le istruzioni
fornite  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato -
I.G.I.C.S.

E'  da  ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni
da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di
operare,  in  casi  eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza
oltre  il  termine  ordinario  previsto  per le prenotazioni da parte
degli  Uffici  centrali  del  bilancio e delle Ragionerie provinciali
dello  Stato,  per le quali veniva interessato l'Ispettorato generale
per   la   finanza   delle  pubbliche  amministrazioni  (I.G.E.P.A.).
Pertanto,  i  predetti  Uffici  dovranno  inviare le prenotazioni per
modifica  di  imputazione  nonche'  per  riduzione dell'importo o per
annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il
Sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  entro  il  termine  improrogabile  del 30 marzo 2001. Entro lo
stesso  termine  gli  Uffici  centrali  del  bilancio e le Ragionerie
provinciali  dello  Stato  interessato  debbono  far  pervenire  alle
Sezioni  di  tesoreria  provinciale  competenti  gli  originali delle
quietanze da variare.

Detto  termine  si  applica  anche  alle richieste di variazione alle
entrate fuori bilancio.

Si  richiama  altresi'  l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le
quietanze  provenienti  dalla  riduzione  e  annullamento  del titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Sara'  cura  poi  delle  Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni  prenotate  entro  il  termine improrogabile del 13 aprile
2001  e  renderle disponibili al Sistema informativo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato non oltre il 20 aprile 2001.

Per gli indicati termini del 30 marzo, 13 e 20 aprile 2001, non trova
applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse.

Gli  eventuali  casi  di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio
competente.

                          TITOLO II - SPESE

                             Paragrafo 1

              TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

A) Ordini di pagare.

Le  Amministrazioni  centrali e periferiche avranno cura di inoltrare
gli  ordini  di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio, ed
alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato  entro  e  non oltre il 5
dicembre 2000.

Gli Uffici centrali del bilancio potranno trasmettere, via terminale,
i  relativi  mandati  informatici  al  Dipartimento  della Ragioneria
generale  dello Stato - I.GE.P.A. fino al 19 dicembre 2000, mentre le
Ragionerie   provinciali   dello   Stato,  sempre  entro  tale  data,
continueranno  ad immettere al Sistema informativo i dati relativi ai
propri ordini di pagare.

Le Sezioni di tesoreria provinciale accetteranno mandati informatici,
emessi  in  conto  dell'esercizio  2000, fino alla data ultima del 21
dicembre  2000  (cosi'  come  da protocollo di intesa del 18 dicembre
1998 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   e   la  Banca  d'Italia,  per  la  gestione  del  mandato
informatico).

Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione
degli  ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra
indicato,  le  Amministrazioni  interessate  dovranno necessariamente
evitare  l'invio,  massiccio  di  ordini  di  pagare  a  chiusura  di
esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione  di quelli per i
quali  e'  gia'  noto  il  nome del creditore, l'esatto ammontare del
debito  e  la  scadenza dello stesso (ad esempio rate di ammortamento
mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno  cura  di  far
pervenire   ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle
Ragionerie  provinciali  dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre  il  termine del 15 novembre 2000 per consentire l'emissione in
tempo  utile  degli  ordinativi  e  dei buoni tratti sui titoli della
specie.

Gli Uffici centrali del bilancio devono trasmettere i predetti ordini
al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato - I.GE.P.A.
entro  il  1º  dicembre  2000, onde evitare che i titoli non vadano a
buon fine.

Si  fa  presente  che  entro  il  termine  del  20  dicembre  2000 le
Amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  Sezioni  di
tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a)  i  titoli  tratti  su  ordine di accreditamento non trasportabili
salvo  che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il
riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato
delle  rimanenze  sugli  ordini di accreditamento inferiori alle lire
10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2º;

b)  gli  ordinativi  tratti  sulle  contabilita' speciali e tutti gli
altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche.

Le    Sezioni    di    tesoreria   provinciale   restituiranno   alle
Amministrazioni  emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto  termine  del 20 dicembre 2000. ad eccezione dei casi in cui
il  quantitativo  dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le  Sezioni  restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in
conto esercizio 2000 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.

I  buoni  di  prelevamento  in  contanti  vanno pagati esclusivamente
presso  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione
avviene nel mese di dicembre.

Si  invitano  i funzionari delegati che emettono entro il 30 novembre
2000  buoni  di  prelevamento  in contanti pagabili presso gli uffici
delle  Poste  italiane  S.p.A.,  di volerne curare la riscossione con
ogni  sollecitudine  e  si  raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di
procedere,  al  piu'  presto possibile, alla richiesta di rimborso di
tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

                             Paragrafo 2

                         SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti  i  funzionari  delegati  a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, entro il
31  gennaio 2001, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un
prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti
in  tutto  od  in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui
risultino,  per  ciascun  ordine  e  distintamente  per  competenza e
residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo  dell'ordine, nonche'
l'importo  dei  pagamenti  effettuati  e  la  somma rimasta da pagare
sull'ordine medesimo.

Le  Ragionerie  provinciali  dello  Stato  che avessero necessita' di
conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno
chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via
terminale  - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

I  funzionari  delegati  in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del  Regolamento  di contabilita' generale dello Stato (quale risulta
modificato da ultimo dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di
quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno
attenersi  scrupolosamente  a quanto disposto dall'art. 60 modificato
da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/94) e dall'art.
61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa:

a)  i  funzionari  delegati  debbono  presentare  i rendiconti del II
semestre entro il 25 gennaio 2001;

b)  le  somme  prelevate  in  contanti, per la parte eventualmente da
trattenersi  oltre  il 31 dicembre 2000, perche' non utilizzata entro
tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle effettive
necessita'.  Le  quietanze  concernenti  il  versamento di tali somme
presso  la  Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora
erogata   entro   il   31   marzo  2001,  termine  tassativo  per  la
presentazione  del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al
rendiconto  medesimo.  Tale  termine  di rendicontazione e' tassativo
anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale.

Allo  scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni
di  annullamento  delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le
Amministrazioni  di  interessare i funzionari delegati a richiedere i
fondi  soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che
prevedono  di potere, con certezza, pagare entro il 29 dicembre 2000,
tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da
estinguersi  secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art.
59  bis  della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3
del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1272, n. 627 -
modificato  nei  termini  dalla  legge  n.  468  del  1978 (art. 33 -
distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto
competenza  da  quelli  emessi in conto residui e, per questi ultimi,
anche  avuto  riguardo  all'esercizio  di  provenienza dei residui di
relativa imputazione.

Ovviamente,  detta  disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini
di  accreditamento emessi allo scopo, di dotare i funzionari delegati
di  fondi  destinati  a  particolari e specifiche erogazioni. In tali
casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno  indicare  sui  titoli  che trattasi di fondi destinati agli
scopi sopra menzionati. Occorre tenere presente che gli ordini devono
essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali nonche'
agli  Uffici  periferici competenti ad emettere aperture di credito a
valere  sui  fondi  assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n.
908,  di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di
concedere  l'apertura  di  credito,  onde evitare che, per effetto di
errate  previsioni,  a  fine  esercizio  rimangano  sulle aperture di
credito cospicui fondi non utilizzati.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di
credito  alle effettive necessita' dei funzionari delegati trae anche
giustificazione   -   specialmente   per   i  capitoli  con  gestione
esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con   la   determinazione   di  una  massa  spendibile  assolutamente
inadeguata  ai  fini  degli  stanziamenti  di cassa. In tali casi gli
stanziamenti    di   cassa   del   nuovo   esercizio   risulterebbero
insufficienti  per  l'emissione  di ordini di accreditamento in conto
residui a fronte di mod. 32 bis C.G. o di mod. 62 C.G.

Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione  piu'  attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle Amministrazioni centrali
e periferiche.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle
disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960.

In  particolare  tale  norma,  nel  disporre  che  le Amministrazioni
centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte; le somme stanziate
sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti Uffici periferici,
prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.

Cio',  ovviamente,  al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli Uffici e, nel
contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di
competenza di altri centri di spesa.

In  proposito  corre  l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi
finanziari,  in  sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai
sensi  della  menzionata  legge  n.  908/1960,  sono  state  rilevate
numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari Uffici
periferici   mentre  sugli  stessi  capitoli  sono  state  registrate
eccedenze   di   spesa   sulle  quote  mantenute  in  gestione  dalle
corrispondenti Amministrazioni centrali.

Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda
a  queste  ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio,
ma  in  ogni  caso  non  oltre  la data di sistemazione dei titoli di
spesa,  con  le  stesse  modalita' previste per la ripartizione delle
somme   stanziate  sui  singoli  capitoli,  alle  variazioni  che  si
rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli
Uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.

Si   reputa   essenziale  rivolgere  invito  agli  Uffici  periferici
affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria Amministrazione
centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per
consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti
variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria
competenza.

Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle e aperture di
credito  cospicui  fondi  non  utilizzati  e per ridurre al minimo la
formazione  dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di
ordinativi  su  ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli
uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle
spese   adottino   le   opportune  e  tempestive  misure  perche'  la
liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto,
senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio  finanziario in
corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in
favore  del  Commissario  del  Governo  per la Regione Friuli-Venezia
Giulia,   trova  applicazione  la  legge  17  agosto  1960,  n.  908,
richiamata  nell'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Friuli -Venezia Giulia.

E'  da  rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3
marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di
contabilita'  generale - primo, secondo e terzo, comma - si applicano
anche  ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio,
nelle    contabilita'   dei   funzionari   delegati   delle   diverse
Amministrazioni  dello  Stato.  Inoltre,  a  tali fondi, si applicano
anche  le  disposizioni  di  cui  all'art.  60 della vigente legge di
contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994.

Pertanto  tali  funzionari delegati tono tenuti, al pari di tutti gli
altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti
la  presentazione  dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi
che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario
in  cui  l'ordine  di  accreditamento  e'  stato disposto, sia (fatta
eccezione  per la contabilita' in discorso degli Enti militari - come
precisato  al  paragrafo  3º - Spese, punto 2, relativo ai funzionari
delegati  titolari  di contabilita' speciali) nei rispettivi semestri
dell'anno  seguente  durante  il quale, com'e' noto, potranno trovare
estinzione i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso
entro l'esercizio di emissione.

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

Entro  il 31 gennaio 2001, i funzionari delegati dovranno inviare, in
doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie
provinciali  dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo
sugli  ordini  di accreditamento, corredati dell'elenco analitico dei
creditori  e  delle  somme  da pagare, gli elenchi mod. 62 C.G. delle
spese  delegate  insoddisfatte  al  31  dicembre 2000, in conto della
gestione  dell'esercizio  2000,  distintamente  per  capitolo  e  per
esercizio  di  imputazione  al  bilancio  delle  spese medesime e con
l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte  non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra'
essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno
emesso gli ordini di accreditamento.

Nel  caso  in  cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse
risultare  particolarmente  laboriosa  e non determinante ai fini' di
specifiche   esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del  tutto
eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento, ridotti.

Quanto  ai  modelli  62  C.G.,  si  precisa  che essi dovranno essere
compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

-   nel   primo   saranno  riportati  gli  ordinativi  su  ordini  di
accreditamento  emessi  entro  il  31  dicembre 2000 e non portati in
uscita  entro  la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale,
che  sono  quindi  da  trasportare  all'esercizio  2001; sul predetto
elenco  va  anche  indicato  l'importo  netto e quello delle relative
ritenute  erariali  di  ciascun  ordinativo. Per cio' che concerne le
eventuali  ritenute  erariali  rimaste  da  versare  relativamente  a
ordinativi  estinti,  dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62
C.G.,  solo  se  trattasi  di  spese  non riguardanti stipendi, altri
assegni  fissi  e  pensioni. In proposito vedere piu' avanti anche la
lettera G);

-   nel   secondo  saranno  riportate  tutte  le  spese  relative  ad
obbligazioni  assunte,  per  le  quali  non e' stato ancora emesso il
relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei detti
modelli,  tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2001
degli  ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e
al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti
ordini di accreditamento in conto residui.

Gli  ordini  di  accreditamento  emessi in conto residui nel prossimo
esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi
rimasti  insoluti  (o  scritturati in conto sospeso), dovranno essere
utilizzati    dai   funzionari   delegati   esclusivamente   per   la
regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A  tale  fine  sui  predetti  ordini  di  accreditamento  deve essere
apposta,   ben   appariscente  la  indicazione:  "esclusivamente  per
ordinativi  da  trasportare".  Inoltre le Amministrazioni interessate
avranno  cura  di  emettere  con  ogni  sollecitudine  gli  ordini di
accreditamento  suddetti mentre i funzionari delegati, da parte loro,
solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini
di accreditamento, se non pervenuti alla data del 30 agosto 2001.

Si  richiama  altresi'  l'attenzione  delle  Amministrazioni  ad  una
tempestiva   emissione   degli   ordini   di  accreditamento  per  la
sistemazione   contabile  degli  ordinativi  emessi  e  pagati  negli
esercizi  1999  e  precedenti  e tuttora scritturati al conto sospeso
"collettivi". La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del
bilancio  presso  le  singole Amministrazioni nonche' alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  gli  elenchi  (mod.  79 R.T.) dei predetti
ordinativi,   per   i  quali  le  Amministrazioni  dovranno  emettere
improrogabilmente  entro  il  30  giugno  2001  i  relativi ordini di
accreditamento,  segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli
eventuali   motivi   ostativi   all'emissione   di   tali  ordini  di
accreditamento.

Le  Sezioni  di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi
emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo
dei  residui  passivi  riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza
che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di  eventuali ritenute, da
comprendere  negli  elenchi  mod.  62  C.G., sia contenuto nei limiti
delle  riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito
disposte  nel  corso  dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei
funzionari delegati.

Quelle   partite   che,  per  circostanze  eventuali,  non  potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio,  formeranno,  eccezionalmente  oggetto  di  appositi elenchi
suppletivi,  il  cui  invio potra' aver luogo fino al termine massimo
del  15  febbraio 2001, termine che non e' suscettibile della proroga
di cui al N.B. indicato nella premesse.

La  possibilita'  di  ricorrere  ad  elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi  estinti  nel  mese  di  dicembre  2000 quando la relativa
comunicazione  della  locale  Sezione  di  tesoreria  provinciale non
perviene nei termini previsti.

Negli  eventuali  casi  in  cui  vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.

Il  suddetto termine del 15 febbraio 2001 dovra' essere rigorosamente
osservato,    essendo    assolutamente    indispensabile    che    le
Amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Gli  Uffici  centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in
elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto,
restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi  emessi  nell'esercizio  2000  e trasportati all'esercizio
2001.

Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in
contanti  della  somma  complessiva  delle spese pagabili con i fondi
delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini
di  accreditamento,  si  raccomanda  anche  ai funzionari delegati di
effettuare, tempestivamente, gli adempimenti. richiamati al paragrafo
3º - Spese, punto 1 relativo ai funzionari delegati.

C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

L'art.  61-bis  della  legge  di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  627,  prevede  che  "gli  ordini di accreditamento riguardanti le
spese  in  conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla  chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta  all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del funzionario
delegato.  La  disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli  ordini  di  accreditamento  emessi  sui  residui  che, ai sensi
dell'art.  36,  terzo  comma,  della  vigente  legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei
capitoli della "spesa":

- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti;

- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale;

- dal n. 9500 al 9999: Rimborso prestiti.

Si   ritiene  opportuno  precisare  che  continuano  ad  avere  piena
efficacia  le  disposizioni  di carattere particolare che regolano il
trasporto  degli  ordini  di accreditamento facenti carico a capitoli
relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art.
1  del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.
232,  del  16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal
Ministero dei lavori pubblici.

La  facolta'  di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per
effetto  della legge 23 dicembre 1999, n. 489 concernente il bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale
per il triennio 2000-2002, e del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica del 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa
per quanto riguarda i Ministeri e, nell'ambito dei relativi centri di
responsabilita' anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) TRASPORTI E NAVIGAZIONE: Capitanerie di di porto, U.P.B. 10.1.1.5:
2337, 2338, 2339;

b)  DIFESA: Armamenti navali, U.P.B. 10.1.1.4: 1432, U.P.B. 10.1.2.2:
1476;  Armamenti aeronautici, U.P.B. 11.1.1.3: 1665, U.P.B. 11.1.2.3:
1711  Telecomunicazioni,  informatica  e  tecnologie avanzate, U.P.B.
12.1.1.3:  1885,  U.P.B.  12.1.2.2:  1927;  Lavori  e demanio, U.P.B.
15.1.1.3:  2073,  U.P.B.  15.1.2.4:  2150;  Sanita', militare, U.P.B.
16.1.1.3:  2291; Bilancio e affari finanziari. U.P.B. 22.1.2.1: 2545;
Arma  dei  carabinieri.  U.P.B.  23.1.1.5: 2891; Armamenti terrestri,
U.P.B. 26.1.1.3: 3773, U.P.B. 26.1.2.1: 3811; Commissariato e servizi
generali  U.P.B. 27.1.1.6: 4021; Ispettorato logistico dell'esercito,
U.P.B.  28.1.1.3:  4261;. Ispettorato supporto logistico navale e dei
fari,  U.P.B. 29.1.1.3: 4381; Ispettorato logistico/Comando logistico
dell'aeronautica,  U.P.B.  30.1.1.3:  4551;  Ufficio del segretariato
generale  per  la  gestione  degli  enti dell'area industriale U.P.B.
31.1.1.4: 4731.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini
del  trasporto  degli  ordini  di  accreditamento, si atterranno alle
indicazioni  riportate  sulla  fascia  meccanografica riguardante gli
ordini   stessi,   fatte   salve   le   variazioni   al   regime   di
trasportabilita' degli ordini di accreditamento intervenute nel corso
dell'esercizio,  che  il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato  comunichera'  alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale -
Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica.

Per  il  trasporto  di  tali  titoli  trova applicazione il combinato
disposto  degli  art.  443,  comma  3º,  444 e 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo
del  10  gennaio  20O1,  alle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale la
richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo  tale  data,  le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le
operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive
Amministrazioni,  per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o
delle  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento  relativi a spese in conto capitale o assimilate per i
quali  non  e'  stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposto
che  non  possono  essere  ulteriormente  trasportati  gli  ordini di
accreditamento  per  i  quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno
precedente.

Sulla  base  delle  parifiche  effettuate  dalle Sezioni di tesoreria
provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al
movimento  avvenuto  sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle  eventuali  richieste  avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria elabora, entro il 19 gennaio
2001,  una  raccolta  di  dati  informatici,  contenente  gli estremi
identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al
Sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.

I  funzionari  delegati  solo  dopo tale data potranno emettere sugli
ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di
prelevamento.

Le   Sezioni   di   tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le
informazioni  da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare
la  nuova  imputazione  su ciascun ordine di accreditamento esistente
presso   di  esse  e  cureranno  l'invio  di  un  elenco  dei  titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo
3º (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

Gli  ordini  di  accreditamento  di cui sopra, ai quali per qualsiasi
motivo non dovesse essere attribuita dal Sistema informativo la nuova
imputazione,   andranno   restituiti   dalle   Sezioni  di  tesoreria
provinciale  alle rispettive Amministrazioni emittenti per il tramite
degli  Uffici  centrali  del  bilancio o delle Ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti.  I pagamenti nel frattempo disposti su tali
ordini   di   accreditamento,  andranno  sistemati  dalle  competenti
Amministrazioni  mediante emissione di nuovi ordini di accreditamento
nell'esercizio 2001, in conto residui.

D) Mandati informatici, non pagati entro il 31 dicembre 2000.

Il  trasporto  dei mandati informatici emessi sia in conto competenza
che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.
443  del  Regolamento  di  contabilita'  generale  dello Stato, quale
risulta  modificato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A  tal  fine  l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 19 gennaio 2001 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.

Gli  uffici  delle  Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il
giorno  5  del mese di gennaio 2001 (prorogabile al 10 per necessita'
operative)   alle   Sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti
sostitutivi  dei  mandati  informatici  inestinti  e  perenti  al  31
dicembre 2000.

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita'
speciali  ed  ordini  di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati
entro il 31 dicembre 2000.

Si  premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere
i  titoli  di  spesa  entro  i  termini  di  cui  alla lettera B) del
paragrafo 1º, al fine di consentirne l'agevole pagamento non oltre il
29  dicembre  2000  da  parte  delle  competenti Sezioni di tesoreria
provinciale.

Il  trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti, al 31
dicembre 2000, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria
provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i  fondi  in conto residui,
riportano  la  nuova  imputazione  sui singoli titoli. Gli ordinativi
che,  per  qualunque  ragione,  non  debbano piu' essere pagati, sono
richiesti   dai   funzionari   delegati  alle  Sezioni  di  tesoreria
provinciale per essere annullati.

Per  gli  ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti
alla  fine  dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo
aver  nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano
all'Amministrazione  emittente  la  nuova numerazione attribuita agli
stessi per l'esercizio corrente.

Il  trasporto  degli  ordini  di  pagamento  su  ruoli di spesa fissa
inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio viene ugualmente effettuato
dalle  Sezioni  di tesoreria provinciale che provvederanno ad apporre
il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F)  Rimanenze  di  importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli
ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2000.

I  funzionari  delegati  hanno  l'obbligo di utilizzare interamente i
fondi  di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o
buoni  sulle  successive  partite  di  credito. I medesimi funzionari
delegati  qualora  accertino  al  20  dicembre  2000 una rimanenza di
importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli
ordini   di  accreditamento  relativi  all'anno  in  corso,  dovranno
provvedere  al  versamento  della  detta rimanenza con imputazione al
capitolo  "Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su
cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

E'  opportuno precisare che per il Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica e per il Ministero delle finanze i
capitoli  da  utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il
n.  2368  (u.p.b.  6.2.2)  e  il  n.  2319 (u.p.b. 1.2.5); per quanto
riguarda invece le Amministrazioni autonome dello Stato, le rimanenze
di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Inoltre  poiche'  nei decorsi esercizi non sempre e' stato provveduto
alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o
inferiori  a  lire  10.000, si raccomanda la stretta osservanza della
norma  citata,  onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura
dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura
di credito.

Giova  far  presente, che i titoli (buoni mod. 31-bis C.G.), relativi
alle  disponibilita'  in  parola,  andranno  emessi  non oltre il, 22
dicembre  2000,  con  l'intestazione  "Tesoro  dello  Stato  mediante
commutazione  in  quietanza  di entrata". Tali titoli dovranno recare
l'indicazione  del  capitolo  e  del  capo  di entrata a cui dovranno
affluire  detti  versamenti  ed essere accompagnati dalla distinta di
versamento  -  mod.  124T  -  vistata, ove previsto, dalla competente
Ragioneria provinciale dello Stato.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981).

L'art.  37  della  legge  finanziaria  30  marzo  1981,  n.  119 - da
considerarsi  di  efficacia  permanente - dispone che le ritenute per
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi
previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi  e  pensioni, corrisposti al personale statale in attivita', ed
in  quiescenza,  sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto,  sia  le ritenute erariali che i contributi previdenziali e
assistenziali  -  riguardanti  esclusivamente  le  menzionate spese -
rimasti  da  versare  al  31  dicembre  2000, dovranno imputarsi alla
competenza   dell'anno   2001.  Si  raccomanda  alle  Amministrazioni
centrali  la  scrupolosa  osservanza di tali disposizioni, al fine di
non  determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione
delle relative entrate.

Non  rientrano  nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della
legge finanziaria 1981:

1)  i  mandati  informatici  emessi per la regolazione delle ritenute
dell'esercizio  2000  e  non estinti nello stesso esercizio, i quali,
ovviamente,  fruendo  dell'istituto del trasporto trovano imputazione
nel 2001, in conto residui;

2)  gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento
emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso
anno,  i  quali  trovano imputazione nell'anno 2001, logicamente, per
effetto  del  trasporto,  in  conto  residui.  Per  questi  ultimi il
funzionario  delegato dovra' emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare
lordo  della  spesa.  Sul  mod.  32 - bis C.G., che contiene la nuova
imputazione  del titolo che si trasporta dovra', naturalmente, essere
esposto  l'importo  netto.  Il  modello  31  - bis C.G., con il quale
dovra'  essere  regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento
all'erario,  verra' imputato al competente capitolo in conto residui,
mediante  commutazione  in  quietanza  di  entrata,  quest'ultima  da
imputarsi  in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti
Istruzioni  sui  servizi  generali del tesoro e in applicazione degli
articoli  152  e  154  del Regolamento di contabilita' generale dello
Stato;

3) i mandati informatici emessi nell'anno 2000 e non estinti entro il
31  dicembre  dello  stesso  anno  i  quali,  come  e'  noto, vengono
trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno
essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

Per  quanto  concerne  le  ritenute  previdenziali,  si raccomanda la
scrupolosa  osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

L'impegno   delle   spese,   per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui
viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge  7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468.

Ulteriori  e  piu'  dettagliate  istruzioni sull'applicazione di tale
norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

                             Paragrafo 3

         ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE

Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  entro  il  19 gennaio 2001.
dovranno inviare:

a)  agli  Uffici  centrali del bilancio e alle Ragionerie provinciali
dello  Stato  competenti,  che hanno eseguito il controllo preventivo
sui  titoli,  l'elenco  dei mandati informatici emessi nell'esercizio
1999  per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perche' colpiti
da perenzione.

Per  quanto  concerne  i  mandati in limite di perenzione, non pagati
entro  il  30  dicembre  2000,  si raccomanda agli uffici delle Poste
italiane  S.p.A.  di  tenere presente che tali titoli dovranno essere
subito  restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per
le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi
di  tesoreria,  si  interessano  le  medesime Sezioni ad inoltrare le
comunicazioni  di  pagamento  in  tempo  utile dei titoli di spesa in
limite di perenzione non oltre il 30 marzo 2001:

b)  ai  funzionari  a  favore  dei  quali  sono  state disposte sub -
anticipazioni,  a  norma  dell'art.  728 delle vigenti Istruzioni sui
servizi  del  tesoro,  l'elenco  degli  ordini  di prelievo mod. 31 -
quinquies  C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando
tali   ordini  all'elenco  stesso  (sull'argomento  vedere  anche  le
disposizioni  richiamate  a  conclusione  del  presente paragrafo per
l'accennato articolo 728);

c) alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi
di   estrazione   del  lotto,  (per  la  gestione  stralcio)  nonche'
all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato mediante la nota
mod.  100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del
lotto  emessi nell'esercizio 2000 d'imminente chiusura e inestinti al
31  dicembre 2000 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare,
l'elenco  degli  ordini del lotto gia' trasportati all'esercizio 2000
ed  inestinti  alla  fine dell'esercizio medesimo; tale elenco dovra'
comprendere  in  allegato  gli  ordini  nel  medesimo  descritti o la
dichiarazione  di  smarrimento  datata  e sottoscritta dal capo della
Sezione  di  tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli
articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi
del  tesoro,  nonche',  eventualmente,  gli  elenchi degli ordini del
lotto  emessi  nell'esercizio  1999,  pagati  in  tempo  utile ma non
conteggiati  nel  mese  di  dicembre  2000 (circolare della Direzione
generale  del  tesoro  23  agosto 1926, n. 19915, Bollettino finanze,
1926, pagina 1999).

Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  inoltre,  per  effetto  del
disposto  di  cui  al  2º  comma  dell'art.  448  del  Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quale  risulta  modificato dal
D.P.R.  n.  402  del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 2001 con
apposito  elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie provinciali dello
Stato  competenti,  gli  ordini di accreditamento relativi a spese in
conto  capitale  o  assimilate  per i quali non e' stato richiesto il
trasporto entro la predetta data.

In  relazione  alla  modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento,
introdotta  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976,  n.  656,  si  richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria
provinciale  sul  fatto  che  gli ordini di accreditamento rimasti in
tutto  o  in  parte  inestinti  alla chiusura dell'esercizio 2000 non
devono  piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati
direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali
o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2001 (come gia'
indicato  nel  paragrafo 2º) alle Sezioni di tesoreria provinciale un
elenco,   in  duplice  copia,  contenente  il  capitolo,  il  numero,
l'importo  e  l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini
di  accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti
spese  sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu'
trasportabili,  nonche'  le somme che risultano pagate a valere sugli
ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  appongono  poi  sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  Sezioni  di  tesoreria
provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque
giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2001. trasmettono:

-  ai  predetti  Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini
rimasti  in  tutto  o  in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G.,
della scheda mod. 14 C.G., nonche' di una copia del mod. 34 C.G.;

-  all'Ufficio  centrale  del  bilancio o alla Ragioneria provinciale
competente, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

-  all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34
C.G.

Qualora  i  funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il
13 aprile 2001 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale
- dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione
o  l'annullamento  degli  stessi invieranno, comunque, agli Uffici di
cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per  l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria
provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento,
rimasti  in  tutto  o in parte, inutilizzati, all Ufficio centrale di
ragioneria  corredati  del  mod.  15 C.G., della scheda mod. 14 C.G.,
nonche' di due copie del mod. 34 C.G..

Una  copia  del  predetto  mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'Amministrazione emittente.

I  suddetti  Uffici  di  ragioneria provvederanno, successivamente, a
trasmettere  i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e
15  C.G.,  nonche'  una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti
Uffici di controllo della Corte dei conti.

Si  fa  presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione
dei  monopoli  di  Stato,  sara' provveduto con separata circolare da
parte  dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per
la chiusura delle contabilita'.

Inoltre  le  medesime  Sezioni  di tesoreria	provinciale, entro il 10
febbraio 2001 (termine per il quale non trova applicazione la proroga
stabilita nel N.B. indicato nelle premesse), dovranno trasmettere:

1)  ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-bis
C.G.)  degli  ordinativi  tratti  sugli  ordini  di  accreditamento e
rimasti  insoluti  al  31  dicembre  2000.  Per detti ordinativi, che
saranno  frattanto  trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale
ed  il  cui  importo  e'  stato  gia' compreso (in base agli elementi
contenuti  nel  mod.  31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verra'
successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2001.

Gli   ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle  Sezioni  di
tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno  far carico per l'esercizio 2001 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.

Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto
sospeso   e  registrati  definitivamente  in  uscita  al  ricevimento
dell'ordine  di  accreditamento  emesso  a  sistemazione dei predetti
ordinativi.

Gli  ordinativi  che,  per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
Sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse
Sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi
nell'esercizio  1999  trasportati  all'esercizio  2000  e  non ancora
estinti  al 31 dicembre 2000, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2000 con la stampigliatura "da non trasportare"
rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per  gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni
di  tesoreria  provinciale provvederanno alla loro elencazione in una
speciale  nota  modello  32-bis  C.G.,  da  trasmettere ai funzionari
delegati,  corredata  della  dichiarazione  di  smarrimento  datata e
sottoscritta  dal  capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo
le  disposizioni  di  cui  agli articoli 583 e seguenti delle vigenti
Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2)  ai  funzionari  delegati  titolari  di contabilita' speciali, per
l'annullamento,  gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse contabilita',
rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio successivo a quello di
emissione;  per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su contabilita'
speciali  accese ad Enti militari vanno trasmessi, per l'annullamento
quelli   rimasti  inestinti  alla  fine  dello  stesso  esercizio  di
emissione;

3)  agli  Uffici centrali del bilancio e, alle Ragionerie provinciali
dello  Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C.G. inviati ai
funzionari delegati.

Nel  caso  che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-bis C.G. e
34 C.G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod.
108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso,
di  numerosi  titoli  pagati  nel corso dell'esercizio finanziario di
prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il
trasporto  al  nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle
Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinche', entro il 31
dicembre  2000,  siano portati in esito definitivo tutti i versamenti
in  titoli  pagati  dagli  uffici  delle  Poste  Italiane  S.p.A e da
eventuali altri uffici pagatori.

Allo  scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei
pagamenti,  si  interessano  le  Sezioni  di  tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita'
degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  assegnatarie degli ordini di
accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-bis C.G. o
buoni   speciali   modello   31-quater   C.G.,   nei  casi  previsti,
provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro, a portare in. esito definitivo i pagamenti
effettuati  sui  buoni  stessi,  previa  riduzione  di  essi, ove non
completamente estinti.

Gli  ordinativi  1  mod.  31  C.G.  e  gli  ordini  di  prelievo mod.
31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi  giorni  di  dicembre  dagli  uffici  postali, da altri uffici
pagatori  nonche'  dalle  Sezioni di tesoreria provinciale diverse da
quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima
non  abbia  potuto  portare  in  uscita entro il 31 del mese, saranno
provvisoriamente  scritturati  fra i pagamenti in conto sospeso dalla
Sezione  di tesoreria provinciale, che ne dara' notizia ai funzionari
delegati  mediante  invio  del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare,
come  indicato  al  precedente  n.  1).  Tali  ordinativi e ordini di
prelievo  mod.  31-quinquies  C.G., dovranno essere trasportati dagli
stessi  funzionari  delegati  all'esercizio  2001  e considerati come
pagati nel corso di tale esercizio.

A  tale  effetto  i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente paragrafo
2,  all'Ufficio  centrale  del bilancio o alla Ragioneria provinciale
dello  Stato  competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da
trasportare  all'esercizio  2001,  mentre  nel  caso che si tratti di
ordini  di prelievo mod. 31-quinquies C.G., anch'essi da trasportare,
i  funzionari  interessati  dovranno  inviare i relativi elenchi alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

In   entrambi  i  casi,  poi  non  appena  pervenuti  gli  ordini  di
accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2001, le Sezioni di
tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova
imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per  gli  ordinativi  tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre
prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un  elenco  in doppio esemplare (mod. 32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro  il  31  dicembre 2000. Procedura analoga a quella indicata per
gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per  i buoni di prelevamento in contanti emessi dell'esercizio 2000 e
pagati  entro  il  31  dicembre 2000, ma versati presso la Sezione di
tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi
saranno  inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod.  62  C.G.,  di  cui  al paragrafo 2 sub lettera B), affinche' si
possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali
gli  ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 2001 e provvedere
alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le   Sezioni   di  tesoreria  provinciale  riporteranno  sui  singoli
ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

                             Paragrafo 4

                       SPESE FISSE E PENSIONI

      ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le  Direzioni provinciali dei servizi vari dovranno trasmettere entro
il  15 gennaio 2001 alla Corte dei conti (Ufficio di controllo per le
spese  fisse  ed il debito vitalizio) gli elenchi mod. 63 C.G., in un
unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se
negativi)  distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e
pensioni prescritte al 31 dicembre 2000.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese
correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2000, saranno compilati
separati  elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della
legge di contabilita' generale dello Stato.

Per  la  gestione  riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod.   63  C.G.  delle  somme  prescritte  andranno  trasmessi  dalle
Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  all'Ufficio  centrale del
bilancio  presso  il Ministero dell'interno invece che alla Corte dei
conti.

Le   medesime   Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari  dovranno,
altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2001, agli Uffici centrali
del   bilancio  presso  le  Amministrazioni  centrali,  gli  elenchi,
compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle
rate  o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre
2000  i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi
dovranno  essere  inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  le spese a carico del capitolo 2873 (u.p.b. 3.1.4.1) dello stato
di  previsione  dello  stesso  Ministero  per  l'anno 2000, avente la
seguente    denominazione:   "Pensioni   privilegiate   tabellari   e
decorazioni  al  valor  militare".  E'  consentito  ove l'indicazione
nominativa  di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto
laboriosa,  l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle
suddette rate o quote rimaste da pagare.

Agli  stessi  Uffici  centrali  del  bilancio deve essere inviata una
copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi .

                             Paragrafo 5

                ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2000

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2001.

Gli  Uffici  centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  potranno  effettuare,  per  gli  ordini  di  pagare  a  carico
dell'esercizio  2001,  la  registrazione  nelle scritture del Sistema
informativo  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
partire dal 15 dicembre 2000. Inoltre dal 22 dicembre 2000 i relativi
mandati  informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che
li  rendera'  disponibili  per le Sezioni di tesoreria provinciale il
primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2001.

Sara'   cura   dell'Amministrazione  e  degli  Uffici  emittenti  far
pervenire  agli  Uffici  di  ragioneria  sopra  indicati,  con  largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.

Resta  da  aggiungere  che  negli  ultimi  10  giorni  di dicembre e'
confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai primi del mese, di gennaio
dell'anno successivo.

Sara'  compito  tuttavia  sempre  dell'Amministrazione e degli Uffici
emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2001".

B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2001.

Gli   ordini   di   accreditamento,   che   verranno   emessi   dalle
Amministrazioni  negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre 2000,
in  conto dell'esercizio 2001, dovranno essere trasmessi alle Sezioni
di  tesoreria  provinciale  con  separati  elenchi,  avendo  cura  di
evidenziare che trattasi di esercizio finanziario 2001.

C) Debito pubblico.

Per  l'esatta  imputazione  dei  pagamenti  di  debito pubblico si fa
riferimento  alla  circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la  Direzione  generale  del  debito  pubblico (ora Dipartimento: del
tesoro  -  Direzione  II)  ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto  ministeriale  del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico,

Al  riguardo  si  precisa  che l'imputazione in conto competenza o in
conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.

Gli  interessi, i, premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1º
gennaio  2001 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario
2001, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

                             Paragrafo 6

              PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La  legge  7  agosto 1975, n. 428, precedentemente citata, per quanto
concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni,  dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio
decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

"Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e
gli  assegni  indicati  nel  decreto - legge luogotenenziale 2 agosto
1917,  n.  1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di
cinque anni.

Il  termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e
differenze  arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente,
spettanti  ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in
cui il diritto puo' essere fatto valere".

Per  la  prescrizione  dei  ratei  di  stipendi  e  Pensioni, rimasti
insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del Tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per  quanto  riguarda  la  perenzione  occorre ricordare che il primo
comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
"i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si  intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti
spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere mantenuti in
bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
iscritto   il  relativo  stanziamento.  Le  somme  eliminate  possono
riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli
degli esercizi successivi".

Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa
presente  che  il  2º comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato.
cosi'  modificato da ultimo dall'art. 3, comma secondo, della legge 3
aprile  1997,  n. 94: "Le somme stanziate per spese in conto capitale
non  impegnate alla chiusura, dell'esercizio possono essere mantenute
in  bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario
successivo  alla  prima  iscrizione,  salvo  che  non  si  tratti  di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio precedente. In tale
caso,  il  periodo  di  conservazione e' protratto di un anno. Per le
spese   in   annualita'   il   periodo   di   conservazione   decorre
dall'esercizio  successivo  a  quello  di  iscrizione  in bilancio di
ciascun  limite  di impegno". Ai fini di una corretta applicazione di
tale  norma  si  rinvia  all'annuale circolare del Dipartimento della
Ragioneria   generale  dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei
residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

In  merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la
modifica  apportata  dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
al   terzo   comma  dell'art.  36  della  legge  di  contabilita',  e
precisamente:  "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi  che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in  compenso  di  opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in
bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi
successivi".  Ovviamente  seguono la stessa disciplina delle spese in
conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni
contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere
particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.

La  perenzione  non  opera nel riguardi dei titoli di spesa che siano
stati  gia'  estinti  dalle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale e si
trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali
del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti
dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro
sistemazione,  in  maniera  da  rendere  possibile la scritturazione;
naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.

Si  ritiene  utile  precisare  che  i  suddetti  criteri  non trovano
attuazione  nei  confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato
in  quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato
art.  36  della  vigente  legge  di  contabilita'.  Cio'  per effetto
dell'art.  10  della  legge  n.  951  del  22  dicembre  1977, che ha
stabilito,   tra   l'altro,   la  non  applicabilita'  alla  predetta
Amministrazione  delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20
luglio 1977, n. 407.

                       TITOLO III - PATRIMONIO

                             Paragrafo 1
               CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) Contabilita' dei beni mobili.

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili
dovranno  essere  effettuate  nel rispetto del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  718  del 30 novembre 1979 - Regolamento per la
gestione  dei  consegnatari  -  cassieri  delle Amministrazioni dello
Stato,  del  decreto  ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 - Nuove
istruzioni generali sui servizi del Dipartimento dell'Amministrazione
generale del personale e dei servizi centrali dello Stato (Parte VI),
nonche'  delle  seguenti  circolari  della  Ragioneria generale dello
Stato:

-  n.  11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza
tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

-  n.  8  del 9 febbraio 1988 - Contabilita' dei beni mobili relativa
all'esercizio 1987;

-  n. 18 del 30 marzo 1989 - Istituzione di una nuova categoria per i
beni mobili iscritti in pubblici registri;

-  n.  59  del  13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici
scolastici  periferici  ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di
personalita'   giuridica   acquistati  con  fondi  regionali.  (Detta
circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

-  n.  88  del  28  dicembre  1994  - Istruzioni per il rinnovo degli
inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato;

-  n. 48 dell'8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico
mod. 130 P.G.S. meccanizzato;

-  n.  10  del  10  febbraio  1997  e n. 23 del 25 marzo 1997 - Nuove
scritture contabili tenute dai consegnatari dei beni mobili.

1) Contabilita' modelli 98 C.G.

Il  prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.)
compilato  per  ogni  categoria  esistente ed in ogni sua parte, deve
essere  prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei
buoni  di carico e scarico -mod. 130 P.G.S. - figlia e della relativa
documentazione  nonche'  della  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
consegnatario   del   mod.   96  C.G.  relativo  alla  movimentazione
riguardante  l'esercizio  considerato) entro il termine improrogabile
del  15  febbraio  2001 all'Ufficio centrale del bilancio competente,
per  gli  uffici centrali ed alle Ragionerie provinciali dello Stato,
per gli uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di
questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
718 del 30 novembre 1979).

Le  Amministrazioni  non  tenute  alla  osservanza  della  menzionata
circolare  n.  88 debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura
delle  proprie  contabilita',  i  dati necessari ai competenti Uffici
centrali  del  bilancio  per  la  formazione  del  Conto generale del
patrimonio.  Ovviamente sono esclusi da tali adempimenti gli istituti
scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalita' giuridica.

Si  ricorda  che,  agli  effetti  della  compilazione  di  tale Conto
patrimoniale,  e'  necessario che dai prospetti, delle variazioni dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1999;

-  gli  aumenti  per  nuovi  acquisti con i fondi dell'esercizio 2000
(competenza  o  residui  secondo  le modalita' di cui alla menzionata
circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;

-  gli  aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
della lavorazione);

-  gli  aumenti  per  sopravvenienze  e rettificazioni contabili e di
valore   (per   i  beni  acquistati  negli  anni  precedenti,  e  non
contabilizzati  a  suo  tempo, non occorre operare la distinzione tra
competenza  e  residui,  poiche'  gli  stessi  vanno  inclusi  tra le
"sopravvenienze");

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;

-  le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie
prime impiegate nella lavorazione);

-  le  diminuzioni  per  dismissioni,  rettificazioni  contabili e di
valore e consumi;

- le consistenze finali dell'esercizio 2000.

In   particolare   nel   prospetto  delle  variazioni  dei  mobili  i
consegnatari  dovranno  indicare,  per  i  beni acquistati e venduti,
distintamente  per  competenza  e  residui,  i capitoli di spesa o di
entrata,  con  riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di
dismissione  dei beni, raffrontato con quello in cui e' stato assunto
l'impegno  della  relativa  spesa,  ovvero con quello in cui e' stato
effettuato  l'accertamento  della  relativa entrata, come specificato
nella citata circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato n. 11 del 21 febbraio 1987. Inoltre, per le vendite, gli
stessi   consegnatari   dovranno   contabilizzare  il  ricavo,  quale
movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla
quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in
meno  rispetto  a  quello d'inventario, dovranno essere riportate tra
gli   aumenti   come   sopravvenienze   o  tra  le  diminuzioni  come
insussistenze.

Per  le istituzioni scolastiche non dotate di personalita' giuridica,
si avra' cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del
Ministero  della  pubblica  istruzione  relativi al trasferimento dei
fondi  nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli
studi,  come  da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi
agli  istituti.  Per  gli  altri  beni,  eventualmente acquistati con
finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i
beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate nel
mod. 98 C.G. come "sopravvenienze".

Sempre  relativamente  alle istituzioni scolastiche, dal 1º settembre
2000,  in  ossequio  alle  norme  sull'autonomia scolastica, tutte le
scuole   hanno  acquisito  la  personalita'  giuridica,  mediante  un
processo  di  dimensionamento  che  ne ha modificato l'assetto, anche
sotto  il  profilo  giuridico.  Dalla predetta data, pertanto, con le
consuete  procedure  e secondo le modalita' contenute nella circolare
n. 10/1997, piu' sopra richiamata, va operato il discarico di tutti i
beni in dotazione degli istituti che hanno acquistato la personalita'
giuridica.  Precise istruzioni sull'argomento sono state diramate dal
Ministero  della  pubblica  istruzione,  d'intesa con il Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato, con la circolare in corso di
emanazione, alla quale si rimanda.

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti da
Ministeri  diversi  ed  anche  dal  medesimo  Ministero,  si  ritiene
opportuno  richiamare  al  riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio
1988  del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che
fa  obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita'  del
consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo
scontrino   del   buono   di   carico  rilasciato  dal  consegnatario
dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non si a stato provveduto, anche a
seguito  di  rilievo  all'Ufficio  del  consegnatario interessato, la
registrazione  contabile  relativa  all'operazione non dovra', essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

Gli  Uffici  centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio
2001,  di  adottare, opportune iniziative al fine di acquisire i dati
in  tempo  utile  per  la loro immissione nel Sistema informativo del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  non oltre il
termine del 30 marzo 2001.

Trascorsa  tale  data  lo  stesso  Sistema  informativo  considerera'
"inadempienti"  tutti  gli Uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.

Al  fin  di  ottenere  una  situazione  reale  circa  il numero degli
uffici	e'  necessario  che  anche  i mod. 98 C.G., che non presentano
variazioni   in  corso  d'esercizio,  vengano  inseriti  nel  Sistema
informativo sopra citato.

2) Modello "97 C.G. - Riassunto delle variazioni".

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 2001, in deroga a quanto
previsto  dalla circolare n. 8 sopracitata, le Ragionerie provinciali
dello  Stato  avranno  cura di inviare al competente Ufficio centrale
del  bilancio,  unitamente  al modello "estratto 97 C.G.", il modello
"97 C.G. - Riassunto delle variazioni" (da richiedere con la funzione
DABI,  limitatamente  al solo riepilogo), debitamente convalidato dal
Direttore.

B) Contabilita' dei beni immobili.

Per   quanto   riguarda  l'argomento  si  richiama  l'attenzione  sul
contenuto  della circolare del Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  -  Ispettorato  generale di finanza n. 58 del 24 giugno
1998,  con  la quale sono state impartite alle Ragionerie provinciali
dello  Stato  le istruzioni per la restituzione in via definitiva dei
servizi contabili svolti per conto delle ex Intendenze di finanza, ai
sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

Per  effetto  di  dette  istruzioni  le  contabilita'  riguardanti le
variazioni  verificatesi nella consistenza immobiliare sono compilate
dagli  Uffici  periferici  del  Ministero  delle finanze - Uffici del
territorio,  ovvero  Sezioni staccate delle Direzioni compartimentali
del territorio.

Pertanto,  i predetti Uffici periferici finanziari devono trasmettere
in  duplice  copia,  entro  e  non  oltre  il  15 febbraio 2001, alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il mod.
91  delle  variazioni alla consistenza immobiliare per l'anno 2000 da
rendicontare,  unitamente  al  mod. 16 (ex mod. 83) - riassunto delle
scritture delle vendite - ed al mod. 78 (ex mod. 198) - riassunto dei
dati delle operazioni di affrancazioni.

Si  precisa  che  il  mod.  91  deve  essere  corredato  di  una nota
esplicativa  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, onde
consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle Ragionerie
provinciali  dello Stato. Devono risultare chiaramente descritte, con
dettagliate  indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia  le
provenienze   o   destinazioni   dei  beni.  In  particolare  per  la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori   di  manutenzione  straordinaria  effettuati  o  da  immobili
costruiti  dalle  Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici,
per   i   quali   peraltro   non  vi  e'  attualmente  una  procedura
automatizzata  che  rilevi nel corso dell'esercizio. tali variazioni,
sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi
elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio
presso  le  Amministrazioni  predette  e a quello presso il Ministero
delle finanze.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause
e  delle  destinazioni,  nonche'  agli  estremi  delle  leggi  e  dei
provvedimenti  formali  (registrazione  compresa) che giustificano le
operazioni  di  scarico  effettivo,  deve essere fornita ogni notizia
utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre
nelle   schede  patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la
necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra
partite  diverse,  per  un cambio di categoria o per un trasferimento
tra  l'Amministrazione  delle  finanze  e  quelle  della difesa o dei
lavori pubblici.

Le  Ragionerie provinciali dello Stato provvedono a riscontrare entro
il  30  marzo  2001  le  predette  contabilita'  con  i  registri  di
consistenza,  gli  schedari  e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiornando  questi  ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate  nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a  trasmettere  entro  il  13  aprile  2001  all'Ufficio centrale del
bilancio  presso  il Ministero delle finanze il prospetto riassuntivo
dei  modd.  91,  allegando  copia  del  mod.  91  stesso, debitamente
documentato  della  nota  esplicativa, del mod. 16 (ex mod. 83) e del
mod. 78 (ex mod. 198).

A  tale scopo vengono inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato
da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle
finanze  alcuni  esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo
la   classificazione   dei   beni   medesimi  disposta,  con  decreto
ministeriale  13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo
1984).

L'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il Ministero delle finanze
vigila  e  provvede  alla sistemazione definitiva delle variazioni ai
fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per  quanto  concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale
in  ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza
delle   disposizioni   contenute  nella  circolare  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e'
necessario   assicurare   la  concordanza,  per  il  prezzo  ricavato
dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a)  mod.  91,  C.G.  nella  colonna denominata "prezzo ricavato dalla
vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")";

b) mod.: 16 C.G. (ex 83), rigo B;

c)  prospetto  riepilogativo ultima colonna del quadro 1, e colonna 2
del quadro 11.

Per  quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio
la concordanza dovra' essere assicurata tra:

1.   l'importo   indicato   nel  modello  meccanizzato  RS-11-UK-0020
ripartito tra competenza e residui;

2.  il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso affrancazioni, il
mod. 78 (ex 198) colonna 7;

3. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove  dette  concordanze  non  si verifichino, e' necessario che siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non
ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Sono  da segnalare peraltro le problematiche derivanti dalla modifica
apportata  al  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 dall'art. 1,
comma  1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 442
che   ha   di  fatto  disposto  che  le  entrate  sono  riscosse  dai
concessionari  del  servizio  di riscossione dei tributi senza tenere
conto  del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede
l'ufficio  finanziario  competente. Cio' consente agli acquirenti dei
beni  immobili  dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso
il  concessionario  di  una  provincia  diversa  da  quella in cui e'
ubicato  il  cespite  acquistato.  Tale  situazione non permette alle
Ragionerie  provinciali  dello  Stato  di parificare i dati contenuti
nella   contabilita'   patrimoniale  con  quelli  della  contabilita'
finanziaria.  A  tal  fine  come  richiesto  dal  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato   al  Ministero  delle  finanze
Dipartimento  del  territorio con nota n. 0021316 del 26 aprile 2000,
gli  Uffici del territorio avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta   riscossione,   devono  comunicarla  alle  coesistenti
Ragionerie  provinciali  dello  Stato  per le opportune registrazioni
contabili  e  per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.

Si  ritiene inoltre opportuno precisare che sul capitolo 4010 (u.p.b.
3.3.1)  dovranno  affluire  i  proventi  delle  vendite  di  immobili
connesse  all'attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 3,
comma  99,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, mentre i proventi
afferenti  le  vendite  di  altri  immobili  (esclusi  quelli situati
all'estero,  per  i  quali i relativi introiti trovano imputazione al
capitolo  4005,  u.p.b. 3.3.1) dovranno essere attribuiti al capitolo
4003 (u.p.b. 3.3.1).

E' da precisare infine che i proventi derivanti dalla alienazione dei
beni  immobili,  dismessi  dall'Amministrazione della difesa ai sensi
del  comma 112 del suindicato art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  dovranno  essere  invece  attribuiti  al  capitolo 4011 (u.p.b.
3.3.1).

C)   Contabilita'   dei   beni   considerati  immobili  agli  effetti
inventariali.

Per  effetto del 2º comma dell'art. 3 del Regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi
"immobili" agli effetti inventariali i beni di proprieta' dello Stato
consistenti  in  collezioni  e  raccolte d'arte costituite da statue,
disegni,  stampe,  medaglie,  vasi  ed  oggetti di valore artistico e
storico,  manoscritti,  codici  e  libri  di  valore artistico, ecc.,
nonche' le pinacoteche e le biblioteche pubbliche statali.

Tali  beni,  che  vengono riportati nel Conto generale del patrimonio
dello Stato, sono attualmente raggruppati nelle seguenti classi:

- Raccolta discografica presso la Discoteca di Stato;

- Quadri, statue, ecc.;

- Raccolte bibliografiche;

- Materiali destinati alle lavorazioni.

Cio'  Premesso,  si  precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel  suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali o del
Ministero  della  pubblica  istruzione  sono  tenuti  a  compilare il
prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15
e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (Regio decreto 26
agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni al 31 maggio 1928).

Sara'  cura  degli  stessi  Uffici  corredare  tali prospetti di ogni
notizia utile e piu' precisamente:

-  per  le  operazioni  in  aumento, distinguere gli importi dei beni
acquistati  con  le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza, per
questi  ultimi  distinguere  altresi', l'importo complessivo dei beni
ricevuti  in  dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo,
dei  beni  ricevuti  con  autorizzazioni da altri Uffici o a norma di
legge,  e l'importo complessivo delle Sopravvenienze o rettificazioni
e delle eventuali rivalutazioni;

- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo
dei  beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo
delle  insussistenze  o  rettificazioni  nonche'  dei beni ceduti con
autorizzazioni   ad   altri   Uffici.  Per  quanto  riguarda  i  beni
discaricati  con  i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di
allegare  alla  contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al
discarico.

E'  da  precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in
triplice    originale    ai    competenti   Uffici   centrali   delle
Amministrazioni  per i beni e le attivita' culturali e della pubblica
istruzione  entro  il  10  gennaio  2001, una volta riconosciutane la
regolarita',   vengono  inviati  debitamente  firmati  e  in  duplice
originale  ai  coesistenti  Uffici  centrali del bilancio entro il 20
febbraio  2001  per  consentire la successiva acquisizione al Sistema
informativo  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato
non oltre il 30 marzo 2001.

Roma, 30 ottobre 2000


                                 Il ragioniere generale dello Stato
                                            Monorchio